SENTENZA N.43
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33
(Norme per la tutela dell'ambiente), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di
Vicenza nel procedimento penale a carico di Pagnoni
Albano, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 22 luglio 1989 dal Pretore di Verona
- Sezione distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di
Grimaldi Corrado ed altro, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il
Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1.- Il Pretore di Vicenza, nel corso del procedimento
penale a carico di Pagnoni Albano, imputato della
contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza del
22 febbraio 1989 (R.0. n. 419 del 1989) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della
Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985, nella parte in cui esclude la
necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d), del
d.P.R. n. 915 del 1985, per gli accumuli temporanei
di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di
depurazione o trattamento, "come tali soggetti solo a periodico
smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale" da emanarsi
entro un anno dalla legge.
La esclusione dell'autorizzazione sarebbe confermata nel
punto 7.2.1. della circolare n. 35 della stessa Regione veneta del 4 giugno
1986 e dall'allegato n. 2 alla stessa.
1.1- E giudice remittente ha osservato che la fase
dell'accumulo provvisorio é in realtà lo stoccaggio provvisorio
di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, per il quale
é richiesta l'autorizzazione, sicchè la
detta disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali stabiliti
dalla normativa statale (artt. 6 e 16 del d.P.R. n.
915 del 1982) e incide altresì sulla norma penale di cui all'art. 26
dello stesso decreto, onde la violazione degli artt. 117 e 25 della
Costituzione.
2.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente della
Giunta regionale del Veneto, il quale ha osservato che la fase della momentanea
detenzione dei rifiuti é estranea alla sequenza delle fasi per le quali
l'art. 16 del d.P.R. n. 915 dei 1982 richiede
l'autorizzazione regionale; che essa non può confondersi con lo
stoccaggio provvisorio, che presuppone l'accumulo del materiale in un apposito
sito, si colloca dopo la fase della raccolta e del trasporto e si traduce in
una operazione anche spazialmente effettuata al di fuori delle aziende
produttrici, secondo quanto risulta altresì dalla deliberazione del 27
luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982.
Ha anche rilevato che la norma statale pone solo dei
principi generali in tema di rifiuti e non contiene una dettagliata
regolamentazione delle forme gestionali di essa, anche perchè
altrimenti risulterebbe lesa la sfera dell'autonomia regionale, posto che lo
smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza regionale, essendo ricompreso
nella materia dell'urbanistica e dei lavori pubblici (art. 117 della Costituzione).
3.- Anche il Pretore di Verona, sede distaccata di Caprino
Veronese, nel corso del procedimento penale a carico di Grimaldi Corrado e Giardi Italo Mario, imputati del reato di cui agli artt.
110 del codice penale e 26 del d.P.R. n. 915 dei 1982
per aver tenuto, senza autorizzazione, in stoccaggio provvisorio, presso lo
stabilimento cui erano addetti, rifiuti tossico-nocivi provenienti da
lavorazioni industriali, con ordinanza del 22 luglio 1989 (R.0. n. 477 del
1989), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione Veneto n. 33 del 1985 in
riferimento agli artt. 116 (recte. 117) e 25 della
Costituzione.
Ha rilevato anzitutto la impossibilità di
distinguere l'accumulo temporaneo dallo stoccaggio provvisorio, e ha poi
osservato che non può ravvisarsi differenza fra l'ipotesi in cui lo
stoccaggio avvenga nello stabilimento e quella in cui si effettui presso terzi
ed inoltre che, essendo previste dalla legge statale sanzioni penali in caso di
mancanza di autorizzazione, la disposizione regionale che non richiede
l'autorizzazione interferisce con la disciplina sanzionatoria ed esorbita dai
limiti della competenza regionale (sentenze della Corte costituzionale nn.
79 del 1977, 179
del 1986, 370
del 1989).
3.1- Nel giudizio non si sono costituite parti nè vi sono stati interventi.
4.- Entrambe le ordinanze sono state regolarmente
notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Considerato in diritto
1.-I due giudizi, siccome propongono identica questione,
possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti ragioni di
connessione.
1.1 - La questione è fondata.
La disposizione regionale censurata esonera dall'obbligo
dell'autorizzazione, imposto dall'art. 16 del d.P.R.
n. 915 del 1985 e sanzionato penalmente dall'art. 26 dello stesso d.P.R., l'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi
presso lo stabilimento che li produce o presso terzi e lo assoggetta solo a
periodico smaltimento secondo le direttive della Giunta regionale nel
presupposto che esso sia una fase diversa dallo stoccaggio provvisorio per cui
è richiesta la predetta autorizzazione.
I giudici remittenti, interpretando le disposizioni in
esame, hanno escluso la sussistenza della differenza tra le due fasi e hanno
ricompreso anche l'accumulo temporaneo nello stoccaggio provvisorio.
Conseguentemente, per effetto della compiuta
interpretazione, la disposizione regionale censurata viola i precetti degli
artt. 117 e 25 della Costituzione, secondo quanto già ritenuto da questa
Corte (sentenza
n. 370 del 1989).
Si ribadisce che entro il sistema di scelte sanzionatorie
non possono introdursi arbitrarie distinzioni, perchè
si sconvolgerebbe la complessiva logica della legge, diretta ad attuare
direttive C.E.E. con uniformi trattamenti in tutto il territorio nazionale
(cfr. anche sentenza
n. 179 del 1976).
La potestà legislativa regionale <è
destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di
omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di
applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che
riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi comunque lo spessore
di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria> (sent. n. 370 del
1989).
Inoltre, va riaffermato (sent. n. 79 del
1977) che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione
statale e che le Regioni non hanno la possibilità di comminare,
rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia. Non
possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali
disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento
statale sanziona penalmente.
Pertanto, la disposizione impugnata deve essere ritenuta
costituzionalmente illegittima perchè
contrasta con le disposizioni degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, producendo anche una non
consentita differenziazione della disciplina penale statale della fattispecie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33
(Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui esclude l'obbligo
dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma,
del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli
accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso
l'impianto di depurazione o trattamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.