SENTENZA N.36
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57, ultima parte, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promossi con 3 ordinanze emesse il 23 febbraio, il 9 marzo e il 28
maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Caltanissetta nei procedimenti civili
vertenti tra Bivona Francesco e Rigano Angelo, Giannone Lucia e Pilato Nicola e
Rizza Giuseppa e Morreale
Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 351 e 526 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979
e n. 251 del 12 settembre 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Le tre ordinanze del
giudice conciliatore di Caltanissetta riguardano questioni identiche e pertanto
i relativi giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
l. - L'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392
dispone che, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo ad
immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione e precisamente ad
attività industriali, commerciali, artigianali o di interesse turistico, e semprechè
la cessazione del rapporto non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, o
disdetta, o recesso del conduttore, o ad una delle procedure previste dal r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), il conduttore ha diritto ad
un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e ad
un'ulteriore indennità di pari importo, qualora l'immobile venga adibito, entro
un anno, all'esercizio della stessa attività o ad attività affini a quella
esercitata dal conduttore uscente. Tale diritto è peraltro escluso nel caso in
cui si tratti di immobili che siano utilizzati per lo
svolgimento di rapporti che non comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori, nonché destinati ad attività professionali, o
di carattere transitorio, o siano comunque complementari o interni a stazioni
ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali,
alberghi e villaggi turistici (art. 35 della stessa legge).
A parere del giudice a quo
questa disciplina si porrebbe anzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza perchè indurrebbe una disparità di
trattamento sia fra quei conduttori che godono della indennità e quelli che
invece ne sono esclusi per il solo fatto di esercitare un'attività che non
comporti un diretto contatto col pubblico, sia, per converso, fra i locatori a
seconda che si trovino, per le dette ragioni, a dovere o non dovere
corrispondere l'indennità di avviamento al conduttore.
La questione non è
fondata.
Secondo quanto normalmente
accade in occasione dell'esercizio delle attività specificamente indicate
dall'art. 34 della citata legge n. 392 del 1978, viene a crearsi un avviamento
dell'impresa dal quale il locatore dell'immobile in cui l'impresa stessa è
gestita potrebbe trarre un arricchimento, eventualmente anche cospicuo, senza
alcun contributo personale, tanto nel caso in cui egli o altri subentri al
conduttore nella medesima attività, quanto nel caso in cui, locando l'immobile,
ottenga comunque canoni particolarmente elevati in
funzione dell'avviamento dovuto all'attività svolta dal predecessore (sent. n. 73/66).
A tali inconvenienti vuole
appunto ovviare la normativa impugnata, la quale, ponendo l'obbligo
dell'indennizzo a carico del locatore, tende a ristabilire l'equilibrio di ordine economico e sociale che verrebbe turbato dal suo
arricchimento per la causa sopra illustrata.
D'altra parte è chiaro che
il legislatore, nel perseguire il detto scopo, che riflette una libera scelta
di politica legislativa, ha tenuto presente l'avviamento considerato
oggettivamente come fenomeno che accede all'impresa
esercitata, ma inerisce soprattutto all'immobile che ne costituisce elemento
fondamentale.
E ciò è reso ancor più
evidente dalle esclusioni dall'indennizzo sopra ricordate previste dalla legge,
che sono caratterizzate, di regola, dalla mancanza
dell'elemento che il legislatore ha invece voluto tutelare, non essendo
ravvisabile nelle ipotesi contemplate, secondo l'id quod plerumque accidit, l'inerenza
diretta all'immobile dell'avviamento creato dal conduttore, giacchè
trattasi di attività in cui ordinariamente prevale l'elemento soggettivo o
organizzativo imprenditoriale indipendentemente dalla sede nella quale la
stessa viene esercitata, o, comunque, di ipotesi particolari che escludono il
verificarsi di quell'esigenza di riequilibrio
economico e sociale che, come si è detto, costituisce la ratio della normativa
impugnata.
Pertanto non ricorrono le
supposte irrazionali discriminazioni fra locatori e fra conduttori, per cui deve escludersi la fondatezza della censura
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Parimenti va esclusa la
pretesa violazione della libertà di iniziativa
economica per l'assunta impossibilita, provocata dal l'onere di indennizzo
gravante sul locatore, di rinvenire sul mercato locali in affitto da adibire ad
attività commerciale. E invero appena il caso di ricordare che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, l'invocata libertà deve considerarsi
osservata anche nel caso in cui, come nella specie, si accompagni ad eventuali
condizionamenti, intesi a conseguire fini sociali, e comunque,
non oggettivamente tali da costituire un grave ostacolo all'esercizio della
libertà stessa.
Né maggior pregio può
riconoscersi alla doglianza secondo cui l'onere posto a carico del locatore
costituirebbe una espropriazione senza indennizzo in
contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost. E invero da escludere che in
relazione alla situazione dedotta in giudizio si possa parlare di
espropriazione ai sensi dell'allegato precetto costituzionale, trattandosi
della mera imposizione del pagamento di una somma di denaro a favore di terzi,
tendente, oltre tutto, a garantire, come si è detto, il corrispettivo
dell'utilità che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento
impresso dal destinatario del pagamento e difettando, quindi, nella specie,
quella connotazione di natura reale che come è noto caratterizza
l'espropriazione considerata nell'invocato precetto costituzionale.
Priva di fondamento e,
inoltre, la censura mossa in relazione all'art. 47
Cost., giacché la normativa in esame non incide, in se, sul fenomeno economico
del risparmio, ma costituisce una regolamentazione settoriale del godimento
della proprietà immobiliare ispirata ai descritti fini sociali ed economici e,
comunque, non è tale da influire sul complesso campo di attuazione del
risparmio, che presenta indubbiamente altre possibilità di assorbimento.
2. - Il giudice a quo,
come si è detto in narrativa, ha altresì prospettato l'illegittimità dell'art.
57 della legge n. 392 del
Le censure appaiono
infondate.
Come questa Corte ha già
avuto modo di affermare, infatti, nella determinazione degli onorari dei
professionisti è legittimo tener conto di particolari finalità sociali, quali
che siano, purché non in contrasto con
La riconosciuta esistenza
dei motivi e delle caratteristiche sopra accennate nella disciplina impugnata
vale ad escludere la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. e, ad un tempo,
rende evidente la infondatezza delle altre censure sollevate.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 27
luglio 1978, n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47
della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.