SENTENZA N.309
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per
la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso con ordinanza
emessa il 28 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a
carico di Conti Giovanni ed altro, iscritta al n. 25 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Piola Secondo nonchè
l'atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990
il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Umberto Minni
per Piola Secondo e l'avv. Gustavo Romanelli per
Ritenuto in fatto
1.- Il Pretore di Torino, nel corso del procedimento penale a carico di
Conti Giovanni e Piola Secondo, imputati del reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
nocivi senza autorizzazione, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.0. n. 25
del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur
prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una forma di
autorizzazione, colpisce la mancanza di essa solo con una sanzione
amministrativa anzichè con una sanzione penale come
prevede invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n.
915 del 1982).
Il Pretore non condivide l'interpretazione della disposizione regionale,
suggeritagli dalle parti, secondo cui lo stoccaggio provvisorio in azienda é
una fattispecie diversa da quella di cui all'art. 16
del d.P.R. n. 915 del 1982, e ritiene che la diversa
sanzione prevista in caso di mancanza di autorizzazione violi l'art. 25 della
Costituzione ed, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto
2.- L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
3.- Nel giudizio si é costituita la parte privata, la quale ha rilevato
che lo stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 é quello che si attua presso colui
che effettua lo smaltimento e non presso colui che produce il rifiuto; che per
quest'ultimo
Ha, poi, rilevato che la fattispecie in esame é diversa da quella di cui
alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 dei 1989,
in quanto in quest'ultima la legge regionale non
prevedeva alcuna autorizzazione; che
Ha concluso quindi per la infondatezza della
questione.
4.- Nel giudizio é intervenuto anche il Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte, il quale ha rilevato che la disposizione impugnata é suppletiva
di quella statale e non ne pregiudica l'applicabilità.
Ha, poi, osservato che la fase di stoccaggio provvisorio in azienda é
diversa da quella dello smaltimento vero e proprio dei rifiuti, e che spetta
alla Regione legiferare in materia quando il legislatore statale non ha compiutamente
tenuto conto delle modalità tipologiche delle singole
fasi connesse alle precauzioni da prendere per i cd. rifiuti speciali.
Ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale del
Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo nei precedenti comma
(primo e secondo) una forma di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi in azienda, ha ridotto l'ambito applicativo dell'art.
16 del d.P.R. n. 915 del
Sicchè risulterebbero
violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione perchè
2. - La questione è fondata.
Il giudice a quo ha interpretato l'art. 16 del
d. P.R. n. 91 5 del 1982 nel senso che esso regola, tra le altre fasi dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio sia se
effettuato nell'azienda che produce i rifiuti sia altrove da terzi.
Ha ritenuto che per detta fase occorre l'autorizzazione e che il terzo
comma del citato articolo colpisce colui che ha
effettuato lo stoccaggio senza autorizzazione con la sola sanzione
amministrativa anzichè una penale come invece dispone
la legge statale (art. 26 del d.P.R. n. 915 del
1982).
Ha escluso che la disposizione regionale abbia carattere suppletivo nel
senso di aggiungere la sanzione amministrativa a quella penale della legge
statale, il che trova riscontro nei lavori preparatori ove tale carattere della
disposizione citata è escluso.
In tale situazione, quindi, risulta
effettivamente alterato il sistema apprestato dalla legge statale essendosi
sostituita alla sanzione penale una amministrativa.
Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del
1989 e 43
del 1990), la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione
statale e le Regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con
proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè
interferire negativamente con il sistema penale statale considerando penalmente
lecita un'attività che, invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento
nazionale.
Pertanto, la norma denunciata deve essere ritenuta costituzionalmente
illegittima perchè importa violazione degli artt. 25
e 117 della Costituzione; consegue che lo stoccaggio provvisorio anche in
azienda senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 26
del d.P.R. n. 915 del 1982.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n.
18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/06/90.