SENTENZA
N. 79
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974,
n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione
dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di Castelfiorentino nel procedimento
penale a carico di Carlo Bartaloni, iscritta al n. 112 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28
maggio 1975;
2) ordinanza
emessa il 14 aprile 1975 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico
di Adriano Carli, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3) ordinanza
emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a
carico di Raffaele Benevento, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre
1975;
4) ordinanza
emessa il 5 marzo 1975 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale
a carico di Giovanni Recati ed altro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10
settembre 1975;
5) ordinanza
emessa il 14 maggio 1975 dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a
carico di Silvano Adami, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre
1975;
6) ordinanza
emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico
di Gino Latini ed altro, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre
1975;
7) ordinanza
emessa il 30 marzo 1976 dal pretore di Arcidosso nel procedimento penale a
carico di Maggi Romolo, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre
1976.
Visto l'atto
d'intervento della Regione Toscana;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito l'avv.
Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di procedimento penale a carico di Bartaloni Carlo (cui veniva addebitato
di aver esercitato la caccia a selvaggina stanziale protetta sparando con
un'arma da fuoco da bordo di un autoveicolo lungo una via di comunicazione) il
pretore di Castelfiorentino, rilevato che tale comportamento era punito dalle
disposizioni del t.u. sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. l016) con le pene
dell'ammenda (art. 12) e della multa (art. 32) ma che dette disposizioni erano
state, nel territorio della regione Toscana, abrogate dall'art. 55 della legge
regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, e che, pertanto, non poteva al
riguardo esercitarsi l'azione penale, ha sollevato, con ordinanza del 27
novembre 1974, in riferimento agli artt. 70, 117 e 118 Cost., questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 55.
Le ragioni
del denunziato contrasto andrebbero individuate, secondo il giudice a quo, nel
fatto che la Regione, abrogando norme penali statali, avrebbe sconfinato dalle
materie attribuite alla sua competenza usurpando funzioni e poteri riservati
dalla Costituzione al Parlamento.
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente della Regione Toscana con deduzioni del 15 marzo
1975 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata
anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la
norma denunziata non avrebbe abrogato anche le norme statali di natura penale.
Su tali punti la difesa della Regione é tornata, con maggiore ampiezza di
argomenti, con una successiva memoria del 24 febbraio 1977, richiamando una
circolare interpretativa emanata dalla Regione e facendo, altresì, presente che
nel corso del giudizio é entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706,
con la quale lo Stato ha depenalizzato le violazioni punite con la sola pena
dell'ammenda, ivi comprese quelle in materia di caccia.
2. - Identica
questione ma in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost., é stata sollevata dal
pretore di Borgo S. Lorenzo con ordinanza del 5 marzo 1975 emanata nel corso di
procedimento penale a carico di Recati Giovanni e altro, imputati dei reati di
cui agli artt. 32, 43 e 36 del t.u. sulla caccia, il primo dei quali (quello
previsto dall'art. 32) punito con la pena della multa.
Secondo il
giudice a quo la Regione, abrogando con il citato art. 55 anche le norme
statali di natura penale, avrebbe esorbitato dai limiti posti alla sua
competenza dagli artt. 117 e 118 Cost. (creando una irrazionale disparità di
trattamento tra i "cittadini" toscani e quelli appartenenti ad altre
Regioni) ed avrebbe violato, inoltre, il principio del giudice naturale (art.
25, comma primo, Cost.).
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente della Regione Toscana chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o - comunque - non fondata ribadendo
sostanzialmente quanto già dedotto negli atti difensivi relativi ai giudizi
promossi con l'ordinanza del pretore di Castelfiorentino.
3. - Con due
diverse ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 14 aprile e
il 30 giugno 1975, nel corso di procedimenti penali a carico di Carli Adriano e
di Latini Gino (imputati delle violazioni degli artt. 32 e 43 del t.u. sulla
caccia la prima delle quali punita con la multa) anche il tribunale di Pisa ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25, comma secondo (principio della riserva
di legge) e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato
art. 55 legge Regione Toscana n. 35 del 1974, con argomenti non diversi da
quelli contenuti nelle ordinanze che precedono.
Nel giudizio
non vi é stata costituzione né intervento di parte.
4. - La
stessa questione di legittimità costituzionale del predetto art. 55 é stata
prospettata, infine, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. dal pretore di
Arcidosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1976 nel corso di procedimento
penale a carico di Maggi Romolo e dal pretore di Pontedera con due ordinanze,
di identico contenuto, emesse il 16 aprile e il 14 maggio 1975 nel corso di
procedimenti penali rispettivamente a carico di Benevento Raffaele e di Adami
Silvano. Come nei casi precedenti, le ordinanze sono state pronunziate in
procedimenti nei quali venivano in considerazione, oltre a contravvenzioni
punite con l'ammenda, reati puniti con la multa.
In nessuno
dei tre giudizi vi é stato intervento o costituzione di parte.
Considerato in diritto
1. - Le
ordinanze in epigrafe hanno per oggetto un'identica questione di legittimità
costituzionale: i relativi giudizi vanno quindi riuniti onde dar luogo ad unica
decisione.
2. - Con
legge 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla difesa della fauna e la
regolamentazione della attività venatoria) la Regione Toscana ha introdotto una
nuova disciplina della caccia, ristrutturando completamente il settore secondo
principi che si discostano sotto vari aspetti da quelli cui si ispira il t.u.
delle leggi statali sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. l016. In
particolare, le sanzioni sono tutte, salvo alcune di altra fonte espressamente
richiamate, di dichiarato carattere amministrativo anziché penale (come quelle
previste dal t.u.) e l'art. 55, che costituisce oggetto di impugnazione nel
presente giudizio, dispone testualmente che "cessano di avere applicazione
tutte le norme di leggi statali in materia di caccia ad eccezione di quelle
richiamate dalla presente legge".
3. - I
giudici a quibus muovono dalla comune premessa che il riferimento alla
legislazione statale contenuto nel predetto art. 55 sia comprensivo di quella
penale e prospettano il dubbio che la Regione Toscana, così disponendo, abbia
violato gli artt. 3, 25, secondo comma, 70, 117 e 118 Cost., per aver
oltrepassato i limiti posti alla sua competenza legislativa e creato, inoltre,
ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad identiche trasgressioni
verificatesi in altra parte del territorio nazionale. Per il pretore di Borgo
S. Lorenzo - infine - la norma denunziata violerebbe anche la garanzia
costituzionale del giudice naturale (art. 25 comma primo Cost.) in quanto essa
comporterebbe la sottrazione al giudice precostituito per legge statale.
4. - Secondo
la difesa della Regione (che si é costituita né giudizi promossi con le
ordinanze n. 112 e 335 del 1975 emesse, rispettivamente, dal pretore di
Castelfiorentino e dal pretore di Borgo S. Lorenzo) a seguito dell'entrata in
vigore - in corso di causa - della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha
depenalizzato le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ivi comprese
quelle in materia di caccia, sarebbe venuta meno la rilevanza della questione
sollevata con le ordinanze in epigrafe.
L'eccezione é
peraltro infondata in quanto, come si é già accennato in narrativa, le
ordinanze risultano tutte emesse in giudizi riguardanti non soltanto
contravvenzioni punite con l'ammenda, ma anche altri reati puniti con la multa,
e, quindi, non depenalizzati dalla citata legge n. 706 del 1975.
5. - La
difesa della Regione assume, inoltre, che la premessa da cui muovono le
ordinanze di rimessione sarebbe errata, in quanto il sopra richiamato disposto
dell'art. 55 nell'escludere ogni ulteriore applicazione delle norme statali in
materia di caccia non avrebbe abrogato anche le sanzioni penali poste dal t.u.
delle leggi sulla caccia. Ciò sarebbe confermato - tra l'altro - dalla
circolare 7 ottobre 1974 n. prot. V6700/7.1.2. emanata dalla Regione Toscana e
secondo la quale le norme penali statali in materia di caccia non sarebbero
state oggetto di abrogazione.
Ma tale
interpretazione (il cui accoglimento porterebbe a ritenere l'infondatezza della
questione sollevata) non può essere condivisa. Infatti, a parte l'ovvio rilievo
che quella contenuta in una circolare non può mai assumere il valore di
interpretazione autentica di una norma di legge, é agevole osservare che la
formulazione dell'art. 55, quanto mai ampia e comprensiva, esprime chiaramente
la volontà del legislatore regionale di attribuire alla legge n. 35 del 1974
efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia.
L'accoglimento di questa tesi, d'altronde, trova conforto non solo nel testo
letterale della norma denunziata ma anche in numerose disposizioni della stessa
legge Regione Toscana n. 35 del 1974 (come ad es. l'art. 19) che richiamano
esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla
caccia: tale richiamo sarebbe stato evidentemente superfluo, data l'identità
della materia in esame, se la Regione non avesse inteso, con la norma in
questione, abrogare anche le norme penali statali. Decisiva é dunque la
circostanza che dopo alcune incertezze, l'orientamento della giurisprudenza
ordinaria, e in specie anche quello della Corte di cassazione, si é consolidato
in quest'ultimo senso: nel senso cioè, che la disposizione denunziata debba
essere intesa come abrogante le sanzioni penali statali previste dal t.u. sulla
caccia. É noto infatti che questa Corte, pur potendo interpretare con autonomia
di giudizio e di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto,
non può non tenere in debito conto una costante interpretazione
giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato
significato.
6. - Se così
va interpretata la disposizione denunziata appare evidente in riferimento agli
artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. la fondatezza della questione sollevata.
La fonte del
potere sanzionatorio penale non può risiedere che nella legislazione dello
Stato. Muovendo da tale premessa questa Corte ha costantemente escluso, fin
dalla sentenza n.
3 del 1956, che, per il solo fatto di avere autonoma potestà normativa in
determinate materie, le Regioni, anche a statuto speciale, dispongano del
potere sia di introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme
penali nelle materie stesse (sent. n. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del 1966).
E in tali
sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione
denunziata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4
luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e
regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo
che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di
caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta,
non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura
penale.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1977.