Sentenza n. 882 del 1988

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SENTENZA N.882

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (<Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione>), convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Italiana Zincatura e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Milano con ordinanza del 23 ottobre 1987 (R.O. n. 825/1987), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

La norma impugnata recita: <Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'art. 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, e limitato a dodici mensilità. Il compenso non e dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29>.

Il giudice a quo ritiene che tale norma discrimini <nell'ambito dei contratti attinenti alle attività di cui agli artt. 27 e 42 L. 392/78, sia tra quelli assoggettati al regime transitorio, sia tra questi ultimi e quelli stipulati in regime ordinario, discriminazione non giustificata considerato che la norma finisce col negare, oltre tutto, il <compenso> al conduttore che abbia locato l'immobile dopo il 30.7.78 con un canone liberamente convenuto, attribuendolo invece a chi lo abbia locato prima di tale data con un canone soggetto alle restrizioni della legge vincolistica e delle nuove norme sull'aggiornamento dello stesso (per i contratti relativi ad attività di cui all'art. 27 e 42 L. 392/78, fra l'altro, il legislatore non e intervenuto solo a quantificare in modo diverso il compenso in base a nuovi criteri legali, ma ha introdotto, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 392/78 e in corso de iure, un diritto del tutto nuovo per il conduttore, diritto non previsto né prevedibile - anzi escluso dalla giurisprudenza durante la vigenza della legge 27 gennaio 63 n. 19 e specificamente dall'art. 35 L. 392/78-vuoi al momento della stipulazione vuoi al momento della proroga del contratto in base alla L. 392/78)>.

2. - La questione é fondata.

Per costante orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 73/1966, 36/1980, 128/1983, 300/1983, 108/1986, 576/1987; ord. n. 583/1987) la normativa che dispone il pagamento di una somma di danaro da parte del locatore a favore del conduttore che rilascia l'immobile locato, ove abbia gestito una impresa, si giustifica sotto un duplice profilo: a) a titolo di indennizzo per la perdita di avviamento nei confronti del conduttore; b) per impedire che il locatore si arricchisca, senza causa propria, dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attività ivi svolta dal conduttore.

Tale esborso tende dunque a ristabilire un equilibrio di ordine economico-sociale tra le due parti di un cessato rapporto di locazione avente le caratteristiche suddescritte.

La fattispecie contemplata nella norma impugnata-attività di cui all'art. 27, primo comma, della legge n. 392 del 1978 e cioè industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, <che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori>, nonché attività professionali ed altre di cui all'art. 42, ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, di sede di partiti o di sindacati, o di enti statali e pubblici-non rientra nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di una indennità per perdita dell'avviamento commerciale e in reciprocità dell'obbligo di esborso a carico del locatore per incremento di valore dell'immobile.

3.- Il beneficio da essa introdotto, applicandosi soltanto ai contratti sorti sotto il previgente regime vincolistico, non ancora scaduti, e non a quelli stipulati in base alla successiva legge dell'equo canone, non si giustifica neppure come ispirata dalla finalità di una disciplina transitoria, dal momento che esso non e residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un quid novi intermedio che non sopravvive in quella recinzione. Vengono a giovarsene sine ratione conduttori, la cui lex contractus non prevedeva siffatto vantaggio, dal quale sono inopinatamente gratificati solo perché il loro rapporto non e sottoposto al regime definitivo.

Che la introduzione di un così evidente privilegio valga quale remora alle finite locazioni, coartando la volontà della parte tenuta all'esborso verso il rinnovo del contratto, é risultato di una tecnica legislativa che, mentre afferma il diritto del locatore alla conclusione del rapporto per finita locazione, ne condiziona la realizzazione ad un impoverimento pecuniario, tendente ad impedirne preventivamente l'esercizio.

Viene qui in evidenza non tanto l'effetto discriminatorio verso altre categorie di conduttori, ben potendo il legislatore dare diverso rilievo a diverse situazioni di soggetti interessati soprattutto allorché i vantaggi degli uni non alterano la posizione contrattuale degli altri, quanto piuttosto la interna contraddizione di una mens legis che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata.

Anche sotto questo profilo e palesemente violato il principio di ragionevolezza imposto al legislatore dall'art. 3 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (<Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione>), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.