ORDINANZA N.93
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificata dalla sentenza
della Corte costituzionale n.409 del 1989
in relazione all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli artt. 151
e 173, primo comma, del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze
emesse il 4 ottobre 1989 (nn. 11 ordinanze) il 5
ottobre 1989 (nn. 14 ordinanze) e il 12 ottobre 1989
dal Tribunale militare di Torino, il 29 settembre 1989 ed
il 13 ottobre 1989 dalla Corte militare d'appello - sezione distaccata di
Verona, iscritte rispettivamente ai nn. da
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio
1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del
1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come
sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, <nella parte in
cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anzichè in quella di sei mesi e nella misura massima di
quattro anni anzichè in quella di due anni>;
che
che, invero, la citata sentenza n.
409/1989 ha rilevato che i comportamenti previsti dalle due ipotesi
criminose ledono, con modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico
(l'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di colpevolezza
che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che pertanto appariva
sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la maggior pena comminata dal citato
art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 unicamente in ragione
dell'esistenza di motivi di coscienza dedotti a giustificazione del
comportamento tenuto;
che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato
che il citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva
irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal legislatore <in
via generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione
criminosa> con l'art.151 del codice penale militare di pace;
ritenuto che con ventitrè
ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord. nn. da
ritenuto che, con altre tre ordinanze (Reg. ord. nn. da
ritenuto che, con due ordinanze (Reg. ord. nn. 656 e 657/1989) emesse
il 29 settembre ed il 13 ottobre 1989,
che, nel giudizio a carico di Caldano Omar (Reg.
ord. n. 621/1989) è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la proposta questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che, per l'identità o connessione
delle sollevate questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
contestualmente definiti;
che le censure formulate nelle ordinanze di
rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme
suindicate ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate
dalla Corte con la menzionata sentenza n.
409/1989;
che, pertanto, il meccanismo del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie,
arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del
merito di una decisione di questa Corte;
che siffatto sindacato è assolutamente precluso
dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio
della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale;
che, invero, il fine cui mira la proposta
impugnativa è quello d'una sostanziale elusione della forza cogente (ex art.
136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale;
che, comunque, è appena il caso di ricordare
che, come già esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice a quo, la sentenza
n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della
legge n. 772 del 1972 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal
sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilità della pena
ex art. 151 del codice penale militare di pace;
che, di conseguenza, tutte le sollevate
questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le
ordinanze in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale
militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.