SENTENZA N.183
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 452, 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale
del
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di De Angelis Viviardo,
iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Montaruli Davide,
iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1990.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il
Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
l. - Il Tribunale di Roma, ottava sezione
penale, con ordinanza del 20 novembre 1989 -premesso che l'imputato citato a
giudizio direttissimo aveva richiesto l'abbreviazione del rito e che il
pubblico ministero aveva negato il consenso - ha sollevato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
dell'art. 452 del codice di procedura penale del 1988, "in quanto non
prevede la possibilità che l'organo giudicante possa valutare la trasformazione
in rito abbreviato proposta dalla difesa nel caso di mancato consenso dei
pubblico ministero", con violazione "del diritto della difesa a veder
comunque valutata e decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono
discendere conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di notevole
rilievo", rimesse, invece, all'"insindacabile valutazione del
pubblico ministero.
2.- Prima dell'apertura di altro dibattimento con rito direttissimo, un
diverso collegio dell'ottava sezione del Tribunale di Roma, rilevato che
l'imputato aveva richiesto l'abbreviazione del rito senza ottenere il consenso
del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 23 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 452, secondo comma, 438,
primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del 1988,
"nella parte in cui i menzionati articoli del c.p.p.
non prevedono che il P.M., nel negare il proprio consenso alla definizione del
processo con rito abbreviato allo stato degli atti, sia tenuto a motivarlo, e
nella parte in cui non é consentito al giudice di valutare le motivazioni
addotte a giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione
di pena prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".
Il principio di eguaglianza risulterebbe
vulnerato sia per la disparità di trattamento rispetto all'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta, nel quale il dissenso é sindacabile
dal giudice, sia perchè verrebbe riconosciuta al
pubblico ministero una,"posizione di supremazia sull'imputato, tale da
condizionare irrimediabilmente l'esercizio della funzione giurisdizionale
prevista e configurata (artt. 3, 25, 101, 2° co.
Cost.)".
Sussisterebbe, inoltre, violazione dei diritto
di difesa dell'imputato "a vedere in ogni caso valutata e decisa dal
giudice" un'"istanza" dalla quale possono discendere anche
conseguenze di carattere sostanziale (riduzione della pena di un terzo).
Infine, l'insindacabilità del dissenso attribuirebbe al pubblico
ministero "quel diritto potestativo alla scelta dei
rito che ire quanto tale é stato già dichiarato contrario alla Costituzione
dalla Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 1969, n. 117".
3.- Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 4, prima serie speciale,
del 1990.
In nessuno dei due giudizi si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento il presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato in diritto
1. - Con 1a prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di Roma,
ottava sezione penale, sottopone al vaglio di questa Corte l'<art. 452 CPP., in
relazione all'art. 24 II comma della Costituzione, in quanto non prevede la
possibilità che l'organo giudicante possa valutare la trasformazione in rito
abbreviato proposta dalla difesa nel caso di mancato consenso del P.M.>.
La seconda ordinanza, emessa tre giorni dopo da altro collegio della
stessa sezione del Tribunale di Roma, denuncia gli
<artt. 452, 2o co., 438, 1o co. e
440, 1o co. C.P.P., per violazione degli artt. 3, 24,
2o co. della Costituzione,
nelle parti in cui i menzionati articoli del c.p.p.
non prevedono che il P.M., nel negare il proprio consenso alla definizione del
processo con il rito abbreviato allo stato degli atti, sia tenuto a motivarlo,
e nelle parti in cui non è consentito al giudice di valutare le motivazioni
addotte a giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione
di pena prevista dall'art. 442, 2o c. c.p.p.>.
Poichè da entrambe le ordinanze viene denunciato l'art. 452, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza.
2.-Le due ordinanze di rimessione risultano
emanate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del nuovo
codice di procedura penale: a seguito, cioé, di
arresti in flagranza convalidati.
Nell'uno e nell'altro caso, pur essendosi l'imputato avvalso della
facoltà di chiedere la trasformazione del giudizio
direttissimo in giudizio abbreviato, espressamente conferitagli dall'art. 452,
secondo comma, primo inciso, il Tribunale, di fronte al mancato consenso del
pubblico ministero, avrebbe dovuto dichiarare aperto il dibattimento così da
far luogo al giudizio direttissimo. Ma proprio l'essere precluso al giudice di
<valutare e decidere l'istanza dell'imputato>,
rendendo il pubblico ministero arbitro delle conseguenze anche di carattere
sostanziale (riduzione della pena di un terzo) collegate al giudizio
abbreviato, ha indotto in entrambi i casi a dubitare della legittimità
costituzionale della norma che rende comunque insuperabile il dissenso
immotivato del pubblico ministero alla trasformazione del giudizio direttissimo
in giudizio abbreviato: norma ravvisata dall'una ordinanza nell'art. 452 e
dall'altra nel combinato disposto degli artt. 452, secondo comma, 438, primo
comma, e 440, primo comma, del nuovo codice.
La parziale differenza-che viene così ad
emergere tra le due ordinanze quanto all'oggetto, prima ancora che quanto al petitum rispettivamente perseguito ed ai parametri
rispettivamente invocati-trova il suo fondamento nel diverso modo di intendere
i rapporti tra la disciplina <tipica> del giudizio abbreviato, quale
dettata dagli artt. 438-442, e la disciplina <atipica> prevista per
l'ipotesi di cui all'art. 452, secondo comma. La prima ordinanza, considerando
tale ipotesi alla stregua di una forma pro cessuale a
sè stante, prescinde da qualsiasi richiamo alla
disciplina-base, mentre la seconda, incline a ravvisare in quella una
specificazione di questa, coinvolge nel giudizio di legittimità anche gli artt.
438, primo comma, e 440, primo comma.
3. - Pur non potendosi negare che la disciplina
prevista dall'art. 452, secondo comma, sia sotto più aspetti una specificazione
della disciplina delineata dagli artt. 438-442, tanto da renderla oggetto di
molteplici rinvii (<Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441
comma 2, 442 e 443>, conclude il dettato dell'art. 452, secondo comma), è
altrettanto innegabile che, contrariamente a quanto parrebbe sottintendere la
seconda ordinanza, i rinvii non si estendono nè
all'art. 438, primo comma, nè all'art. 440, primo
comma.
Il silenzio serbato a tale duplice proposito dall'art. 452, secondo
comma, non è che il risultato dell'apposita
regolamentazione cui quest'ultimo assoggetta la richiesta di giudizio
abbreviato da parte dell'imputato nei confronti del quale si procede a giudizio
direttissimo, il necessario consenso del pubblico ministero ed il conseguente
provvedimento del giudice.
Vi trovano, infatti, posto non la richiesta, accompagnata dal consenso
del pubblico ministero, <che il processo sia definito nell'udienza
preliminare> (art. 438, primo comma), nè l'alternativa per il giudice dell'udienza preliminare di
disporre <il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere
definito allo stato degli atti> (art. 440, primo comma) o, altrimenti, di
rigettarla, salva la possibilità di una riproposizione successiva (art. 440,
terzo comma), bensì la semplice richiesta di <giudizio abbreviato>, in
seguito alla quale, se <il pubblico ministero vi consente>, sempre <il
giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza
la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza
preliminare, in quanto applicabili> (art. 452, secondo comma, primo
periodo), con gli ulteriori, eventuali, poteri specificati dall'art. 452,
secondo comma, secondo periodo.
Sotto questi profili-i soli qui ad interessare,
mettendosi in discussione da parte di entrambe le ordinanze i rapporti tra
pubblico ministero e giudice preposto al dibattimento nell'eventualità di un
mancato consenso del primo alla richiesta dell'imputato-l'atipicità della forma
di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, secondo comma, rispetto alla sua
forma ordinaria appare incontestabile. In particolare, ai fini del requisito
della rilevanza, da commisurare sempre alla concreta applicabilità nel
procedimento a quo delle norme denunciate, assume un peso decisivo
il fatto che il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero
risulta oggetto di autonoma previsione nell'art. 452, secondo comma. Anche se
ciò avviene sul modello di quanto contemplato dall'art. 438, primo comma,
questa disposizione non è necessariamente coinvolta nella decisione dei giudizi
a quibus, e lo stesso si deve, a maggior ragione,
dire per la disposizione di cui all'art. 440, primo comma: le questioni
relative ad esse vanno, pertanto, dichiarate
inammissibili.
4. -Così circoscritta-e proprio in coincidenza con il solo testo
denunciato da entrambe le ordinanze, appunto l'art. 452, secondo comma, del
nuovo codice di procedura penale - l'individuazione delle norme oggetto delle
questioni da affrontare nel merito, con riferimento ai vari parametri
costituzionali invocati, non si può non ripetere l'osservazione da cui questa
Corte ha preso le mosse nella sentenza n. 66 del
1990 (n. 4 del Considerato in diritto), relativa ad altre norme incentrate
sul mancato consenso del pubblico ministero al giudizio abbreviato: e cioè che
i dubbi sollevati vengono a collocarsi idealmente lungo tre linee.
Stando all'ordinanza dalla motivazione più articolata, la prima di tali
linee ha per oggetto l'art. 452, secondo comma, nella parte in cui non prevede
che <il P.M., nel negare il proprio consenso alla definizione del processo
con il rito abbreviato allo stato degli atti, sia tenuto a motivarlo>; la
seconda ha per oggetto lo stesso comma nella parte in cui <non è consentito
al giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso
stesso>; la terza ha per oggetto ancora quel comma nella parte in cui,
<quando all'esito dell'esame degli atti la richiesta (dell'imputato) risulti fondata>, non è consentito al giudice <di
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, 2o co.
c.p.p.>.
La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una all'altra
delle tre linee così individuate, la prima finalizzata al raggiungimento della
seconda e, di qui, al raggiungimento della terza, emerge con particolare
chiarezza dall'ordinanza or ora richiamata, con la quale si richiede alla Corte
di dichiarare illegittimo l'art. 438, secondo comma-oltrechè
<nella parte in cui non prevede che il P.M., nel negare il proprio consenso
alla definizione del processo con il rito abbreviato allo stato degli atti, sia
tenuto a motivarlo>-<nella parte in cui non è consentito al giudice di
valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso>, e
ciò <al fine di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, 2 co. c.p.p.>.
Altrettanto coerentemente, i parametri invocati riguardano allo stesso
modo tutte le norme denunciate. Come sottolinea la
stessa ordinanza, <la insindacabilità del dissenso del P.M. da parte del
giudice non consente a quest'ultimo di applicare la riduzione di pena di cui
all'art. 442, 2o co. c.p.p. anche quando, all'esito dell'esame degli atti,
la richiesta> dell'imputato <risulti fondata>. Pretendere che il
dissenso venga motivato e non renderlo suscettibile di
alcuna forma di controllo ad opera del giudice significherebbe negare alla
prescrizione avuta di mira ogni reale portata giuridica. Le questioni vanno,
perciò, esaminate congiuntamente.
5. - Parametro di riferimento comune alle due ordinanze è l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perchè,
come osserva la prima ordinanza, sembra violato <il diritto della difesa a
veder comunque valutata e decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono
discendere conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di notevole
rilievo> o, per usare le parole dell'altra ordinanza, <in quanto viola il
diritto della difesa a vedere in ogni caso valutata e decisa dal giudice la
istanza del richiedente: istanza dalla quale possono discendere anche le conseguenze
di carattere sostanziale sopra indicate (riduzione della pena di un terzo)>.
In questa seconda circostanza, però, la violazione dell'art. 24 viene addotta in aggiunta (<inoltre>) alla
violazione dell'art. 3 della Costituzione, a sua volta ravvisata sotto due
ordini di profili. Anzitutto, per l'<ingiustificata disparità di
trattamento> rispetto a <quanto accade nel caso di applicazione della
pena a norma dell'art. 448 c.p.p.>; e, poi, per il
<contrasto col principio costituzionale di parità di tutti i cittadini di
fronte alla legge, non potendosi più riconoscere al P.M., in nessun
stato e grado del procedimento, alcuna posizione di supremazia sull'imputato,
tale da condizionare irrimediabilmente l'esercizio della funzione
giurisdizionale come costituzionalmente prevista e configurata> dagli
<artt. 3, 25, 102, 2o co. Cost.>, gli ultimi
due dei quali, peraltro, non più indicati nel dispositivo, a differenza degli
artt. 3 e 24, secondo comma.
Già sotto il primo dei due profili invocati con riferimento all'art. 3 della Costituzione, cioè quello che chiama in causa i
rapporti tra giudizio abbreviato ed applicazione della pena su richiesta delle
parti, i dubbi di legittimità risultano fondati.
6. - II giudice a quo sembra dare per scontata l'esistenza di una forte
analogia tra i due procedimenti posti a raffronto. Ed
infatti, solo adottando una prospettiva del genere, la disparità di trattamento
che viene lamentata potrebbe dirsi priva di giustificazione e, quindi, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, cosi da comportare la necessità di
estendere le soluzioni, più favorevoli all'imputato, proprie dell'applicazione
della pena su richiesta (motivazione e, quindi, sindacabilità
del dissenso del pubblico ministero; riconoscimento di quanto richiesto dall'imputato
quando il giudice ritenga ingiustificato tale dissenso) all'altro rito.
Ma un discorso basato sulle analogie tra i due istituti e, quindi, volto
a sottolinearne gli aspetti comuni non sarebbe
sufficiente allo scopo, a causa delle innegabili differenze che, accanto alle
innegabili somiglianze, emergono mettendo a confronto questi due procedimenti
speciali.
D'altra parte, un raffronto completo non varrebbe neppure a far
considerare senz'altro non irragionevoli tutte le differenze contestate dal
giudice a quo: coinvolgendo, per i già evidenziati motivi di rilevanza, non
tanto gli artt. 438-442, da un lato, e gli artt. 444-448, dall'altro, quanto
gli artt. 451, quinto comma, e 452, secondo comma, tale raffronto viene ad intercorrere tra un giudizio abbreviato atipico, come
quello conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo, e
l'applicazione della pena su richiesta presentata dall'imputato in sede di
instaurazione del giudizio direttissimo: due discipline, cioé,
meno distanti fra loro delle rispettive discipline tipiche.
Ne discende che soltanto una valutazione estesa pure alle altre
differenze e, insieme, alle analogie ravvisabili tra la fattispecie prevista
dall'art. 452, secondo comma, e l'applicazione della pena su richiesta
dell'imputato citato per il giudizio direttissimo può consentire di verificare
se, visto l'intero quadro, l'aspetto concernente il
dissenso del pubblico ministero giustifichi l'adozione, quanto a sindacabilità o no, di soluzioni differenziate tra le due
discipline.
In termini più specificamente normativi, la differenza lamentata si
sostanzia nel fatto che la prescrizione di cui all'art. 446, sesto comma (Il
pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni), ed il conseguente dettato dell'art. 448, primo comma,
seconda parte (<... il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di
primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero ...>-ai quali l'art. 451, quinto comma, fa
globale rinvio per il caso di applicazione della pena richiesta dall'imputato
citato a giudizio direttissimo-non trovano riscontro nella disciplina relativa
alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato.
Nell'ottica del profilo costituzionale in esame,
il dubbio di legittimità si traduce nel domandarsi, anzitutto, se sia razionale
o no che l'enunciazione delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico
ministero alla richiesta dell'imputato, enunciazione ritenuta necessaria
nell'ambito della disciplina prevista per l'applicazione della pena su
richiesta avanzata in sede di giudizio direttissimo, venga ritenuta non
necessaria nell'ambito della disciplina prevista per la trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato.
7. -Questa Corte ha già richiamato (sentenza n. 66 del
1990) quel brano della Relazione al progetto preliminare, dove - con
riguardo al giudizio abbreviato ed all'applicazione
della pena su richiesta delle parti, entrambi considerati nella loro fisionomia
ordinaria - si precisa come venga ad essi <affidata la funzione di evitare
il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti,
secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si
ispirano al modello accusatorio> e come sia l'uno sia l'altro si fondino
<sull'accordo tra accusa e difesa>, quest'ultima variamente
<incentivata> ad avvalersene.
Le differenziazioni tra i due riti muovono proprio di qui. Al di là degli impliciti vantaggi comuni (costi ridotti e
pubblicità del dibattimento evitata), diverse sono le soluzioni premiali e
diversi gli strumenti di approdo: un approdo cui si giunge <sulla base degli
atti acquisiti al momento della formulazione della richiesta, ma con una
notevole differenza di ordine temporale: nel giudizio abbreviato ordinario la
richiesta può aver luogo fino a cinque giorni prima dell'udienza preliminare o
nel corso di questa (sentenza n. 66 del
1990), mentre la richiesta di applicazione della pena può essere formulata
fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Anche per il giudizio abbreviato cui l'imputato chiede che si addivenga attraverso la trasformazione del giudizio
direttissimo promosso dal pubblico ministero in uno dei casi previsti dall'art.
449, la richiesta è proponibile fino a che non siano state compiute le
formalità di apertura del dibattimento-e, quindi, sempre durante la sola
brevissima fase predibattimentale propria del
giudizio direttissimo-allo stesso modo di quanto
avviene per l'applicazione della pena su richiesta, allorchè
quest-ultima venga formulata dall'imputato alla
stregua dell'art. 451, quinto comma, e, perciò, allo stato degli atti nella
fase predibattimentale.
Tale ulteriore accostamento del giudizio
abbreviato ex art. 452, secondo comma, all'applicazione della pena su richiesta
dell'imputato è sottolineato con particolare incisività dallo stesso art. 451,
quinto comma, che impone al presidente del tribunale o della corte di assise di
avvisare <l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444> e, quindi, anche a norma
dell'art. 446, primo comma (fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado).
Il fatto che dalla Relazione al progetto preliminare il giudizio abbreviato
venga contrapposto, in via generale, al
<patteggiamento sulla pena o sul merito del processo> come
<patteggiamento sul rito> non equivale a disconoscerne la realtà, invero
più complessa, che è quella di un accordo delle parti sul rito avente pure un effetto,
certo non lieve, sul merito.
L'essere la diminuzione di un terzo della pena (o, se del caso, la
sostituzione della reclusione di anni trenta all'ergastolo: art. 442, secondo
comma) un effetto soltanto <indiretto> ed
<eventuale> non toglie che pure essa, come l'adozione del rito
semplificato, sia condizionata al consenso del pubblico ministero, proprio come
al consenso di quest'ultimo risulta condizionata, nel caso di applicazione
della pena su richiesta dell'imputato, non solamente l'intesa sulla pena, ma
anche l'adozione del rito semplificato.
Allorchè-ed è quanto accade nelle ipotesi
disciplinate rispettivamente dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato
disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma-i riti che possono rispettivamente
subentrare al giudizio direttissimo si trovano a corrispondere tra loro per ciò
che concerne il giudice (sempre quello competente per il dibattimento), il
momento ultimo per la richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la
sede (fase predibattimentale), non si giustifica,
come già osservato in altra occasione (sentenza n. 66 del
1990), che <il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta di
giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla
pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a
differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della
pena> da parte dell'imputato: una richiesta che il pubblico ministero può
<sacrificare>, in ordine al rito, <solo
enunciando le ragioni> del suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta,
solo se il suo dissenso non verrà ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado.
Diverso problema è quello dei criteri cui il pubblico ministero dovrebbe
rapportare la motivazione del dissenso. Pure a questo proposito si è già
rilevato (sentenza
n. 66 del 1990) che l'argomento addotto dalla Relazione al progetto
preliminare circa l'impossibilità che <i parametri> del dissenso vengano <tipizzati> sarebbe in grado di valere al
massimo per la disciplina del rito abbreviato tipico, anche perchè
la sua collocazione nell'udienza preliminare renderebbe difficilmente
ipotizzabile l'esternazione delle ragioni del mancato consenso del pubblico
ministero alla richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato,
peraltro reiterabile fino a quando non siano formulate le conclusioni ex art.
439, secondo comma. Ma, pure a prescindere da ciò, le argomentazioni della
Relazione <in tanto sono condivisibili in quanto il
pubblico ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a
dissentire>, situazione che, ovviamente, viene meno allorchè
l'art. 452, secondo comma, sia dichiarato illegittimo nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero debba enunciare le ragioni del suo dissenso,
così da renderlo sindacabile dal giudice.
Una volta mutati i termini della situazione, la circostanza che la
disciplina del giudizio abbreviato faccia costante richiamo, sia pur con
formule e moduli non sempre coincidenti, al <poter decidere allo stato degli
atti>, non autorizza-almeno
per il momento, tanto più nel silenzio dell'<analogo> art. 446, sesto
comma, implicitamente richiamato dall'art. 451, primo comma, terzo periodo-un'interpretazione diversa da quella (v. già la sentenza n. 66 del 1990)
di raccordare la scelta del pubblico ministero alla definibilità
del processo allo stato degli atti.
8.-L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma,
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni-con conseguente
assorbimento delle altre censure avanzate allo stesso fine dalle ordinanze di
rimessione -viene a rendere rilevanti anche le questioni aventi per oggetto il
medesimo art. 452, secondo comma, nelle parti in cui <non è consentito al
giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso
stesso> e, conseguentemente, <di applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, 2o comma, c.p.p.>.Dato lo stretto
collegamento, già rimarcato nella sentenza n. 66 del
1990, tra questi due aspetti (in tanto il giudice ha motivo di sindacare le
ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta dissentendone,
possa far luogo alla diminuzione di pena; e, viceversa, in tanto il giudice può
far luogo alla diminuzione di pena in quanto sia
legittimato a sindacare le ragioni enunciate dal pubblico ministero), le
relative questioni, sollevate con riferimento agli stessi parametri
precedentemente richiamati, danno luogo ad una sola censura, anch'essa fondata.La forte analogia fra la disciplina del giudizio
abbreviato e la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta quando la
richiesta dell'imputato abbia come obiettivo il superamento del giudizio
direttissimo, è tale da rendere inaccettabile, nell'ottica
del primo dei due profili invocati in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, anche l'omessa previsione da parte dell'art. 452, secondo comma,
di un potere corrispondente a quello che l'art. 451, primo comma, attraverso il
rinvio all'art. 444 e, pertanto, all'art. 448, primo comma, conferisce al
giudice, allorchè, dopo la chiusura del dibattimento,
ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti
dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato.Ciò
conduce all'accoglimento della doglianza attraverso cui viene
lamentato che al giudice non sia consentito di <applicare la riduzione di
pena ex 442, 2o comma, c.p.p. anche quando, all'esito
dell'esame degli atti, la richiesta risulti fondata>. Ne consegue la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
452, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, svoltosi il giudizio
con il rito direttissimo, il giudice possa applicare, in caso di condanna, la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, se ritenga
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
Pure qui sono da intendersi assorbite le altre censure formulate dalle
ordinanze di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma,
del codice di procedura penale del 1988, nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede
che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 438, primo comma, e 440, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza
23 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.