ORDINANZA N.27
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, della legge 15
dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza)
come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989,
in relazione all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) e 151 del codice
penale militare di pace, promossi con 42 ordinanze emesse il 20, il 21 e il 27
settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai numeri da 541 a
582 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48/la s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di
consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che
questa Corte con sentenza
n. 409 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come
sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, <nella parte in
cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anzichè in quella di sei mesi e nella misura massima
di quattro anni anzichè in quella di due
anni>; che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato
la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto di
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato art. 8,
secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla sanzione prevista
per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato dall'art. 151 del codice
pena le militare di pace; che, invero, la citata sentenza n. 409 del
1989 ha rilevato che i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose
ledono, con modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico
(l'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di
colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che pertanto
appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la maggior pena comminata dal
citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 unicamente in ragione
dell'esistenza di motivi di coscienza dedotti a giustificazione del
comportamento tenuto;
che, in
particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il citato art. 8, secondo comma,
della legge n. 772 del 1972 aveva irrazionalmente contraddetto la valutazione
già operata dal legislatore <in via generale e senza tener
tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa> con l'art.151 del codice
penale militare di pace;
ritenuto che
con quaranta ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord.
nn. da 541 a 580/1989) emesse il 20, il 21 ed il 27
settembre 1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, <come
modificato dalla sentenza
n.409 del 1989 della Corte costituzionale>, assumendo che - avendo la
detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8,
secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale
militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realtà
sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla regolare
incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del
codice penale militare di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di
leva globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge n.
772 del 1972)-la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e
tassatività delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in
quanto la citata sentenza
n. 409 del 1989 avrebbe modificato una norma penale, sostituendosi al
legislatore nella scelta tra più soluzioni possibili) e, da un altro
lato, contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poichè
la sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma,
citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto illecito) sia con
l'art. 3 Cost. (poichè si sarebbe determinata,
da una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto di
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di mancanza alla
chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparità di trattamento del
predetto delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza
rispetto a quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del
servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a
quello di disobbedienza di cui all'art.173 del codice penale militare di pace);
ritenuto che,
con altre due ordinanze (Reg. ord. nn. 581 e 582/1989) emesse il 21 settembre 1989, il Tribunale
militare di Torino-basandosi sullo stesso presupposto
secondo il quale la citata sentenza n. 409 del
1989 avrebbe errato nel ritenere l'identità dei beni giuridici lesi
dai delitti di cui agli artt.8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 e
151 del codice penale militare di pace, trattandosi invece di beni giuridici
diversi - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale
militare di pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del
trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di reato;
che nel
giudizio a carico di R. Piccolo (Reg. ord. n.
558/1989) si è costituito l'imputato difeso dall'Avv. Mauro Mellini eccependo l'inammissibilità della questione
prospettata e chiedendo che essa sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato
che, per l'identità o connessione delle sollevate questioni, i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente definiti;
che le censure
formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente
indirizzate alle norme suindicate ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare
le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409 del
1989;
che, pertanto,
il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale
risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma
surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di
accoglimento;
che siffatto
sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt.
136, primo comma e 137, terzo comma, Cost.
e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non
impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale;
che, invero, il
fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto quello d'una
sostanziale elusione della forza cogente (ex art. 136 Cost.) della pronunciata
declaratoria d'illegittimità costituzionale;
che, comunque,
è appena il caso di ricordare che, come già esposto in narrativa
e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la sentenza n. 409 del
1989 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della
legge n. 772 del 1972 bensì si è più semplicemente
limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata
applicabilità della pena ex art. 151 del codice penale militare di pace;
che, di
conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Renato
DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.