ORDINANZA N.7
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimati costituzionale dell'art. 247, terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Venezia nei processi penali riuniti a carico di Greguol Gabriele ed altri, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8
maggio
che, più precisamente, l'ordinanza di rimessione, richiamate le sentenze n.66 del 1990 e n. 183 del 1990, lamenta come - di fronte ad un <<dissenso manifestato dal P.M., con invocazione di motivi ... comunque estranei ai parametri già precisamente indicati dalla Corte>> che avrebbe <<preso in considerazione, quale unico parametro ipotizzabile per l'intervento del consenso o meno del P.M., il raccordo della scelta alla definibilità del processo allo stato degli atti>>-al giudice che abbia individuato immediatamente <<la causa di ingiustificatezza>> del dissenso resti precluso di procedere con rito abbreviato ed evitare cosi <<l'aggravio del dibattimento>>;
e che nel giudizio e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato, quanto alla prima questione, che
che, quanto alla seconda questione,
avendo
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimati costituzionale dell'art. 247, terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza dell'8 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.