CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 300
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 29, 34, 69 e 73 (come
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93) della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le
ordinanze emesse il 19 ottobre 1979 dal Giudice conciliatore di Caltanissetta, l'8 settembre 1980 dal Giudice conciliatore
di Andria, il 16 dicembre 1980 dal Pretore di Piazza
Armerina, il 19 dicembre 1980 dal Pretore di Pescara, il 18 dicembre 1980 dal
Tribunale di Parma, il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Rovigo, il 29 gennaio
1981 dal Pretore di Paternò, il 19 gennaio 1981 dal
Pretore di Enna, il 21 febbraio 1981 dal Pretore di
Latina, il 27 febbraio 1981 dal Pretore di Pescara, il 21 febbraio 1981 dal
Pretore di Paternò, il 25 giugno 1981 dal Tribunale
di Gorizia, l'11 giugno 1981 dal Pretore di Vasto, il 7 aprile 1981 dal Pretore
di Roma, il 22 maggio 1981 dal Tribunale di Reggio Calabria, il 31 luglio 1981
dal Pretore di Vigevano, il 28 marzo 1981 dal Pretore di Poggibonsi
e il 12 ottobre 1981 dal Pretore di Paternò,
ordinanze rispettivamente iscritte al n. 881 del registro ordinanze 1979, al n.
757 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 75, 93,
105, 195, 216, 240, 266, 288, 294, 592, 623, 645, 664, 694, 739 e 773 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 352 del 1980, nn. 105,
117, 123, 200, 255 e 262 del 1981 e nn. 12, 19, 26,
47 e 68 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Lunardo
Salvatore, Di Dio Perna Carmela e Mingrino
Giovanni e di Tripepi Eufemia e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982
il Giudice relatore Giovanni Conso;
uditi gli avvocati Pompeo Magno e Giuseppe Tanteri per Lunardo Salvatore, Di
Dio Perna Carmela e Mingrino
Giovanni, l'avv. Vincenzo Panuccio per Tripepi Eufemia e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 19 gennaio 1979 Sollami
Agostino e Mirabella Angela, proprietari di un
immobile per uso negozio condotto in locazione da Piamonte
Calogero, ne domandavano il rilascio al Giudice conciliatore di Caltanissetta dovendo il predetto immobile essere
utilizzato per l'esercizio dell'attività "imprenditoriale artigiana"
del Sollami.
Il Piamonte, costituitosi in giudizio,
chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso; in subordine proponeva
domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la
restituzione di canoni di locazione versati, a suo dire, in eccedenza, nonché
la corresponsione della indennità di avviamento nella misura pari a 18
mensilità, ai sensi dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978.
L'adito conciliatore, premesso che provata e fondata doveva ritenersi la
domanda dei ricorrenti, con ordinanza del 19 ottobre 1979 (r.o.
881/1979), ordinato il rilascio dell'immobile, ha contestualmente sollevato, in riferimento agli artt. 3,41,42
e 47 Cost., questione di legittimità
dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, richiamato
dall'art. 73 della stessa legge, così come modificato dall'art. 1 bis del
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge
31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene
stabilito, in via transitoria, per i contratti di locazione di immobili urbani
adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse
turistico, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del
1978, che, qualora il locatore si avvalga di uno dei motivi di recesso
riconosciuti operanti per questo genere di contratti, al conduttore é dovuta
l'indennità di avviamento commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla
base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche.
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato perché, da un lato, si
determinerebbe una vera e propria discriminazione tra inquilini, riconoscendo
il diritto alla indennità di avviamento a industriali, commercianti ed
artigiani, "quasi sempre facoltosi", per negarlo, invece, a tutte le
altre numerose categorie di cittadini (che esercitano attività non comprese tra
quelle per le quali la legge fa obbligo di corrispondere l'indennità in parola) anche se nei locali loro concessi in locazione
esplicano attività che impongono continui e sistematici contatti con il
pubblico e, dall'altro, perché analoga discriminazione verrebbe a prodursi in
danno dei locatori, esonerando da ogni obbligo quelli che "hanno avuto la
fortuna o la scaltrezza di affittare i loro immobili a professionisti o ad
onesti lavoratori che, per la natura stessa della loro attività, non hanno
necessità di contatti diretti col pubblico" e punendo, invece, quelli "sfortunati
o poco accorti che hanno avuto la disavventura di avere come inquilini grossi e
facoltosi industriali, commercianti, artigiani o gestori di aziende di
interesse turistico, ai quali, come premio per essersi arricchiti a danno anche
del locatore, cui hanno corrisposto pigioni di fame, dovrà essere corrisposta
un'ingiustificata ed ingiustificabile indennità".
Ulteriore violazione dell'art. 3 si rinvenirebbe,
poi, nel fatto che la disciplina denunciata porterebbe alla conclusione assurda
"di riconoscere a quell'inquilino che,
avvalendosi rigidamente delle numerose leggi vincolistiche, da 40 anni paga
pigioni di fame, il diritto di avere rimborsato quanto ha pagato durante l'arco
di durata della locazione o forse di più (come nella fattispecie), mentre tale
beneficio verrebbe negato a quegli inquilini più
corretti, più comprensivi che non hanno speculato sulle leggi vincolistiche, il
cui contratto é di data più recente e quindi pagano pigioni a prezzi correnti o
quasi, ai quali spetterebbero 18 mensilità sulla base di quanto pagato o
quasi". Di converso, prosegue il Conciliatore, la disciplina impugnata,
"mentre ulteriormente punisce quei locatori che, in ossequio alla legge,
hanno sopportato, senza cercar cavilli per liberarsene, uno scomodo antieconomico
inquilino, assoggettandoli all'onere del pagamento di un'indennità che può
costituire il rimborso di quanto percepito in un lunghissimo arco di tempo,
premia quei furbi o quei fortunati che sono riusciti ad ottenere pigioni che,
seppure inferiori ai prezzi correnti di mercato, sono adeguate e stabilite
sulla previsione della indennità da versare a fine locazione".
La normativa in questione sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 41 Cost., perché resterebbe annullata
qualsiasi iniziativa sia di chi possiede un locale, il quale "preferirà
svenderlo, piuttosto che correre l'alea di dover ricorrere a mutui e quindi a
nuovi sacrifici per poter rimborsare agli inquilini, in unica soluzione, quanto
ha percepito a rate", sia di chi non lo possiede, "costretto a rinunziare
alle sue aspirazioni perché difficilmente troverà locali in affitto, o, se
riesce a trovarli, dovrà sobbarcarsi a pagare pigioni tali da assorbire
l'indennità di avviamento che loro spetterà alla fine della locazione". Di
conseguenza, "bloccata e resa così impossibile o antieconomica qualsiasi
attività, qualsiasi iniziativa e qualsiasi risparmio, é inevitabile" -
conclude sul punto il giudice a quo - "che aumenti sempre più la
disoccupazione, la schiera dei postulanti impieghi statali, spesso non congeniali,
di pensioni e di sussidi vari".
La disciplina denunciata vulnererebbe anche l'art. 42 Cost., determinando una vera e propria espropriazione forzata
della proprietà senza compenso alcuno e non per pubblico interesse, ma spesso
"a beneficio di facoltosi industriali, commercianti e artigiani e a danno
dell'occupazione, dell'economia, della libertà di contrattazione e della libera
iniziativa individuale".
Vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 47 Cost., giacché "con tutti gli oneri, gli obblighi e i
vincoli che le numerosissime leggi hanno imposto e vieppiù sempre impongono a
chi ha la disgrazia di possedere un immobile, con il timore di potersi trovare
nelle condizioni di dovere restituire in unica soluzione quanto ha percepito a
rate mensili, solo un pazzo può pensare a risparmiare, a sobbarcarsi a non
indifferenti sacrifici per acquistare un immobile dal quale non ricaverà che
guai".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio
1980.
É intervenuta
Rilevato preliminarmente che nell'ordinanza di rimessione
mancherebbe ogni accenno alla rilevanza, l'Avvocatura, esaminando il merito,
deduce, in primo luogo, che nessuna violazione del principio di eguaglianza
sarebbe configurabile nella disciplina impugnata.
Secondo l'atto di intervento il giudice a quo non avrebbe considerato il
fatto che il legislatore, attribuendo, in determinati casi, un diritto
all'"indennità per la perdita dell'avviamento", ha tenuto presente,
sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza, che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad un
immobile nel quale viene esercitata un'attività
commerciale accede pur sempre un "avviamento, inteso in senso
oggettivo", del quale si avvantaggia comunque il locatore, una volta
riottenuta la disponibilità dell'immobile , in ragione della maggiore
valutazione che questo riceve sul mercato. Di ciò si troverebbe conferma esaminando le cause di esclusione del diritto in
questione, le quali, proprio perché riferite alla volontà del conduttore o a
situazioni allo stesso facenti capo (o imputabili), tipizzano ipotesi in cui
deve escludersi l'esistenza di un qualsiasi avviamento: sarebbe di tutta
evidenza - secondo l'Avvocatura - che ben difficilmente il conduttore vorrà
privarsi del godimento di un immobile quando allo stesso acceda un avviamento di
un certo rilievo; al contrario, la cessazione del rapporto di locazione in
dipendenza di una delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
indicherebbe chiaramente situazioni di difficoltà dell'azienda esercitata dal
conduttore e segnalerebbe, quindi, anch'essa, casi di (presumibile) inesistenza
di un avviamento. Pertanto, anche se, in entrambe le ipotesi considerate , non potrebbe escludersi che esista in concreto una
situazione di inesistenza o d'esistenza dell'avviamento, la marginalità di tali
situazioni e le sicuramente enormi difficoltà che incontrerebbe il locatore nel
fornirne la relativa prova, "non consentono dubbi sulla costituzionalità
della norma, la quale, introducendo una sostanziale automaticità del compenso,
così come non permette di ottenerne la liquidazione in misura maggiore,
parimenti impedisce di escludere in concreto il diritto a riconoscerlo,
fornendo la prova dell'inesistenza dell'avviamento".
Tale realtà apparirebbe confermata dai lavori preparatori della legge
impugnata dai quali emergerebbe che la previsione della indennità d'avviamento
é ancorata al presupposto che gli immobili considerati comportano un valore di
avviamento, di guisa che non solo é escluso che il legislatore abbia voluto
innovare sostanzialmente l'istituto, ma ne ha ribadito anche la natura indennitaria (della perdita dell'avviamento che accede come
"valore" dell'immobile).
Sembra perciò sufficientemente chiaro - conclude sul
punto l'Avvocatura - come la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. non abbia
alcuna consistenza giuridica "perché le pretese discriminazioni, sia tra
inquilini sia tra conduttori" (recte: locatori),
"trovano una precisa giustificazione nella realtà stessa delle cose, non
potendosi razionalmente attribuire un diritto all'indennità di avviamento a
qualunque inquilino" (e cioè anche a chi non ha alcun avviamento),
"né potendosi accollare simile indennità a tutti i conduttori" (recte: locatori) (e cioé anche a
coloro che non hanno ricevuto un vantaggio dalla destinazione dell'immobile
locato ad un particolare tipo di attività).
Passando all'esame delle ulteriori censure prospettate dal giudice a quo,
l'Avvocatura rileva che la diversa misura della indennità di avviamento, quale
fissata dall'art. 34 rispetto all'art. 69, non appare ingiustificata, trovando
tale diversità puntuale giustificazione sia nel rilievo che la prima
disposizione é dettata per il regime normale e viene a riferirsi ad un canone
di locazione già fissato in regime di libertà, mentre la seconda segue il
passaggio dal regime di controllo nella fissazione del canone al regime della
sua libera determinazione (con la conseguenza che, in definitiva, la
distinzione é puramente letterale e non sostanziale in quanto anche la
richiesta del locatore e le offerte dei terzi rappresentano una prima
fissazione di ammontare del canone), sia considerando che, cessata la locazione
e questa non rinnovata (e ciò é pacifico in caso di recesso del locatore),
sarebbe stato assurdo riferirsi ad un nuovo canone quale richiesto (anche
esosamente) dal proprietario, in presenza di un canone
di mercato che é quello determinato in base ai criteri fissati dalla legge
sull'equo canone e, quindi, di assoluta obiettività.
Nessuna vulnerazione degli ulteriori parametri
invocati dal giudice a quo sarebbe poi ipotizzabile: non dell'art.
2. - Sgaramella Isabella, proprietaria di un
locale condotto in locazione ad uso deposito da Capogna
Luigi, proponeva ricorso al Giudice conciliatore di Andria
per ottenere il rilascio dell'immobile, essendo sopravvenuta la necessità di
adibirlo a deposito di beni componenti la sua azienda.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la domanda attrice,
chiedendo, in subordine, il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo
per la perdita dell'avviamento commerciale.
Con ordinanza dell'8 settembre 1980 (r.o.
757/1980), il Giudice conciliatore di Andria, prima
di provvedere sulla domanda di rilascio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34 e 69 della legge n. 392
del
Rileva il giudice a quo che l'indennità di avviamento nelle misure
stabilite dalle disposizioni denunciate, a prescindere da qualsiasi prova circa
la perdita effettiva di avviamento subita dal conduttore e, corrispondentemente,
da qualsiasi prova dell'utilità che, dall'attività del conduttore esercitata
nell'immobile, possa derivare al locatore - il quale,
al limite, potrebbe essere anche stato costretto a recedere dal contratto per
la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad uso abitativo proprio -
appare vulnerare il precetto costituzionale che mira ad assicurare ad ogni
cittadino l'accesso alla proprietà, scoraggiando gli acquisti di locali e la
negoziazione degli stessi ed, al contempo, risulta irragionevolmente punitiva
del diritto di proprietà considerando che il sacrificio di tale diritto non é
motivato da giustificazioni di carattere sociale, prescindendo, comunque, la
norma dalla capacità di reddito del conduttore e dall'attività esercitata dallo
stesso, "oltre che dalla prova di un danno che questo subisca".
Inoltre, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della
legge n. 392 del 1978 e che provengono da un precedente regime di
"blocco" delle locazioni e dei canoni locativi, essendo l'indennizzo
per la perdita di avviamento ragguagliato non al canone che il conduttore
corrisponde, bensì al valore locativo attuale dell'immobile, potrebbe
verificarsi "l'ipotesi assurda che il locatore sia tenuto a corrispondere
al conduttore, sotto forma di indennizzo per la perdita di avviamento, più di
quanto abbia ottenuto per canoni locativi durante l'intero corso della
locazione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 24 dicembre
1980.
É intervenuta nel giudizio
Perplessità circa la rilevanza della questione proposta manifesta
l'Avvocatura, dato che nel giudizio a quo si era in presenza
di una domanda di rilascio in ordine alla quale il Pretore non aveva ancora
provveduto; se ne deduce allora che in tanto una statuizione sulla indennità di
avviamento potrà essere emessa, ad accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, "in quanto
avrà avuto ingresso una domanda attrice".
Quanto al merito, l'Avvocatura, dopo aver parzialmente riprodotto le
deduzioni sub 1, richiama la sentenza n. 36 del
1980 di questa Corte, pronunciata nel giudizio sulla legittimità
costituzionale dell'art. 34 legge n. 392 del 1978, la quale ha ritenuto doversi
escludere che, con riguardo alla situazione dedotta in giudizio, si possa
parlare di espropriazione, trattandosi della mera imposizione del pagamento di
una somma di denaro a favore di terzi, tendente,
oltretutto, a garantire il corrispettivo della utilità che l'onerato trarrebbe
dall'immobile valorizzato dall'avviamento impresso dal destinatario del
pagamento e difettando quella connotazione di natura reale che caratterizza
l'espropriazione considerata nell'art. 42 Cost..
3. - Con atto stipulato il 15 novembre 1975 Costanza Vincenzo locava a Dimino Carmelo un immobile urbano sito in Piazza Armerina,
da adibire a farmacia; la durata della locazione veniva
fissata in anni cinque, convenendosi tra le parti la rinuncia per il conduttore
ad avvalersi delle norme che tutelano l'avviamento commerciale.
Il 30 aprile 1980 il Costanza proponeva azione
di rilascio dell'immobile avendo la necessità di servirsene per l'esercizio
della propria attività professionale. Il Dimino
contestava la domanda perché infondata e, in subordine, per l'eventualità di
accoglimento, proponeva domanda riconvenzionale di
condanna del locatore al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento.
Con ordinanza in data 16 dicembre 1980 (r.o.
75/1981), il Pretore di Piazza Armerina, prima di decidere sulla domanda
principale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (nel testo modificato dalla legge 31
marzo 1979, n. 93), in relazione all'art. 69, settimo comma, legge n. 392 del
1978, nella parte in cui riconosce il diritto del conduttore all'indennità per
la perdita dell'avviamento anche quando nessun vantaggio derivi al locatore.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile
1981.
É intervenuta nel giudizio
4. - Con ricorso depositato il 5 gennaio 1980, De Carlo
Carlo chiedeva che venisse disposto il
rilascio di un immobile di sua proprietà, sito in Pescara, concesso in
locazione alla Unione Subalpina Assicurazioni s.p.a.,
da questa destinato a sede della propria agenzia di Pescara, avendo necessità
di adibirlo a studio professionale per un suo figlio ingegnere.
La società convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della
domanda ed, in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale
tendente ad ottenere il pagamento dell'indennità per l'avviamento commerciale
da determinarsi ai sensi dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978. Nel corso
del giudizio veniva pronunciato provvedimento di
rilascio ai sensi dell'art. 30 della stessa legge.
Con ordinanza in data 19 dicembre 1980 (r.o.
93/1981), il Pretore di Pescara ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
Premette il Pretore che l'art. 69, settimo comma, deve
interpretarsi nel senso che l'indennità di avviamento, determinata da tale
disposizione, va tassativamente quantificata assumendosi come base il canone
corrente di mercato e moltiplicando poi detto canone per il numero delle
mensilità, senza che il giudice abbia la possibilità di temperare tale criterio
tenendo conto di altri fattori e, in particolare, della durata del rapporto
locativo e dell'entità del canone corrisposto durante il rapporto stesso.
Ne discenderebbe, allora, il contrasto della normativa denunciata con
l'art. 42, secondo comma, Cost.,
perché, mentre per le locazioni sorte successivamente alla legge n. 392 del
1978, il locatore, potendo conoscere preventivamente l'incidenza dell'indennità
dovuta ex art. 34, può parimenti valutare la convenienza di concedere in
locazione un immobile per un determinato canone che può liberamente pattuire,
e, in ogni caso - dato il criterio di determinazione dell'indennità - alla
cessazione della locazione l'ammontare dell'indennità da corrispondere al
conduttore non falcidia mai il reddito locativo conseguito dall'immobile in
misura tale da coprirne, oltre i limiti della ragionevolezza, il diritto di
proprietà di cui quel reddito é espressione, per contro, per le locazioni
antecedenti alla legge del 1978, il meccanismo di determinazione dell'indennità
ex art. 69, settimo comma, conduce ad una irragionevole compressione del
diritto di proprietà del locatore.
É, infatti, dato di comune esperienza, prosegue il giudice a quo, che,
per le vecchie locazioni, specie per quelle stipulate prima che il processo
inflazionistico assumesse le patologiche dimensioni che ancora perdurano, i
canoni, in dipendenza del regime vincolistico cui essi sono stati sottoposti
dalla precedente normativa, sono tuttora rimasti a livelli molto bassi anche
perché le percentuali di aumento previste dall'art. 68 (peraltro inferiori,
anche la più alta, all'indice di degrado monetario verificatosi in questi
ultimi anni) non valgono ad avvicinare i canoni stessi a quelli, di gran lunga superiori, attualmente correnti sul mercato
degli immobili non abitativi. Di conseguenza, in applicazione del criterio
adottato dalla norma impugnata, il locatore deve sborsare una somma assai
vicina, o, non di rado, addirittura superiore,
all'ammontare dei canoni percepiti per la durata della locazione, vanificandosi
in tal modo, per detto periodo, il suo diritto al corrispettivo, il suo diritto
di godimento dell'immobile e, quindi , in definitiva, il suo diritto di
proprietà.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 29 aprile
1981.
É intervenuta nel giudizio
Dopo aver sostanzialmente riprodotto le deduzioni sub 1 e
Identico incidente il Pretore di Pescara ha sollevato con ordinanza 27
febbraio 1981 (r.o. 288/1981), emessa nel
procedimento instaurato a seguito di ricorso di Amedeo e Angiolino Volpe
diretto ad ottenere il rilascio di un immobile locato, fin dal 1968, per
l'esercizio di attività alberghiera, dichiarando -prima di provvedere sulla
domanda principale - rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio
1981.
É intervenuta nel giudizio
5. - Il Tribunale di Parma, adito in sede di appello avverso la sentenza
in data 6 maggio 1980 emessa dal Pretore di quella città, che aveva condannato Sbreveglieri Alfredo al pagamento della somma di L. 8.000.000 quale indennità di
avviamento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
73 e 69 della legge n. 392 del 1978, con ordinanza 18 dicembre 1980 (r.o. 105/1981), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del settimo comma di tale ultima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost..
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato per la disparità di
trattamento fra le parti del contratto di locazione, potendosi verificare che
il locatore non venga a conseguire alcuna utilità (o a conseguire addirittura
un danno) per avere concesso un bene in locazione; tale disparità non sarebbe,
peraltro, fondata su presupposti logici e razionali, mentre non
soccorrerebbero, a giustificazione di essa, le
esigenze della produzione o di solidarietà sociale.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 42 Cost., rileva il giudice a quo che la norma impugnata può
condurre "ad una completa vanificazione della facoltà di godimento del
bene da parte del proprietario, potendosi verificare che quest'ultimo,
concedendo ad altri il bene, non ne ricavi più un vantaggio economico, posto
che - in base al criterio di determinazione della indennità - egli può essere
tenuto a versare, a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento, una
somma pari o addirittura superiore a quella percepita con i canoni
maturati".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio
1981.
É intervenuta nel giudizio
Riprodotto il contenuto dei precedenti atti difensivi, l'Avvocatura, con
specifico riferimento alla pretesa violazione del principio d'eguaglianza,
deduce che é da escluderne la stessa astratta configurabilità
in quanto il legislatore, disponendo in ordine ad una indennità' di avviamento in favore del conduttore avente
diritto, non ha affatto trattato in modo diseguale identiche situazioni, ma,
anzi, ha tenuto doverosamente e razionalmente conto dei diversi interessi delle
parti contrattuali, diversamente proteggendoli in una globale valutazione di un
equo contemperamento .
6. - Con ordinanza 12 febbraio 1981 (r.o.
195/1981), il Pretore di Rovigo, adito da Padovan
Nives per la determinazione dell'importo dell'indennità di avviamento
conseguente al rilascio di un immobile adibito a negozio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui tale norma prevede l'obbligo del locatore di corrispondere
al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, da
determinarsi sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche.
Analoghe a quelle sub 2 sono le censure rivolte alla norma impugnata. Si
rileva, inoltre, che se, in molti casi, il conduttore appare veramente il
contraente più debole, non si può adottare questo criterio per ciascuna
fattispecie, dato che si finirebbe con il trattare in modo eguale situazioni tra di loro obiettivamente diverse.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio
1981.
É intervenuta nel giudizio
7. - Il Pretore di Paternò, prima di provvedere
sulla domanda di recesso proposta da Asero Antonino,
con ordinanza 29 gennaio 1981 (r.o. 216/1981), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., degli artt.
69 e 73 della legge n. 392 del 1978, nelle parti in cui determinano, per le
ipotesi di recesso e di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la misura dell'indennità
dell'avviamento commerciale con riguardo non già all'ultimo canone corrisposto
ma al canone corrente di mercato.
Premette il giudice a quo che la questione sollevata si differenzia da quelle proposte dal Conciliatore di Caltanissetta (ordinanza 19 ottobre 1979: r.o. 881/1979) e dal Conciliatore di Andria
(ordinanza 8 settembre 1980: r.o. 757/1980) "in
quanto muove dal riconoscimento - o, almeno, dalla mancata contestazione -
della legittimità dell'indennità per avviamento, quale risulta, del resto,
dalle sentenze
n. 73 del 1966 (con riferimento alla legge 27 gennaio 1963, n. 19) e n. 36 del 1980
della Corte costituzionale".
Alla stregua di tali decisioni, che hanno individuato la ratio
dell'indennità di avviamento nell'attribuzione al conduttore, indipendentemente
da ogni possibile vantaggio del proprietario, di una somma ragguagliata al
canone mensile, in conseguenza della cessazione della locazione, non sarebbe
spiegabile perché si sia ritenuto di stabilire una posizione gravemente
deteriore a danno di una categoria di locatori, identificati sulla base della
loro precedente sottoposizione ad un periodo più o meno lungo di blocco (della
locazione e del canone), prorogato ancora dalla legge n. 392 del 1978, con
evidente e sicuro vantaggio per i conduttori.
I parametri costituzionali invocati (cumulativamente presi in esame)
sarebbero vulnerati perché, se é vero che il passaggio dal vecchio al nuovo
regime può giustificare il protrarsi della proroga e l'introduzione di alcuni
temperamenti, tutto ciò non può valere a comprimere oltre ogni
ragionevole limite diritti costituzionalmente garantiti, operando, tra
l'altro, discriminazioni a favore di una categoria di inquilini che, oltre a
non essere, in generale, più deboli, sono stati comunque già avvantaggiati nel
corso del contratto. Il divario esistente tra il canone corrisposto e quello di
mercato, costituente la misura concreta del beneficio conferito al conduttore
col regime di proroga, viene utilizzato per attribuire
(senza alcuna considerazione della situazione economica delle parti) un
ulteriore ingiustificato vantaggio alla parte favorita (con distorsione delle
stesse regole di concorrenza e con contestuale grave danno per il proprietario)
che può giungere - proprio per l'irrazionalità della normativa e per
l'inesistenza di qualsiasi previsione limitativa - anche oltre la restituzione
di tutti i canoni corrisposti durante l'intero rapporto (al lordo degli oneri
fiscali e di manutenzione), con evidente aggressione del risparmio e del
patrimonio personale di una delle parti.
Il Pretore si dà anche carico di rilevare che analoga conclusione circa
l'illegittimità costituzionale della disciplina denunciata dovrebbe trarsi
anche nel caso in cui si aderisse a quella tesi sostenuta da una minoritaria
giurisprudenza di merito - peraltro non condivisa dal giudice a quo - che, per
evitare grosse sperequazioni, é giunta alla conclusione che il canone da
utilizzare per il calcolo non é quello di mercato, ma dovrebbe essere
determinato solo "sulla base" di quello di mercato, con evidente
arbitrarietà di valutazione e con ulteriore disparità di trattamento rispetto
alla ipotesi di mancata accettazione del canone richiesto, di cui all'art. 69, sesto comma.
L'indicata violazione del principio di eguaglianza si rifletterebbe, poi,
oltre che sulla misura dell'indennità, sulle modalità della sua concreta
determinazione, incidendo, ancora, per tale via, sull'esercizio concreto del
diritto di recesso, subordinato, nella sua esecuzione, all'avvenuta
corresponsione dell'indennità (art. 69, ottavo comma).
Se infatti sarebbe del tutto agevole determinare
l'indennità di avviamento con riguardo all'ultimo canone corrisposto (art. 34),
il criterio fissato dagli artt. 69 e 73 non
consentirebbe, invece, alcuna sicura predeterminazione della indennità, almeno
con riferimento alle ipotesi di recesso o di mancato rinnovo ed imporrebbe, in
sostanza, in difetto di un improbabile accordo, un difficile giudizio, fondato
su criteri opinabili ed incerti. E, conclude il giudice a quo, poiché
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio
1981.
É intervenuta nel giudizio
Analogo incidente lo stesso Pretore di Paternò
ha sollevato con ordinanza 21 febbraio 1981 (r.o.
294/1981), emessa nel procedimento civile instaurato a seguito di ricorso
promosso da Fallica Giuseppina.
Il giudice a quo richiama espressamente la propria ordinanza 29 gennaio
1981 (r.o. 216/1981), aggiungendo, ad ulteriore
motivo di illegittimità costituzionale (identici, peraltro, i parametri
invocati), "la mancata previsione", nell'art. 73 della legge n. 392
del 1978, "della circostanza della disponibilità di altro idoneo immobile
da parte del conduttore, come motivo di recesso del locatore", disponibilità
che l'art. 59 n. 6 prevede, invece, espressamente, per gli immobili adibiti ad
uso di abitazione.
Rileva il Pretore che la proroga legale dei contratti di locazione ha
tradizionalmente trovato un limite nella inesistenza in concreto di quell'interesse al prolungamento del contratto, che é
presunto in via generale, o nella concomitante esistenza di una
effettiva necessità del proprietario di disporre dell'immobile per
destinarlo ad uso proprio. La legge n. 392 del 1978, nell'introdurre
un'ulteriore proroga dei contratti, ha tenuto conto, con riferimento agli
immobili adibiti ad uso di abitazione, di entrambe queste possibilità,
prevedendo, all'art. 59, varie ipotesi di recesso; con riguardo, invece, agli
immobili adibiti ad uso diverso, il legislatore ha sostanzialmente limitato (artt. 73 e 29, norma,
quest'ultima, anch'essa oggetto di censura) l'esercizio del diritto di recesso
alla sola ipotesi della necessità del locatore di ottenere il rilascio,
"escludendo quella della disponibilità, da parte del locatario, di altro
immobile, idoneo alle proprie esigenze, nella stessa zona". Potrebbe così
avvenire (ed é il caso verificatosi nel procedimento a quo) che il conduttore,
pur disponendo di un'ampia bottega nuova, situata esattamente di fronte a quella
da lui tenuta in locazione, preferisca pagare un
canone irrisorio, contestando il diritto al rilascio e chiedendo, in ogni caso,
un'indennità ragguagliata ad un canone "enormemente maggiore".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 23 settembre
1981.
É intervenuta nel giudizio
Riportatasi ai precedenti atti difensivi per quel che attiene alla
dedotta illegittimità della misura dell'indennità di avviamento commerciale,
l'Avvocatura rileva, quanto all'ulteriore questione sollevata dal Pretore, che
la differente normativa in materia di recesso per necessità fra contratti di
locazione di immobili destinati ad abitazione e contratti di locazione di
immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione trova valida giustificazione
nella sostanziale diversità della situazione degli immobili medesimi e, quindi,
in una giustamente diversa valutazione degli interessi posti a raffronto, dei
quali più meritevoli di tutela sono stati giustamente considerati quelli del
conduttore della casa d'abitazione.
Con ordinanza 12 ottobre 1981 (r.o. 773/1981),
lo stesso Pretore di Paternò, adito da Castelli
Giuseppe per la determinazione e liquidazione della indennità di avviamento in
dipendenza del rilascio di un immobile condotto in locazione dall'istante,
richiamate espressamente le motivazioni degli incidenti sollevati in data 29
gennaio 1981 e 21 febbraio
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo
1982.
É intervenuta nel giudizio
8. - Nel corso del giudizio promosso da Lunardo
Salvatore, Di Dio Perna Carmela e Mingrino
Giovanni al fine di ottenere la determinazione dell'indennità dovuta per la
perdita dell'avviamento commerciale in dipendenza di altro giudizio iniziato (e
non ancora definito) avanti al competente conciliatore per ottenere il rilascio
di un immobile adibito ad uso diverso da abitazione, condotto in locazione da Savoca Domenico, il Pretore di Enna,
con ordinanza 19 gennaio 1981 (r.o. 240/1981), ha
sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, richiamato dall'art. 73,
secondo comma (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte
in cui non sancisce alcun limite alla misura del compenso dovuto dal locatore,
alla cessazione del rapporto, per la perdita dell'avviamento commerciale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 16 settembre
1981.
É intervenuta nel giudizio
Si sono costituiti in giudizio Lunardo
Salvatore, Di Dio Perna Carmela e Mingrino
Giovanni, rappresentati dagli avvocati Pompeo Magno, Giangaleazzo Stendardi e
Giuseppe Tanteri, domandando l'accoglimento della
proposta questione di legittimità costituzionale.
In data 18 novembre 1982 i procuratori delle parti private hanno
presentato una memoria difensiva.
9. - Mariotti Vittorio, proprietario di alcuni
locali siti in Cisterna, condotti in locazione ad uso negozio da Ghelfo Luisa, esercitava il recesso ex artt.
73 e 29 legge n. 392 del 1978, deducendo la necessità
di ottenere la disponibilità dell'immobile per destinarlo alla vendita di
ricambi per auto. La resistente contestava la domanda ed, in subordine,
chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento
della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nella misura
fissata dal settimo comma dell'art. 69.
A seguito di eccezione della convenuta, il Pretore di Latina, con
ordinanza 21 febbraio 1981 (r.o. 266/ 1981), ha
sollevato - prima di decidere sulla domanda principale - questione di
legittimità, in riferimento agli artt.
3, 42 e 47 Cost., degli artt. 69, settimo comma, e 73 (nel
testo modificato dall'articolo unico della legge n. 93 del 1979), nella parte
in cui tale ultima disposizione estende ai contratti di cui all'art.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 23 settembre
1981.
Ha spiegato intervento
10. - Nel giudizio di appello avverso la sentenza in data 11 febbraio -
10 aprile 1980 del Pretore di Monfalcone che aveva,
fra l'altro, affermato l'obbligo a carico di Cappelletto Elisa, conduttrice di
un immobile adibito ad uso diverso da abitazione, del pagamento - all'atto del
rilascio dell'immobile stesso - di diciotto mensilità del canone pattuito,
quale indennizzo per perdita di avviamento, il Tribunale di Gorizia, con
ordinanza 25 giugno 1981 (r.o. 592/1981), ha
sollevato, su eccezione di parte, questione di legittimità costituzionale
dell'art.
Inoltre, l'indennità, così come prevista dalla disciplina impugnata,
comporterebbe per il locatore l'obbligo di corrispondere una somma che può
talvolta essere superiore all'ammontare dei canoni percepiti per la durata
della locazione, così vanificandosi il diritto al corrispettivo e il diritto di
godimento dell'immobile, e, quindi, il diritto di proprietà.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata, poi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20
gennaio 1982.
É intervenuta nel giudizio
11. - Con ricorso al Pretore di Vasto, Pellegrini Francesca, già
conduttrice di un negozio adibito a vendita al minuto
di lane e mercerie, conveniva in giudizio il proprietario dell'immobile , per
vedere riconosciuto il diritto a ricevere in pagamento l'indennità per perdita
di avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo comma, legge n. 392 del
A seguito di eccezione del convenuto, l'adito Pretore, con ordinanza 11
giugno 1981 (r.o. 623/1981), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge, nella parte
in cui dispone che l'indennità dovuta al conduttore per la perdita
dell'avviamento commerciale é determinata sulla base del canone corrente di
mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.
L'art. 42 Cost. sarebbe violato perché la norma censurata può condurre
alla abnorme conseguenza di obbligare il proprietario del bene locato a
corrispondere al conduttore una somma assai vicina - se non superiore -
all'importo globale dei canoni percepiti fino al momento del rilascio,
giungendo in tal modo ad una completa vanificazione della facoltà di godimento
del bene.
Vi sarebbe anche vulnerazione del principio di
eguaglianza "perché la diversa tutela accordata dal legislatore alle
posizioni di conduttore e di locatore non trova alcuna giustificazione né di
ordine giuridico, né di ordine metagiuridico, quale,
ad esempio, una ipotizzabile particolare debolezza di
una delle parti".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio
1982.
É intervenuta nel giudizio
12. - Tosatti Giuseppina, conduttrice di un
locale adibito a farmacia del quale il Conciliatore di Roma, con sentenza 20
aprile 1980, aveva ordinato il rilascio, conveniva in giudizio avanti al
Pretore il proprietario dell'immobile De Gregorio Michele per ottenere la
corresponsione dell'indennità di avviamento, ai sensi degli artt.
73 e 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978.
Il giudice a quo, con ordinanza 7 aprile 1981 (r.o.
645/1981), ha denunciato, in relazione agli artt. 3,
primo comma, 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., l'illegittimità degli artt. 73 e 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, nella
parte in cui dispongono che, in caso di recesso del locatore, é dovuta
l'indennità per avviamento commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla
base del canone corrente di mercato.
Ad avviso del giudice a quo, la diversa misura della indennità di
avviamento da corrispondere al conduttore a seconda dell'operatività
del regime transitorio (artt. 69, settimo comma, e
73) ovvero ordinario (art. 34), malgrado si tratti di realtà omogenee, sarebbe
contrastante con l'art. 3 Cost.,
apparendo irrazionale una diversità di trattamento fondata sull'elemento, del
tutto accidentale, della data di stipula del contratto.
"É invero" - rileva il Pretore - "in dipendenza di tale
circostanza che il conduttore consegue, se la locazione é nuova, il rimborso di
una quota (prevedibile, e, quindi, di fatto computata nella regolamentazione
economica del contratto) dei canoni versati, pari, all'incirca (l'ultimo canone
non sarà eguale a quelli precedenti per effetto degli aggiornamenti ISTAT), ad 1/4 o ad 1/8 del totale corrisposto, a seconda che la
locazione venga a cessare dopo 6 o 12 anni. Per contro, nel caso di vecchia
locazione, il conduttore può addirittura percepire, grazie al divario tra
canone pagato in regime di blocco e canone di mercato ed alla mancata
considerazione della durata del rapporto, somme eguali o superiori a quelle
complessivamente versate".
Sarebbe, poi, violato anche l'art. 41, primo comma, Cost., giacché il locatore che intenda recedere dal contratto al
fine di adibire l'immobile all'esercizio di un'attività economica, é tenuto, ai
sensi degli artt. 73 e 69, settimo comma, della legge
392 del 1978, al pagamento di un'indennità il cui importo
non era prevedibile al momento della conclusione del contratto e che può essere
tale da assorbire la totalità dei canoni percepiti ("per effetto della
macroscopica divaricazione tra canoni soggetti a blocco e canoni di libero
mercato, che vengono in considerazione ai fini del conteggio
dell'indennità"), con conseguente grave ed ingiustificata limitazione
della libertà d'iniziativa privata, poiché il proprietario-locatore dovrebbe
sopportare l'intollerabile sacrificio ("non certamente giustificabile con
finalità di ordine sociale, vertendosi in tema di
conflitto tra soggetti esercenti entrambi attività economiche, di cui l'uno
viene a godere di una posizione di vero e proprio privilegio") di
rinunciare a tutto (o a gran parte di) quanto aveva percepito quale
corrispettivo della cessione del godimento del bene, per ritornarne in possesso
al fine di installarvi la propria attività.
Sarebbe, infine, vulnerato anche l'art. 42, secondo comma, Cost., che tutela, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, il contenuto minimo del diritto di
proprietà; in base a tale norma costituzionale i limiti alla proprietà degli
immobili urbani (fra cui rientra la previsione dell'indennità di avviamento, a
tutela delle attività economiche socialmente utili) non possono giungere fino
al punto d'annullarla, cosa che si sarebbe verificata nel caso di specie,
dovendo il locatore corrispondere, a titolo di indennità di avviamento, circa
la metà di quanto percepito in oltre venti anni di locazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata, poi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13
gennaio 1982.
É intervenuta nel giudizio
13. - Con ricorso diretto al Pretore di Villa S. Giovanni la società S.A.I. chiedeva la condanna di Tripepi
Eufemia, ved. Grillo, alla corresponsione
dell'indennità per avviamento commerciale, da determinarsi ai sensi dell'art.
69 della legge n. 392 del
Con sentenza del 10 novembre 1980 il Pretore di Villa S. Giovanni
respingeva la domanda proposta dalla S.A.I.. Avverso tale decisione la società attrice proponeva
appello avanti al Tribunale di Reggio Calabria che, con ordinanza del 22 maggio
1981 (r.o. 664/1981) - premesso che, alla stregua
della normativa vigente, la richiesta indennità avrebbe dovuto essere
corrisposta alla appellante - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità dell'art. 69, settimo comma,
della legge n. 392 del 1978.
Rileva anzitutto il giudice a quo che, mentre, secondo la disciplina
precedente, era jus receptum
della Corte di cassazione il principio secondo cui "il diritto al compenso
restava subordinato alla prova specifica della esistenza e della conseguente
perdita dell'avviamento e della concreta utilità derivante al locatore",
nella nuova disciplina "é stato invece accolto il principio che
l'indennità consegue automaticamente alla cessazione del rapporto in una misura
prestabilita". Di qui la conseguenza che l'indennità di avviamento sarebbe dovuta nel caso sottoposto al suo esame, "pur
non essendo provati, ed anzi potendosi escludere il pregiudizio del conduttore
e l'utilità del locatore".
Se é vero, allora, prosegue il Tribunale, che, nel nuovo sistema,
l'indennità di avviamento trova la sua ragion d'essere nell'arricchimento di
cui si gioverebbe il locatore senza alcun contributo personale, é evidente che
l'interesse del proprietario-locatore può subire una compressione solo nel caso
in cui egli si avvantaggi del maggior valore dell'immobile creato dalla
attività dell'imprenditore "e solo ove l'interesse del conduttore abbia
una reale consistenza"; ma, allorquando il
conduttore non subisca alcun depauperamento in conseguenza della cessazione del
rapporto locatizio, riesce estremamente difficile
giustificare il diritto all'indennità che il proprietario deve comunque
corrispondere, "non essendo conducente il richiamo alla funzione sociale
della proprietà e alla tutela dell'iniziativa economica".
Ad avviso del giudice a quo, una siffatta tutela indiscriminata non
avrebbe senso e contrasterebbe anche con il principio d'eguaglianza, giacché
verrebbe a rompere l'equilibrio degli interessi espresso dal contratto,
determinando l'esclusivo vantaggio di un soggetto del rapporto contrattuale
(l'imprenditore), vantaggio che "lungi dal rispondere ad esigenze vere,
aggraverebbe il disagio, già così acuto, nell'attuale società, per il motivo
del predominio legalizzato di una categoria sull'altra".
L'identico trattamento riservato dall'art. 69 al proprietario-locatore
che intenda adibire l'immobile di cui é proprietario
ad abitazione propria (e che, quindi, nessuna utilità trarrebbe dall'immobile
valorizzato dall'avviamento) rispetto a colui che intenda adibirlo ad esercizio
di attività commerciale, costituirebbe, poi, altro motivo di violazione
dell'art. 3 Cost.
Infine, il sistema di determinazione dell'indennità ex art. 69, basato
sul canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche,
potrebbe condurre ad un'irragionevole compressione del diritto di proprietà del
locatore e ad una conseguente violazione dell'art. 42 Cost.: non sarebbe raro, infatti, il caso che il conduttore
riceva, a titolo di indennità, più di quanto egli abbia corrisposto per canoni
dovuti al locatore.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13 gennaio
1982.
É intervenuta nel giudizio
Si é costituita la parte privata Tripepi
Eufemia, rappresentata dal prof. avv. Vincenzo Panuccio
e dall'avv. Francesco Musolino, con atto di deduzioni
depositato il 7 luglio 1981, domandando, in primo luogo, la pronuncia di una
sentenza interpretativa di rigetto e, solo in subordine, una decisione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata dal Tribunale.
Quanto alla prima richiesta, rileva la difesa che le attuali disposizioni
in materia di avviamento, esaminate nella loro continuità storico-positiva
rispetto alla legge del 1963, hanno avuto l'unico scopo di eliminare dispute
sulla entità del vantaggio del locatore, escludendo l'accertamento, caso per
caso, di elementi di fatto di difficile acquisizione; ne é conseguita una
rigidità del meccanismo di calcolo che ha comportato il mancato riferimento
esplicito ai presupposti, giuridici e di fatto,
dell'indennità di avviamento (la sussistenza e la correlativa perdita
dell'avviamento) nei quali soltanto può concretarsi l'utilità del locatore.
La ratio dell'attuale
disciplina, prosegue la difesa, é stata individuata dalla sentenza n. 36 del
1980 della Corte costituzionale la quale ha ribadito che l'indennizzo a
carico del locatore tende a ristabilire l'equilibrio di ordine economico e
sociale che verrebbe turbato dal suo arricchimento,
nell'ipotesi in cui egli subentri al conduttore nella medesima attività o nel
caso in cui, locando l'immobile, ottenga, comunque, canoni particolarmente
elevati in funzione dell'avviamento dovuto all'attività svolta dal conduttore.
Tutto ciò, prosegue la difesa, "si evince chiaramente dall'esclusione
dell'indennizzo in quei casi in cui non é ravvisabile l'inerenza diretta
all'immobile dell'avviamento creato dal conduttore, giacché trattasi di
attività in cui prevale l'elemento soggettivo o organizzativo imprenditoriale,
indipendentemente dalla sede, o comunque in ipotesi che escludono il
verificarsi di quelle esigenze di riequilibrio economico e sociale che
costituiscono la ratio della norma".
Conseguentemente, "vien meno la ratio
della norma nei casi in cui (come il presente), non si verifica alcuno
squilibrio di ordine economico-sociale, né alcun arricchimento da
riequilibrare, ma addirittura si verrebbe proprio a creare tale squilibrio,
mediante un arricchimento indebito a favore del conduttore che verrebbe ad
essere privilegiato". Tale argomentazione, prosegue la difesa, trova
conforto nello stesso art. 34 della legge n. 392 del 1978 che, nella sua
intitolazione ("Indennità per la perdita dell'avviamento"), postula,
anche letteralmente, "che un avviamento sussista, che venga
perduto, che il conduttore" (recte: il locatore) "in qualche modo lo utilizzi, posto
che anche letteralmente l'art. 31 include l'indennità ex art. 34 fra i
risarcimenti del danno, il che significa che un danno deve esserci stato e deve
essere in concreto dimostrato".
Il significato tecnico-giuridico di indennità presuppone, anche per la
nuova legge, la sussistenza di un avviamento, la perdita e l'utilizzo di esso da parte del conduttore, insomma, un danno,
conformemente alla "continuità dei presupposti operativi e delle finalità
perseguite tra la vecchia e la nuova legge, ulteriormente ribadita dall'art.
35" (legge n. 392 del 1978) "che esclude da tale indennità situazioni
caratterizzate, di regola, dalla mancanza di elementi che, evidentemente, negli
altri casi, il legislatore ha inteso e voluto tutelare (insuperabile argomento
a contrario), non essendo contemplata, nelle ipotesi di esclusione, l'inerenza
diretta all'immobile dell'avviamento creato dal conduttore, perché si tratta di
attività in cui ordinariamente prevale l'elemento soggettivo o organizzativo
imprenditoriale indipendentemente dalla sede in cui l'attività viene
esercitata, o comunque in ipotesi particolari che escludano quella esigenza di
equilibrio economico-sociale che costituisce la ratio della norma".
Per quel che concerne la legittimità costituzionale della disciplina
transitoria sulla indennità per la perdita dell'avviamento, la difesa, dopo
aver sviluppato considerazioni adesive a quelle formulate nell'ordinanza di rimessione, ha indicato, quali ulteriori parametri di
raffronto, gli artt. 41, primo comma, e 47 Cost..
In data 13 novembre 1982 la difesa della Tripepi
ha depositato una memoria con la quale ribadisce gli argomenti a favore della
illegittimità costituzionale della normativa impugnata. In particolare vi si
rileva che l'Avvocatura dello Stato "non ha minimamente toccato la
fattispecie che riguarda la concludente", che concerne la
illegittimità dell'indennità di avviamento ex art. 69 nell'ipotesi di
recesso locativo "per necessità abitativa del locatore", menzionando,
invece, esclusivamente, giusta il richiamo alla sentenza n. 36 del
1980 di questa Corte, l'utilizzo da parte del locatore dell'immobile già
locato, per uso diverso da abitazione.
14. - Covati Gino, proprietario di alcuni locali adibiti dai conduttori Francesco Grandi ed Ercolina Vitali ad
esercizio per la vendita di prodotti alimentari, con ricorso al Pretore di
Vigevano domandava, previa declaratoria della legittimità del recesso
anticipato precedentemente intimato, la condanna dei conduttori al rilascio dei
locali. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti contestavano le avverse
deduzioni, proponevano domanda riconvenzionale per il
pagamento dell'indennità di avviamento commerciale ex artt.
73 e 69, settimo comma, legge n. 392 del 1978 ed
eccepivano l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., delle predette disposizioni.
Il giudice adito, con ordinanza 31 luglio 1981 (r.o.
694/1981) - prima di decidere sulla domanda di rilascio - ha sollevato
l'eccepita questione di legittimità costituzionale, indicando, peraltro, come
parametri di raffronto, i soli artt. 3 e 42 Cost.; denunciava altresì, in
relazione all'art. 3 Cost., l'illegittimità
costituzionale dell'art. 69, ottavo comma, legge n. 392 del 1978.
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 gennaio
1982.
Anche in tale giudizio ha spiegato intervento
15. - Nel corso della causa di opposizione a precetto di rilascio di un
immobile adibito ad uso di parrucchieria per signora,
promossa da Nencioni Orsetta - dopo che le era stato notificato atto di precetto per il rilascio del
locale in forza di sentenza del Giudice conciliatore di Poggibonsi,
confermata dal Pretore in sede di appello - deducendo che il diritto dei
proprietari locatori, Consortini Giovanni e Gloria e
Fornai Natale e Antonio, di procedere all'esecuzione forzata per il rilascio,
non poteva essere esercitato fino a che gli stessi non avessero provveduto a
corrispondere l'indennità di avviamento, da determinarsi sulla base del canone
corrente di mercato (i locatori avevano inviato un assegno di sole L. 538.200, pari a diciotto mensilità del canone
effettivamente corrisposto, assegno che l'opponente aveva respinto), il Pretore
di Poggibonsi, su eccezione della Nencioni,
ha sollevato, con ordinanza del 28 marzo 1981 (r.o.
739/1981), in relazione all'art. 3 Cost. (il parametro costituzionale non é,
peraltro, riprodotto nel dispositivo del provvedimento di rimessione),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 legge n. 392 del 1978,
modificato dall'art. 1 bis legge n. 93 del
Premette il giudice a quo che la parificazione delle modalità di calcolo
dell'indennità tra contratti (come nella specie) soggetti a proroga e contratti
non soggetti a proroga, ha una sua puntuale
giustificazione nel fatto che il canone coincida con quello corrente di mercato
e sia approssimato, per eccesso o per difetto, a tale canone; e ciò perché
"in qualche modo si é voluto ancorare il valore dell'indennità all'utile
generico derivato ad entrambe le parti dal rapporto locatizio,
laddove non era più possibile avere riguardo al criterio variabile, vigente
sotto l'impero della legge n. 19 del 1963, che teneva conto anche della
specifica utilità che veniva di fatto a conseguire il locatore dall'avviamento
commerciale instaurato, e perduto dal conduttore".
Senonché, prosegue il Pretore, "l'utilità
specifica del locatore torna, in via eccezionale, ad essere considerata anche
nella nuova normativa, laddove prevede che l'indennità va commisurata a 36,
anziché 18, mensilità dell'ultimo canone corrisposto (art. 34, secondo comma),
quando l'immobile venga adibito all'esercizio della
stessa attività o di attività affine a quella esercitata dal conduttore":
di qui la conseguenza che, sia pure solo a tal fine, la legge prende ancora in
considerazione la posizione del locatore.
Se ciò é vero, "non é seriamente dubitabile che l'ipotesi per cui é causa, configurandosi come sostanzialmente diversa
da quella ordinaria, nonché, normalmente, da quella disciplinata in via
transitoria ma con riferimento agli immobili locati in regime di contrattazione
libera, meriti un trattamento differenziato, che tenga in debito conto
l'ammontare dei canoni, a volte irrisorio, realmente corrisposto al locatore,
di tal che l'esercizio del suo diritto di recedere ante diem
dal contratto per provata necessità di adibire l'immobile ad abitazione o
attività commerciale, propria, del coniuge o dei parenti, non si traduca in una
ingiusta sanzione economica nei di lui confronti".
Ed allora, conclude il giudice a quo, l'attuale sistema, che ha adottato,
per la determinazione dell'indennità di avviamento, un assoluto automatismo, é
necessario che operi, "in situazioni sostanzialmente omogenee con eguali
indici e, in situazioni sostanzialmente eterogenee, con indici
differenziati", giacché l'esigenza di tutelare il conduttore dell'immobile
non può considerarsi così preminente "da trascurare del tutto il valore
del rapporto locatizio, il regime vincolato o meno
della determinazione del canone e qualsiasi giusto interesse del locatore, che
potrebbe vedersi tenuto a corrispondere, a titolo di indennità, una somma di gran lunga superiore a quella da lui percetta
a titolo di prezzo complessivo per l'uso dell'immobile, senza garanzia, per
altro, che a quella indennità corrisponda in suo favore un qualche
vantaggio".
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio
1982.
É intervenuta nel giudizio
Considerato in diritto
1. - Le diciotto ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte questioni
di legittimità costituzionale in parte coincidenti, in parte strettamente
connesse: i relativi giudizi vengono, pertanto,
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze risultano emanate nel corso di procedimenti che,
pur variamente articolati quanto a natura, stato o grado, si presentano
caratterizzati da due connotati comuni. E, cioé,
anzitutto, dal fare comunque riferimento, in partenza, al rilascio, già
ottenuto o anche soltanto richiesto, di un immobile locato per uso non
abitativo, sulla base di un contratto "in corso soggetto a proroga"
ai sensi dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n.
Va, peraltro, sottolineato subito che nessuna ordinanza mette in
discussione la legittimità della suddetta normativa nella parte in cui essa
specifica i motivi di recesso fatti valere dai locatori, mentre tutte sollevano
dubbi nei confronti della parte della normativa che prevede l'indennità per la
perdita dell'avviamento (artt. 73,
ultimo periodo, e 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978). In
aggiunta a questo tipo di dubbi, due ordinanze di rimessione
ne prospettano altri, aventi portata più particolare: così, la seconda delle
tre ordinanze emanate dal Pretore di Paternò (r.o. 294/1981) si duole anche del fatto che l'art. 73 della
legge n. 392 del 1978 non preveda, quale motivo di recesso per il locatore di
un immobile adibito ad uso diverso da abitazione, la disponibilità di un
diverso immobile da parte del conduttore; a sua volta, l'ordinanza del Pretore
di Vigevano (r.o. 694/1981) si domanda se sia
legittimo che l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile venga subordinata dall'art. 69, ottavo comma, della legge n.
392 del 1978 all'avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento.
3. - Le suddette precisazioni, per quanto sintetiche, consentono di
prendere posizione sulle riserve in punto di rilevanza manifestate, sia pur
incidentalmente, dall'Avvocatura dello Stato in due distinte occasioni: la
prima volta, con l'atto di intervento nel giudizio di legittimità (r.o. 881/1979) promosso dal Giudice conciliatore di Caltanissetta (in quell'ordinanza,
ad avviso dell'Avvocatura, non vi sarebbe "traccia di un qualunque accenno
al problema della rilevanza delle questioni sollevate"); la seconda volta,
con l'atto d'intervento nel giudizio di legittimità (r.o.
757/1980) promosso dal Giudice conciliatore di Andria
(per l'Avvocatura, sussisterebbero le "più serie perplessità" sulla
rilevanza della questione dedotta "in presenza di
una domanda di rilascio in ordine alla quale il giudice a quo non ha
provveduto, sembrando ovvio il rilievo che in tanto una statuizione
sull'indennità in questione potrà essere emessa, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in quanto avrà
avuto ingresso la domanda attrice").
Mentre non é condivisibile l'addebito mosso
all'ordinanza del Giudice conciliatore di Caltanissetta,
giacché dalle sue premesse in fatto (rilascio richiesto invocando la necessità
di adibire l'immobile ad una specifica attività commerciale del locatore; data
di insorgenza dell'invocata necessità; accertata manifestazione della volontà
di recedere ed intervenuto preavviso ai sensi della legge; esigenza di
pronunciare sull'indennità di avviamento) si ricavano tutti gli estremi necessari
per la ricostruzione della fattispecie concreta su cui le sorti della norma
impugnata verrebbero comunque ad incidere, le perplessità manifestate nei
confronti dell'altra ordinanza si appalesano talmente
giustificate da non coinvolgere la sola ordinanza del Giudice conciliatore di Andria, né, conseguenza non meno importante, la sola
questione avente ad oggetto la norma che prevede l'indennità per la perdita
dell'avviamento.
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione
dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente
eventuale: solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione
il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza
il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione
del procedimento.
La situazione di non rilevanza evidenziata dall'Avvocatura dello Stato
con particolare riferimento all'ordinanza del Giudice conciliatore di Andria é esemplare in proposito. Di fronte ad una domanda
per il rilascio di un immobile adibito ad uso non abitativo, presentata
adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, qualsiasi discussione,
tanto in linea di diritto quanto in linea di fatto, sull'indennità per la
perdita dell'avviamento, conseguente alla riconosciuta operatività del recesso,
é da ritenersi assolutamente prematura e, quindi, inconferente
sino a che non sia stata accertata la validità anche formale dell'addotto
motivo di recesso ed ordinato altrettanto formalmente il rilascio
dell'immobile. Pertanto, la circostanza che il Giudice conciliatore di Andria abbia messo in dubbio la
legittimità costituzionale della norma che prevede l'indennità di avviamento,
prima ancora di essersi pronunciato sulla domanda principale, comporta
l'inammissibilità della dedotta questione per difetto di rilevanza.
La medesima conclusione negativa si impone per altre
sei ordinanze, contrassegnate dalla stessa sfasatura che si é riscontrata in
quella del Giudice conciliatore di Andria: sono le
ordinanze del Pretore di Piazza Armerina (r.o.
75/1981), del Pretore di Paternò (più esattamente, la
prima di tale giudice: r.o. 216/1981), del Pretore di
Latina (r.o. 266/1981) e del Pretore di Pescara (più
esattamente, la seconda di tale giudice: r.o.
288/1981), nonché le già menzionate ordinanze dello stesso Pretore di Paternò e del Pretore di Vigevano. A proposito di
queste ultime due - che, come si é detto in precedenza, non si sono limitate a
mettere in discussione la legittimità della sola norma che prevede l'indennità
per la perdita dell'avviamento - occorre precisare che l'inammissibilità per
difetto di rilevanza va dichiarata anche per quanto concerne la questione
avente ad oggetto l'altra norma da ciascuna di esse
ulteriormente denunciata. Il discorso sui rapporti con la domanda principale
viene a porsi, infatti, in termini non dissimili: così, da un lato, la
questione (Pretore di Vigevano) avente ad oggetto la norma che subordina
l'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione
dell'indennità in tanto può dirsi rilevante in quanto già sia stata emanata
l'ordinanza di rilascio dell'immobile, in mancanza della quale non sono neppure
proponibili problemi attinenti all'esecuzione; dall'altro, la questione
(Pretore di Paternò, seconda ordinanza) avente ad oggetto
la mancata previsione di un ulteriore motivo di possibile recesso in tanto può
dirsi rilevante nella specie in quanto il giudice adito abbia prima
disconosciuto l'esistenza o comunque l'operatività del motivo inizialmente
addotto dal locatore recedente sulla base delle disposizioni vigenti.
Sempre per difetto di rilevanza é, infine, da dichiarare inammissibile la
questione proposta dall'ordinanza del Pretore di Enna
(r.o. 240/1981), emanata nel corso di un procedimento
instaurato dai locatori di un immobile per ottenere la determinazione
dell'indennità di avviamento dovuta al conduttore nella da
essi auspicata eventualità dell'accoglimento della domanda precedentemente
avanzata in altra sede per il rilascio. Lo sdoppiamento, operato dai locatori,
tra l'azione di rilascio e l'azione di accertamento dell'indennità
eventualmente spettante al conduttore non elimina, nella pendenza del primo
procedimento, le carenze riscontrabili sotto il profilo dell'attuale incidenza
della questione, anche perché ad acuirle contribuisce il fatto che l'ordinanza
non contiene alcun cenno alla situazione posta a base della domanda di
rilascio, donde l'innegabile genericità della fattispecie presa in
considerazione.
4. - Nello scendere ad esaminare il merito delle restanti dieci
ordinanze, tutte emanate in presenza di un rilascio
dell'immobile già disposto dal giudice o concordato tra le parti, si rende
indispensabile prendere le mosse dall'esatta individuazione delle questioni in
oggetto, per vero piuttosto variamente prospettate. Ciò vale non tanto per quel
che riguarda i parametri costituzionali invocati dai giudici a quibus (riassuntivamente: gli artt. 3,
41, 42 e 47 Cost., chiamati
in causa talvolta tutti assieme, talvolta in combinazioni differenziate,
talvolta singolarmente, magari sotto più profili), quanto per quel che riguarda
la norma o le norme ordinarie censurate (alcune ordinanze denunciano nel
dispositivo il solo art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, ora
senza specificare ulteriormente, ora con riferimento ad una parte appositamente
individuata; altre ordinanze, sempre nel dispositivo, denunciano congiuntamente
gli artt. 69 e 73 della medesima legge, anch'esse
talora senza ulteriori specificazioni all'infuori di quella concernente il
settimo comma dell'art. 69, talora con riferimento ad una parte specificamente
individuata).
Tenendo nel debito conto sia la motivazione di ogni ordinanza, sia le
circostanze di fatto che di ciascuna meglio puntualizzano la portata attraverso
l'accertata, necessaria, rilevanza della pronuncia richiesta alla Corte, si
ricava agevolmente che tutti i giudici a quibus dubitano della legittimità
di un combinato disposto, sempre in attinenza alla disciplina transitoria di
cui al titolo II della legge n. 392 del 1978.
Più precisamente, la già menzionata ordinanza del Giudice conciliatore di
Caltanissetta (r.o.
881/1979), con riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., dubita della legittimità
del combinato disposto degli artt. 69,
settimo comma, e 73 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, per
tutte le ipotesi di recesso contemplate dall'art. 73 ("i motivi di cui
all'art. 29" della stessa legge), pone a carico del locatore il pagamento
di un'indennità per avviamento commerciale in favore del conduttore. Invece, l'ordinanza
del Tribunale di Reggio Calabria (r.o. 664/1981), con
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dubita della legittimità del combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73
della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, con particolare riguardo al
recesso motivato con l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria del
locatore o del coniuge o di un parente entro il secondo grado in linea retta,
impone al locatore il pagamento dell'indennità per avviamento commerciale, e,
in via subordinata, nella parte in cui, sempre con riguardo a tale fattispecie,
commisura l'indennità per l'avviamento sulla base del canone corrente di
mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.
Infine, le ordinanze del Pretore di Pescara (più esattamente la prima di tale
giudice: r.o. 93/1981), del Tribunale di Parma (r.o. 105/1981), del Pretore di Rovigo (r.o.
195/1981), del Tribunale di Gorizia (r.o. 592/1981),
del Pretore di Vasto (r.o. 623/1981), del Pretore di
Roma (r.o. 645/1981), del Pretore di Poggibonsi (r.o. 739/1981) e del
Pretore di Paternò (più esattamente, la terza di tale
giudice: r.o. 773/1981) - la prima con riferimento
all'art. 42, secondo comma, Cost.;
quella del Pretore di Roma agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, e 42; quella del Pretore di
Paternò agli artt. 3, 41,
42 e 47; le rimanenti agli artt. 3 e 42 - incentrano
le proprie doglianze esclusivamente sull'ultimo dei suddetti combinati
disposti, non senza, in qualche occasione, determinarne ulteriormente i
confini. Così, l'ordinanza del Pretore di Paternò
sottopone all'esame della Corte il combinato disposto degli artt.
69 e 73 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui determina "la
misura dell'indennità per avviamento commerciale, con riferimento non già
all'ultimo canone corrisposto, come previsto in via generale dall'art. 34, ma
al canone corrente di mercato", mentre nell'ordinanza del Pretore di Poggibonsi si aggiunge che la questione é sollevata con
riguardo all'"ipotesi in cui si tratti di immobile la cui locazione é
soggetta a proroga legale".
L'opportunità, anzi la necessità, di quest'ultima indicazione, che
inserisce nel combinato disposto assoggettato a vaglio di costituzionalità
anche l'art. 67 della legge n. 392 del 1978, articolo il cui primo comma
delinea la categoria dei "contratti in corso soggetti a proroga", é
senz'altro fuori discussione, dal momento che tutti i procedimenti a quibus fanno
riferimento a contratti di locazione "in corso al momento dell'entrata in
vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente" e mai a contratti del tipo previsto dall'art. 70 oppure del tipo
previsto dall'art. 71 della stessa legge n. 392 del 1978, ai quali, pure,
l'art. 73 estende l'applicazione dell'art. 69, settimo comma.
Non altrettanto opportuno, anzi inammissibile per irrilevanza, appare il
richiamo dell'ordinanza del Pretore di Paternò,
invece che alle sole ipotesi di recesso, anche alle ipotesi "di mancato
rinnovo del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso
dall'abitazione". Se é pur vero che l'art. 69 risulta di per sé dettato
con preciso riguardo alle ipotesi di mancata rinnovazione alla "scadenza
prorogata" di un contratto del tipo suddetto, non é men
vero che nella fattispecie concreta e in tutte le altre che hanno dato origine al
presente giudizio non era in discussione - né poteva esserlo, stante la non
ancora intervenuta scadenza dei termini ulteriormente prorogati - un'ipotesi di
non rinnovazione del contratto. Il che, oltre a dimostrare la riferibilità delle questioni dedotte unicamente alle
ipotesi di recesso, conferma come, nonostante la formulazione più limitata di
parecchi dispositivi, dalle ordinanze in esame l'art. 69, settimo comma, venga coinvolto non da solo, ma sempre in combinato disposto
con l'art. 73, nonché con l'art. 67, della stessa legge n. 392 del 1978.
Va, piuttosto, precisato ancora, quanto alle ipotesi di recesso, che da
un esame globale delle ordinanze di rimessione e dei
relativi procedimenti non tutti "i motivi di cui all'art. 29" della
legge n. 392 del 1978 risultano fatti valere in concreto. Infatti, si é sempre
e solo in presenza di casi previsti dalle lettere a) e
b) del primo comma di tale articolo, rispetto ai quali - per espressa
statuizione del secondo periodo dell'art. 73, così come novellato dall'art. 1
bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni
nella legge 31 marzo 1979, n. 93 - la facoltà di recesso "é riconosciuta
soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del
rapporto locatizio".
5. - Ovviamente, si deve esaminare per prima la questione sollevata dal
Giudice conciliatore di Caltanissetta: una
declaratoria di illegittimità della norma che, per tutti i casi qui
considerati, impone comunque il pagamento dell'indennità di avviamento
commerciale, assorbirebbe sia la questione con cui il Tribunale di Reggio
Calabria lamenta la previsione di una tale indennità con specifico riguardo
alle ipotesi di necessità abitativa del locatore, sia le questioni concernenti
lo specifico indice assunto a base della commisurazione di detta indennità,
sollevate in via subordinata dal Tribunale di Reggio Calabria ed in via
esclusiva dalle altre otto ordinanze.
La questione non é fondata.
Come questa Corte ha, sia pur indirettamente, avuto modo di precisare in
una recente occasione (v. la sentenza n. 128 del
1983), pronunciandosi in ordine alla collegata tematica del diritto di
prelazione per il caso di nuova locazione e del diritto di prelazione e
riscatto per il caso di vendita, con particolare riguardo ai rapporti tra
l'art. 73 e l'art. 41 della legge n. 392 del
Poiché il verificarsi di un danno per il conduttore esercente le attività
di cui sopra rappresenta la regola allorché la cessazione del rapporto di
locazione avvenga su iniziativa del locatore, il legislatore vuole che in tutti
i casi del genere un'indennità a favore del locatario faccia carico al
locatore. A questo fine, la legge n. 392 del 1978, che nel testo originario non
contemplava alcuna indennità per la perdita dell'avviamento a seguito di recesso
del locatore da un contratto prorogato ai sensi dell'art. 67, nel testo
novellato in sede di conversione del decreto-legge n. 21 del
Alla stregua di dette constatazioni, nessuna delle doglianze, sollevate
tutte dal Giudice conciliatore di Caltanissetta sulla
falsariga di quelle che il medesimo ufficio aveva più volte
prospettato nei riguardi dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, norma
regolatrice dell'indennità per la perdita dell'avviamento relativamente ai
nuovi contratti di locazione aventi ad oggetto immobili non adibiti ad uso
abitativo, può essere condivisa.
Anche qui, infatti, valgono le argomentazioni con le quali questa Corte
ha dichiarato non fondate le corrispondenti questioni proposte, appunto, in
ordine all'art. 34 (v. la sentenza n. 36 del
1980). Così si dica, anzitutto, per le "discriminazioni" tra
inquilini e, inversamente, tra locatori, lamentate in conseguenza del fatto che
l'indennità é dovuta in relazione alle sole attività di cui ai numeri 1 e 2
dell'art. 27, con l'esclusione di quelle di cui all'art. 35 della stessa legge
n. 392 del 1978: nessuna irrazionalità é riscontrabile in siffatta enucleazione
di categorie, restando l'indennità circoscritta alle attività per le quali si ravvisa un'"inerenza diretta all'immobile
dell'avviamento creato dal conduttore" (sent.
n. 36 del 1980), in quanto attività che
presuppongono "contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori" (sent.
n. 128 del 1983). Né possono ritenersi irrazionali
le altre "discriminazioni" tra inquilini e, inversamente, tra
locatori derivanti dai necessariamente diversi meccanismi di computo
predisposti per i contratti soggetti a proroga dall'art.
La violazione dell'art. 41 Cost., che l'onere di indennizzo gravante sul locatore
cagionerebbe sia con il rendere difficile, per chi voglia "oggi
iniziare" una delle attività in parola, il reperimento di immobili da
affittare a prezzi accessibili, sia con l'indurre i locatori a
"svendere" i loro immobili "piuttosto che correre l'alea di
dover ricorrere a mutui" per pagare l'indennità di avviamento, va esclusa
sol che si tenga presente come la libertà di iniziativa economica "si accompagni
ad eventuali condizionamenti, intesi a conseguire fini sociali" (sent.
n. 36 del 1980), fra i quali rientra la tutela
dell'avviamento commerciale, finalizzata alla "conservazione, anche nel
pubblico interesse, delle imprese" di cui sopra si é detto (sent.
n. 128 del 1983).
Quanto alla violazione dell'art. 42 Cost., lamentata sulla base del rilievo che il locatore, quale
proprietario, subirebbe "una vera e propria espropriazione forzata senza
compenso", é già stato osservato che, in ordine all'indennità per la
perdita dell'avviamento, difetta totalmente "quella connotazione di natura
reale" che caratterizza il fenomeno espropriativo
(sent. n. 36 del 1980). Non
meno inconsistente si palesa il richiamo all'art. 47 Cost.: a parte che ogni normativa del tipo in esame "non é
tale da influire sul complesso campo di attuazione del risparmio, che presenta
indubbiamente altre possibilità di assorbimento" (sent.
n. 36 del 1980), una scelta legislativa favorevole
a riconoscere in linea di principio una qualche indennità per la perdita
dell'avviamento non basta sicuramente a vanificare il risparmio in immobili
locati per uso non abitativo.
6. - Anche la questione sollevata in via principale dall'ordinanza del
Tribunale di Reggio Calabria, pure essa da affrontare
con precedenza sulle questioni attinenti alla commisurazione dell'indennità,
non é fondata.
L'attenzione prestata dal legislatore al danno subito, secondo l'id quod plerumque
accidit, dal conduttore e la preoccupazione per la
conservazione delle imprese "in contatto diretto con il pubblico degli
utenti e dei consumatori" valgono ad escludere la violazione del principio
di eguaglianza che l'ordinanza di rimessione
addebita, in uno con la violazione dell'art. 42 Cost., alla soluzione positiva unitariamente data al problema
dell'an debeatur. La
previsione di un indennizzo a carico di ogni locatore recedente, compreso
quello che abbia necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o di un parente entro il secondo grado in linea retta, trova una
razionale spiegazione proprio nelle due esigenze di cui sopra, ritenute
meritevoli di tutela a prescindere dalla posizione del locatore e, perciò,
qualunque sia il motivo di recesso fatto valere da quest'ultimo.
7. - Ad un discorso più complesso, per le maggiori articolazioni che vi ineriscono, danno luogo le questioni concernenti la
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui prevede
che al conduttore sia dovuta un'indennità determinata
sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche. E ciò non solo e non tanto perché, mentre alcune ordinanze non
forniscono precisazioni sull'indice da adottare in via sostitutiva, altre fanno
riferimento in proposito all'ultimo canone corrisposto, richiamandosi, talora
nella sola motivazione (Tribunale di Gorizia, Pretore di Roma, Pretore di Poggibonsi), talora anche nel dispositivo (Pretore di Paternò), all'indice che l'art. 34, primo comma, della
stessa legge utilizza per determinare l'indennità di avviamento commerciale in
ordine alla cessazione dei nuovi rapporti di locazione, aventi ad oggetto un immobile adibito ad uso non abitativo, sorti a partire dal
30 luglio 1978. Quanto e soprattutto perché, pur essendo le questioni
prospettate ogni volta in termini generali, cioé con
dispositivi che non distinguono a seconda del motivo
addotto ai fini del recesso, per due dei procedimenti a quibus - quello davanti al
Tribunale di Reggio Calabria e quello davanti al Pretore di Paternò
- il recesso preso in considerazione risulta motivato con l'esigenza di adibire
l'immobile "ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta", mentre per le altre ordinanze il rispettivo
procedimento a quo concerne un recesso motivato con l'esigenza di adibire
l'immobile "all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art.
27" della legge n. 392 del 1978: a proposito delle quali attività si
potrebbe ulteriormente distinguere, a seconda che si sia o no in presenza
"della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella
merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed
ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione della
precedente" (art. 34, secondo comma, espressamente richiamato, quanto
"ai casi" in esso previsti, dall'ultimo periodo dell'art. 69, settimo
comma).
D'altronde, ad evidenziare queste, e consimili, distinzioni provvede la
stessa strutturazione dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, con le lettere
a), b), c) e d) in cui é suddiviso il primo comma e con i vari periodi di cui
consta il secondo comma, il tutto oggetto di espresso rinvio da parte dell'art.
73, primo periodo, anche se - come già si é accennato
sotto altra prospettiva, con riguardo al profilo della rilevanza -
l'inserimento nel medesimo art. 73 dell'attuale secondo periodo, avvenuto in
sede di conversione del decreto legge n. 21 del
8. - Poiché, ad avviso dei giudici a quibus, la determinazione
dell'indennità di avviamento "sulla base del canone corrente di mercato
per i locali aventi le stesse caratteristiche" (art. 69, settimo comma,
della legge n. 392 del 1978), anziché sulla base dell'"ultimo canone
corrisposto", porterebbe, nei casi in questione, a risultati troppo
pesanti per il locatore - sia nel senso di sottoporre ad un'eccessiva compressione
il suo diritto di proprietà (nonché, per qualche giudice a quo, la sua libertà
di iniziativa economica ed il suo impegno al risparmio), sia nel senso di
rendere la sua situazione assai più onerosa di quella del locatore che, non
rinnovando un contratto di locazione stipulato per uso non abitativo in data
successiva al 29 luglio 1978, é tenuto al pagamento di un'indennità commisurata
all'ultimo canone corrispostogli dal conduttore (art. 34, primo comma, della
legge n. 392 del 1978) - occorre precisare quali rapporti intercorrano
fra l'indice rappresentato dall'ultimo canone corrisposto e l'indice
rappresentato dal canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche. Ciò ai fini dell'esatta individuazione del trattamento
conseguente all'applicazione dell'uno piuttosto che dell'altro indice: un
trattamento che si incentra sull'ammontare, più o meno elevato, dell'indennità
dovuta dal locatore al conduttore.
Dato che, quando si parla di ultimo canone corrisposto, si utilizza un
indice suscettibile di essere determinato automaticamente, mentre, quando si
parla di canone corrente di mercato, ci si riferisce ad un indice determinabile
unicamente in via indiretta, il che si riflette non solo e non tanto sulle
metodologie da seguire per la rispettiva individuazione (semplicissima l'una,
desumibile dal contratto; bisognosa di accertamenti sul territorio l'altra),
quanto e soprattutto sulla relatività e, quindi, sulla non univocità del
secondo dei due indici, é evidente che i rapporti tra essi,
per quel che riguarda la rispettiva incidenza sull'ammontare dell'indennità, si
profilano in modo ben diverso a seconda del tipo di contratto,
"nuovo" o "prorogato", cui si riferisce l'ultimo canone
corrisposto.
Muovendo dalla considerazione che l'"ultimo canone corrisposto dal
conduttore" nella situazione cui fa riferimento l'art. 34 della legge n.
392 del 1978 tende sostanzialmente a coincidere con il "canone corrente di
mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche", sul quale - a
somiglianza dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, ove, sia pur in un
diverso contesto, il riferimento é al "canone di affitto che l'immobile
può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche" - si basa l'art. 69 della legge n. 392 del 1978, la
dedotta violazione dell'art. 3 Cost. discenderebbe, come puntualizza
l'ordinanza del Pretore di Poggibonsi, dall'adozione
di "un eguale trattamento in situazioni differenti".
Effettivamente, da un lato (art. 34), sono in discussione contratti di
locazione stipulati in regime di libera determinazione del canone iniziale e,
dall'altro (art. 69, per quanto qui interessa), contratti soggetti a proroga
secondo la legislazione precedente ed ulteriormente prorogati dalle nuove
norme. Il che significa che, quando l'art. 34, primo comma, e l'art. 69,
settimo comma, parlano di un'indennità commisurata a diciotto mensilità (ovvero
a ventuno per le locazioni con destinazione alberghiera) "dell'ultimo
canone corrisposto" o, rispettivamente, "sulla base del canone
corrente di mercato", ciò porta sì ad indennità dal simile ammontare, con
la differenza, però, che l'art. 34 ragguaglia il computo delle mensilità ad un
canone che é stato, più o meno a lungo, materialmente corrisposto dal
conduttore (e, quindi, percepito dal locatore), mentre l'art. 69 ragguaglia il
computo delle mensilità ad un canone mai percepito in concreto. In altri
termini, il riferimento, nel primo caso, all'ultimo canone corrisposto e, nel
secondo caso, al canone corrente di mercato parifica sostanzialmente l'indice
per la misura dell'indennità, ma partendo da situazioni nelle quali ben
diversamente calcolato era il canone corrisposto in concreto al momento della
cessazione del rapporto di locazione. Tanto é vero che, se l'art. 69 parlasse di
"ultimo canone corrisposto dal conduttore", tale canone, sottoposto
ai vincoli delle proroghe vecchie e nuove, sarebbe tutt'altra
cosa dal canone corrente di mercato.
Del resto, é proprio la differenza tra canone corrente di mercato e
canone "vincolato" corrisposto dal conduttore a spiegare il rischio
al quale, come lamentano quasi tutte le ordinanze di rimessione,
andrebbe incontro il locatore: versare a titolo di indennità una somma
eccessivamente elevata rispetto a quella risultante da tutti i canoni in
complesso riscossi. Un rischio che discende direttamente dalla scelta che il
legislatore del
9. - Tutto ciò premesso, si tratta di verificare se la determinazione
della misura dell'indennità per l'avviamento commerciale nelle ipotesi di
recesso "necessitato" ex art. 73 della legge n. 392 del 1978 sia o no
in contrasto con i parametri costituzionali variamente indicati dalle nove
ordinanze di rimessione che si stanno esaminando.
Queste fanno particolare riferimento o ad ipotesi in cui il recesso é
motivato con la necessità di "adibire l'immobile ad abitazione propria o
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta" ovvero ad
ipotesi in cui il recesso é motivato con la necessità di "adibire
l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art.
27", attività peraltro non affine a quella esercitata dal conduttore (in nessuno
dei procedimenti a quibus
il recesso risulta motivato con la necessità di adibire l'immobile
"all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima
tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore
uscente").
Più propriamente, sette ordinanze, nell'occuparsi delle ipotesi in cui il
recesso viene motivato con la necessità di adibire
l'immobile all'esercizio , in proprio o da parte del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art.
27", allorché essa non sia affine a quella esercitata dal conduttore,
contestano la legittimità del criterio per la commisurazione dell'indennità di
avviamento, in rapporto agli artt. 3, 41 e 42 Cost..
La questione non é fondata.
Nel sostanziale coincidere, quanto ad ammontare dell'indennità, dei
criteri indicati negli artt. 34,
primo comma, e 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, non può
ravvisarsi un'esplicazione irragionevole della discrezionalità legislativa,
come non può dirsi privo di qualsiasi razionalità il trattamento
particolarmente privilegiato di cui nel secondo caso, come lamenta l'ordinanza
del Tribunale di Parma, il conduttore viene conseguentemente a fruire rispetto
al locatore. Alla base della scelta operata dal legislatore con le norme in
esame vi é "la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle
imprese" il cui avviamento sia strettamente collegato all'ubicazione
dell'immobile: un interesse che - qualora un'impresa così localizzata venga a
trovarsi esposta al rischio del rilascio dell'immobile a vantaggio di un'altra
impresa non affine che il locatore intenda trapiantare od avviare in quello
stesso luogo - il legislatore ha ritenuto di dover tutelare con l'imporre al
locatore il pagamento di un'indennità idonea a porre riparo al danno attuale
del conduttore, anche a costo di risultare particolarmente gravosa per il
locatore. Ciò, anzi, verificandosi soprattutto nei confronti dei contratti
soggetti a proroga, ha trovato un'ulteriore, e più specifica, spiegazione,
quanto alle ipotesi di recesso, nel pericolo - subito affacciatosi e subito
contrastato con le modificazioni apportate, in sede di conversione del decreto
legge n. 21 del 1979, all'art. 73 della legge n. 392 del 1978, il cui testo
originario nulla prescriveva in ordine all'indennità per l'avviamento - che la
possibilità di recedere in qualunque momento, largamente prevista dall'art. 73,
desse l'avvio ad un massiccio numero di richieste di
rilascio per gli immobili adibiti ad uso non abitativo. La stessa incertezza,
che rende non facilmente determinabile a priori l'indennità dovuta sulla base
del canone corrente di mercato rispetto alla preventivabile certezza
dell'ultimo canone corrisposto - e nella quale alcune ordinanze (Tribunale di
Gorizia, Pretore di Roma) ravvisano un altro profilo di contrasto con l'art. 3
Cost. - contribuisce a rafforzare la tutela e ad aumentare le remore cui dianzi
si accennava.
Tale non irragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi esclude
pure che si possano considerare violati gli artt. 41
e 42 Cost.. Quanto al primo,
é il Pretore di Roma a parlare di "grave ed ingiustificata limitazione
della libertà di iniziativa privata": in realtà, mentre l'attività
economica del conduttore viene protetta, potendo l'indennità, nel caso di non
evitabile rilascio, facilitarne la ripresa in altra sede, l'iniziativa
economica del locatore, se non velleitaria, non risulta bloccata, ma soltanto
sottoposta ad un onere, non impossibile, inteso a conseguire fini di utilità
sociale, nel necessario coordinamento con le esigenze dell'attività economica
altrui. Quanto all'art. 42 Cost.,
le ordinanze del Pretore di Pescara, del Tribunale di Parma e del Tribunale di
Gorizia sostengono che il diritto di proprietà sarebbe "vanificato"
dall'esborso di una somma che svuoterebbe il diritto al corrispettivo della
precedente locazione e, quindi, al godimento dell'immobile: ma, a parte la
necessità di dimostrare che ogni corrispettivo rimarrebbe di regola totalmente
assorbito dall'indennità ex art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del
1978, e a parte la "maggior valutazione che l'immobile riceve sul mercato,
una volta riottenutane la disponibilità" (argomento con cui l'Avvocatura
dello Stato, negli atti di intervento per
10. - Restano le ipotesi di recesso dovute alla necessità di
"adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta": rispetto ad esse
é da ritenersi fondata la questione che il Tribunale di Reggio Calabria ha
sollevato in via subordinata, con riferimento agli artt.
3 e 42 Cost., affermando, da
un lato, che l'"identico trattamento" previsto dall'art.69 della legge n.392 del 1978,
"sia per colui che ha necessità di adibire l'immobile di cui é
proprietario per abitazione ... sia per colui che ha necessità di adibirlo ad
esercizio di attività commerciale", "non sembra conforme al principio
di uguaglianza" e, dall'altro, che il sistema di determinazione
dell'indennità "sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, senza che il giudice abbia la possibilità di
temperarne il criterio tenendo conto della durata del rapporto locativo e
dell'entità del canone locativo" (tale possibilità, oltreché
dalla lettera della legge e dal suo raffronto con la precedente
regolamentazione del compenso per la perdita dell'avviamento ex art. 4 della
legge n. 19 del 1963, é esclusa dal diritto vivente, quale si rispecchia in
tutte le ordinanze a quibus)
"può portare ad un'irragionevole compressione del diritto di proprietà,
potendo accadere che il conduttore riceva a titolo di indennità più di quanto
egli abbia corrisposto per canoni dovuti al locatore".
Anche a prescindere dal carattere meramente eventuale, e peraltro indimostrato, di un tale supero, la "compressione del
diritto di proprietà del locatore" conseguente all'elevato livello cui
giunge comunque l'indennità per l'avviamento in forza del combinato disposto
degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n.
392 del 1978, si appalesa qui, di fronte ad un
recesso per esigenze abitative, priva di razionale giustificazione: e ciò sia
se la si consideri in relazione all'identica misura di
indennità prevista per i casi di recesso finalizzati all'esercizio di
un'attività economica, sia se la si consideri in rapporto agli analoghi
risultati quantitativi cui conduce l'art. 34, primo comma, in caso di
cessazione, su iniziativa del locatore, di un rapporto di locazione a regime
normale. Infatti, non é certamente razionale "bilanciare" gli
interessi che vengono in contrasto quando all'attività
economica svolta dal conduttore si contrappone un'esigenza abitativa del
locatore o di un suo stretto congiunto, utilizzando lo stesso modulo adottato
per "bilanciare" gli interessi che vengono in contrasto quando alla
attività economica svolta dal conduttore si contrappone un'esigenza economica
perseguita dal locatore o da un suo stretto congiunto. E non meno irrazionale é
l'imporre al locatore, per il quale sopravvenga la necessità di abitare il
proprio immobile locato per uso non abitativo sulla base di un contratto da
tempo a canone vincolato, il pagamento di un'indennità altrettanto onerosa di
quella dovuta dal locatore, il quale promuova la cessazione del rapporto di
locazione relativo ad un immobile locato per uso non abitativo sulla base di un
contratto il cui canone é stato liberamente concordato.
Poiché gli immobili urbani, quando la strutturazione dei locali sia
adeguata, hanno come destinazione primaria quella di venire
adibiti ad uso di abitazione e poiché, d'altra parte, l'adibire tali immobili
ad abitazione del proprietario o del coniuge o di parenti entro il secondo
grado in linea retta rappresenta il modo di godimento della proprietà privata
immobiliare da privilegiare (e ciò anche in correlazione al principio rivolto a
"promuovere e favorire la proprietà privata dell'abitazione" su cui
si é appena soffermata la sentenza n. 252 del
1983), la tutela costituzionale del diritto di proprietà comporta un'ovvia
conseguenza: le necessità abitative del proprietario dell'immobile non possono
non essere tenute in particolare conto dal legislatore, evitando di
condizionarne il soddisfacimento ad oneri eccessivi o comunque sproporzionati,
allorché per esse si imponga un contemperamento con altri interessi, pur
meritevoli di tutela. Così, di fronte alla perdita dell'avviamento commerciale
per il conduttore dell'immobile che il locatore, recedendo da un contratto a
canone vincolato, intende recuperare, per necessità sua o di uno stretto
familiare, all'uso abitativo, non si giustifica una misura dell'indennità in
base al canone reale di mercato, giustificabile, invece, in altri casi.
11. - L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
proposta in via subordinata dal Tribunale di Reggio Calabria comporta
l'assorbimento della similare questione sollevata dal Pretore di Paternò quanto ai parametri ivi più genericamente invocati,
ma non quanto alla prospettazione di un accoglimento
che valga a dichiarare l'illegittimità del combinato
disposto degli artt. 69, settimo
comma, e 73 della legge n. 392 del 1978, non solo nella parte in cui, per
le ipotesi di recesso motivate da esigenze abitative, fa riferimento al canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, ma anche
nella parte in cui, sempre per le suddette ipotesi, non fa riferimento
"all'ultimo canone corrisposto, come previsto in via generale dall'art.
34" della stessa legge.
Tale precisazione é da condividere, non tanto perché nell'art. 34 sia da
ravvisare una previsione di ordine generale (i rapporti fra l'art. 34 e l'art.
69 non sono propriamente riconducibili allo schema regola - eccezione,
trattandosi di disposizioni relative a settori autonomi l'uno dall'altro, sia
per le ipotesi considerate sia per la specifica disciplina), quanto perché, ad
evitare la riscontrata irragionevolezza, il combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 - o,
meglio, il testo dell'art. 73, novellato in sede di conversione del decreto
legge n. 21 del 1979, nel richiamare per tutti i casi ivi previsti
l'applicazione dell'art. 69, settimo comma, dettato in "sostituzione"
dichiarata dell'art. 34 (cfr. art.
69, comma nono)non avrebbe dovuto estendere tale "sostituzione" anche
alle ipotesi di recesso per esigenze abitative del locatore: cioé, non avrebbe dovuto "sostituire", per la
determinazione dell'indennità di avviamento nei casi del genere, l'indice
rappresentato dal canone corrente di mercato all'indice rappresentato
dall'ultimo canone corrisposto. Tanto più che l'utilizzazione di quest'ultimo
indice era già stata prevista, anche per il settore dei contratti prorogati, dal
testo originario della legge n.392 del
La declaratoria di illegittimità del combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73
della legge n. 392 del 1978, va, quindi, puntualizzata con la precisazione che
a rimanerne colpita é la parte in cui, relativamente alle ipotesi di recesso
del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67, motivate con la
sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, prevede che
l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata
sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 29, 34, 69, settimo ed
ottavo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge
27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.
93, sollevate dal Giudice conciliatore di Andria con
l'ordinanza n. 757 del 1980, dal Pretore di Piazza Armerina con l'ordinanza n.
75 del 1981, dal Pretore di Paternò con le ordinanze nn. 216 e 294 del 1981, dal Pretore di Enna
con l'ordinanza n. 240 del 1981, dal Pretore di Latina con l'ordinanza n. 266
del 1981, dal Pretore di Pescara con l'ordinanza n. 288 del 1981 e dal Pretore
di Vigevano con l'ordinanza n. 694 del 1981;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge
27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392
(quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in
cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti
disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 - prevede che al
conduttore spetta l'indennità per l'avviamento commerciale, questione
sollevata, con riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., dal Giudice conciliatore di
Caltanissetta con l'ordinanza n. 881 del 1979;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge
27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392
(quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - anche
relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati
dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta
necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che spetta al
conduttore l'indennità per l'avviamento commerciale, questione sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza n. 664
del 1981;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge
27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392
(quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in
cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti
disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la
sopravvenuta necessità di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da
parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una
delle attività indicate nell'art. 27 - prevede che l'indennità per l'avviamento
commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente
di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, questione sollevata,
con riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Pescara con
l'ordinanza n. 93 del 1981, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza n. 105 del
1981, dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza n. 195 del 1981, dal Tribunale di
Gorizia con l'ordinanza n. 592 del 1981, dal Pretore di Vasto con l'ordinanza
n. 623 del 1981, dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 645 del 1981 e dal Pretore
di Poggibonsi con l'ordinanza n. 739 del 1981;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n.
392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato
dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in
cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti
disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la
sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che
l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata
sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 ottobre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 1983.