SENTENZA N. 117
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed
integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989,
n.
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il
Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa il 19
settembre 1990 (R.O. n. 681
del 1990), nel procedimento penale a carico di Jankovits
Edino, imputato del reato di cui all'art. 25, primo
comma, d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato,
quale gestore della ditta "Autodemolizioni Gianotti",
lo smaltimento (raccolta e pressa) di rifiuti speciali (nella specie
autoveicoli e parti di essi) senza le debite autorizzazioni, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989, il quale
stabilisce che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano l'attività di cui all'art. 5, comma primo" - id est, quella di cui al primo comma dell'art. 15 d.P.R. n. 915 del 1982 - "possono proseguire
l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione
entro sei mesi dalla data medesima".
Il giudice a quo ha anzitutto ritenuto che l'attività del
prevenuto era compresa in quella prevista dall'art. 15
del d.P.R. n. 915 del 1982, (gestione di un centro di
raccolta di veicoli a motore e simili); ha, poi, rilevato che, secondo
l'orientamento della Corte di Cassazione, l'attività dei c.d. rottamatori necessita sia dell'autorizzazione regionale
prevista dall'art. 6 del citato d.P.R. n. 915 del
1982, sia della licenza comunale di cui all'art. 15, quarto comma, dello stesso
decreto, essendo ormai cessata la disciplina transitoria di cui all'art. 31 del
citato d.P.R. fin dal marzo
Risulterebbero, quindi violati:
a) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento
ingiustificata che si verificherebbe tra i rottamatori del Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre
Regioni;
b) l'art. 25, secondo comma, Cost.,
avendo
c) l'art. 116 Cost., come integrato dalla legge
costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), in quanto
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Considerato
in diritto
1. -
2. - La questione è fondata.
Il giudice remittente ha ritenuto che l'attività svolta
dall'imputato è inquadrabile in quelle contemplate dall'art. 15
del d.P.R. n. 915 del 1982, ed è soggetta sia
all'autorizzazione regionale sia alla licenza comunale (artt. 6 e 15 del d.P.R. citato) e che la mancanza dell'una e dell'altra,
secondo il disposto dell'art. 25 del d.P.R. suddetto,
rende l'esercente della stessa punibile con l'arresto e l'ammenda, essendo
oramai cessata la disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R.
Ha rilevato, inoltre, che, di contro, la disposizione della
legge regionale censurata rende lecita, sia pure temporaneamente, l'attività in
esame.
Ciò posto, sussiste la violazione
dei precetti costituzionali invocati.
Va ribadito che la potestà
legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento legislativo statale
ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di
applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che
costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche i risvolti
penali dei problemi affrontati.
Comunque, è decisiva la considerazione che la fonte del
potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non hanno
potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilità di reati sancita
da leggi dello Stato. Non possono, cioè, interferire negativamente con leggi
statali rendendo lecita un'attività che, invece, l'ordinamento statale
considera illecita e sanziona penalmente (Corte cost.,
sentt. nn. 370 del 1989, 43 e 309 del 1990).
La disposizione regionale impugnata, quindi, va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
per
questi motivi
Dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione
Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed
integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989,
n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI
- Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.