Sentenza n. 370 del 1989

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SENTENZA N.370

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dal Pretore di Latisana nel procedimento penale a carico di Girardi Giacomo, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Pretore di Latisana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, che ha escluso la necessita dell'autorizzazione regionale per alcuni casi di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi.

A parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 116 della Costituzione, in quanto la materia dello smaltimento dei rifiuti non rientra in alcuna di quelle per le quali e riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva o concorrente con quella statale; e l'art. 25 della Costituzione, in quanto, trattandosi di norma penale, la Regione non può rendere lecito ciò che per legge dello Stato non lo e (riserva di legge penale in favore dello Stato).

2. - La questione é fondata.

Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e stato emanato per attuare le direttive C.E.E. (nn. 75/442, 76/403, 78/318) in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, al fine di rendere omogenea per tutto il territorio dello Stato la relativa disciplina e di realizzare un’uniformità di trattamento.

Esso contiene norme di principio e norme di dettaglio. Le prime sono quelle che, in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie, delineano gli obiettivi essenziali ed i limiti di operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti. In esse sono designate anche le autorità competenti per la programmazione, l'organizzazione, l'autorizzazione ed il controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti.

In particolare, gli artt. 6 e 16 prevedono l'obbligo dell'autorizzazione, da parte delle Regioni, per ciascuna delle fasi dello smaltimento, individuate nella raccolta ed il trasporto, nello stoccaggio provvisorio, nel trattamento e nello stoccaggio definitivo in discarica controllata.

E' anche apprestato un sistema di sanzioni amministrative e penali. L'art. 26 punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui anche una sola delle dette operazioni senza autorizzazione. Tra la norma che determina le fasi dello smaltimento e quella che prevede la sanzione penale v'é, dunque, uno stretto collegamento.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha prima emanato la legge n. 19 del 5 aprile 1985 la quale, per i punti che interessano, non si é discostata dalla legge statale. Successivamente, pero, con la legge 7 settembre 1987, n. 30, ha modificato la precedente disciplina e propriamente con l'art. 15, quinto comma, ora denunciato, ha previsto una fase nello smaltimento dei rifiuti che ha denominato <ammasso temporaneo>, effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli produttivi, all'interno degli stabilimenti di produzione e l'ha esentato dall'obbligo dell'autorizzazione, se contenuto entro i limiti quantitativi fissati dal regolamento.

Il Pretore remittente ha interpretato le norme di cui trattasi nel senso che l'autorizzazione e richiesta per lo smaltimento che avviene sia all'interno che all'esterno dello stabilimento di produzione perché in tutte e due le ipotesi ricorre quella pericolosità che la legge vuole evitare. Ha poi ritenuto la sussistenza della pericolosità anche se i rifiuti siano destinati ad essere immediatamente impiegati in un diverso ciclo produttivo nella stessa azienda anziché essere smaltiti come tali.

Per quanto riguarda la norma regionale (art. 5, quinto comma, legge regionale n. 30 del 1987) oggetto di censura, ha affermato che l'ammasso temporaneo non e cosa diversa dallo stoccaggio provvisorio.

Alla stregua di siffatta interpretazione, la norma regionale censurata altera il sistema previsto dalla norma statale e penalmente sanzionato.

Ora, questa Corte ha affermato (sentenza n. 179 del 1986) che entro il sistema di scelte sanzionatorie non si possono introdurre arbitrarie distinzioni in quanto risulta sconvolta la complessiva logica della legge diretta ad attuare direttive C.E.E. con un’uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale.

La potestà legislativa é destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria.

Per quanto riguarda i profili penali, é stato anche affermato (sentenza n. 79 del 1977) che la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e che le Regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in data materia; non possono cioè interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita un’attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale.

Pertanto, poiché la disposizione impugnata contrasta con la norma contenuta nell'art. 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, producendo di conseguenza un'ingiustificata differenziazione della disciplina penale generale, essa deve essere considerata costituzionalmente illegittima.

Può dirsi, infine, che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, non ha rilevanza l'assunto della Regione secondo cui nella fattispecie il giudice penale deve egualmente applicare la norma regionale, anche se dichiarata incostituzionale, essendo più favorevole all'imputato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE