SENTENZA
N. 75
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIEACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno
1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura",
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Giudice conciliatore di
Pantelleria nel procedimento civile vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi
Pietro, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio di D'Aietti Angelo;
udita nell'udienza
pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati
Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per D'Aietti Angelo, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il notaio Angelo
D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi al Conciliatore di
Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il pagamento della somma di lire
8.818, residuo di compenso a lui dovuto per la redazione di un atto di
compravendita.
Il convenuto eccepiva
che per alcune prestazioni il compenso doveva essere ridotto alla metà, a norma
dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per
oggetto il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma
dispone che tutti gli atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi
riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
e dei territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari
notarili sono ridotti a metà.
Di questa norma il
notaio D'Aietti contestava la legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 36, 35 e 3 della Costituzione.
Il Conciliatore
riteneva la questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a
questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963, regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata.
Si é costituito nel
presente giudizio il notaio D'Aietti, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio
1964, nelle quali si sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere
stabilita sulla base del valore delle singole prestazioni, é palese
l'illegittimità, ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge
che stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a metà,
quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta riduzione.
Conseguenza della
violazione dei menzionati articoli é la violazione del principio di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione), sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che
ci si riferisca agli atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i
professionisti una discriminazione ingiustificata, a seconda del settore e del
distretto nel quale svolgono la loro attività. Né, prosegue la difesa del
notaio D'Aietti, il fine di incentivazione può giustificare la riduzione della
tariffa.
Infine, il principio
di eguaglianza sarebbe violato in quanto non si hanno esempi di analoghe
situazioni per le tariffe di altri professionisti.
É intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 gennaio 1964,
col quale si chiede che la questione sia dichiarata non fondata per le seguenti
ragioni.
Non sussiste il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata pone una
modifica alla tariffa notarile in relazione ad alcuni atti, oggettivamente
determinati, indipendentemente dai requisiti soggettivi a cui si riferisce il
detto art. 3.
Comunque, anche se,
in non concessa ipotesi, ci fosse la discriminazione affermata dall'ordinanza,
essa sarebbe giustificata dalle finalità sociali garantite dall'art. 44 della
Costituzione.
Né sussiste il
contrasto con l'art. 36, il quale trova applicazione esclusivamente nell'ambito
del lavoro subordinato; comunque, se fosse applicabile ai rapporti di
prestazione d'opera professionale, dovrebbe aversi riguardo alle prestazioni
complessive del professionista.
Si ricorda, infine,
la speciale disciplina della professione notarile, la quale fornisce una
completa tutela degli interessi economici di questa categoria di
professionisti.
La difesa del notaio,
nella memoria difensiva, ha insistito sulla dedotta violazione dell'art. 3
della Costituzione, in base al quale l'unico elemento che potrebbe servire di
base per una differenziazione dell'ammontare delle tariffe sarebbe il valore
qualitativo - quantitativo dell'atto che deve essere compiuto dal
professionista: valore che é stato fissato dall'ordine professionale nella
determinazione delle tariffe. Con la violazione del principio di eguaglianza -
prosegue la memoria - é connessa la violazione degli artt. 35 e 36, essendo
stati presi in considerazione elementi del tutto irrilevanti al fine della
determinazione della tariffa. Né per aiutare la piccola e media proprietà il
legislatore può ledere posizioni riconosciute ad altri soggetti da norme
costituzionali.
L'Avvocatura dello
Stato ha sviluppato, nella sua memoria, gli argomenti addotti nelle deduzioni.
In particolare ha insistito nell'affermare che nel caso in esame si é del tutto
fuori dai presupposti e dalla situazione ipotizzati dall'art. 36, in quanto il
reddito del lavoratore autonomo, e in particolare del prestatore d'opera
professionale, risulta dalla totalità dei suoi rapporti con i clienti, mentre
la sua attività sfugge a una valutazione diretta a determinare se ogni compenso
si adegui al minimo vitale. E che si é fuori dell'ambito dell'art. 36 é
confermato dalla particolare disciplina della professione di notaio,
caratterizzata dalla posizione di monopolio professionale, dal numero chiuso
delle sedi, e dalla garanzia di integrazione mensile a carico dello Stato. Né
la tutela del lavoro, affermata con l'art. 35, é contraddetta dalla previsione
di onorari ridotti per il compimento di atti di speciale interesse pubblico.
In relazione alla
asserita violazione dell'art. 3 si ribadisce che la riduzione della tariffa é
fatta in relazione ad atti oggettivamente determinati, e si osserva che
l'incidenza della sede sugli onorari complessivi rientra nella normale alea
dell'attività professionale, se di alea si può parlare nei riguardi della
professione notarile, e che comunque la disposizione impugnata non ha carattere
di singolarità, essendo la riduzione degli onorari prevista da altre leggi pubblicistiche,
anche per professionisti diversi dai notai.
Nell'udienza del 10
giugno 1964 le difese delle parti costituite hanno confermato le loro
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 28, comma
ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, non contrasta, a giudizio di questa
Corte, con gli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 3 della Costituzione.
In relazione alle
norme di tutela del lavoro, contenute negli artt. 35 e 36, é da osservare che
nel caso presente si può prescindere dalla questione se il primo comma
dell'art. 36 sia applicabile ai rapporti di lavoro autonomo. Infatti, anche ove
si dia risposta affermativa a tale quesito, non ne deriva come conseguenza
l'illegittimità della impugnata disposizione legislativa.
La norma dell'art.
36, primo comma, é intesa ad assicurare la tutela della persona del lavoratore
e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia; non già
a garantire la parità delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro.
Se, pertanto, i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi
applicabili nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle
professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in
considerazione dell'attività complessiva del professionista, nei modi e nei
limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli
rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l'attività del libero
professionista. Oltre tutto, quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare
al professionista l'esistenza libera e dignitosa, voluta dalla Costituzione.
Né la norma in esame
può essere scomposta in precetti distinti, con diversi campi di efficacia,
isolando dal contesto della disposizione il precetto della corrispondenza della
retribuzione alla quantità e qualità di lavoro prestato, come il solo
applicabile al lavoro autonomo. Una tale interpretazione, oltre a non
corrispondere a fondamentali esigenze di ermeneutica, contrasterebbe, come si é
visto, con la ragione storica e sociale della norma, considerata nella sua
unità. Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente giudizio,
secondo la quale le tariffe professionali, una volta fissate con la
collaborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso legislatore,
in quanto, essendo basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro
prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe violazione dell'art. 36. A parte
che, come si é detto, il senso dell'art. 36, primo comma, non é di garantire la
parità delle contrapposte prestazioni, non é neanche esatto che le tariffe
siano stabilite con esclusivo riferimento alla quantità e qualità di lavoro
prestato. É, invece, ben noto che esse tengono conto anche di altri elementi
considerati come indici dell'importanza dell'opera, ai sensi dell'art. 2233 del
Codice civile, quali, ad esempio, il valore dell'atto o della controversia
nelle tariffe dei notai e degli avvocati e procuratori: é chiaro che al valore
economico di un atto o di una controversia non corrisponde necessariamente la
quantità e qualità di lavoro richiesto al professionista.
Dalle esposte
considerazioni deriva che non può riscontrarsi alcuna violazione dell'art. 36,
primo comma, della Costituzione nel fatto che il legislatore, cui compete
l'emanazione delle tariffe notarili, abbia stabilito con la norma impugnata che
per determinate prestazioni le tariffe siano ridotte a metà.
Né tale disposizione
viola il principio generale della tutela del lavoro, sancito dall'art. 35 della
Costituzione, giacché essa si inserisce in quella disciplina legale della
professione notarile, la quale, mentre regola nell'interesse pubblico
l'esercizio di tale professione, assicura una particolare tutela degli
interessi del professionista e del decoro della categoria. Tale tutela si
connette alla situazione in cui operano i notai e al numero chiuso delle loro
sedi, e si manifesta anche nella garanzia di un assegno supplementare a
completamento degli onorari che non raggiungano un minimo determinato: garanzia
che, assicurata attraverso la Cassa del notariato, si basa sulla particolare
struttura dell'ordinamento della professione di notaio.
Su questa tutela
complessiva dell'attività notarile non incide la riduzione degli onorari di
alcuni atti, disposta dal legislatore con la norma in esame.
2. - Ugualmente
infondata é la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.
É giurisprudenza
costante di questa Corte che il principio di eguaglianza contenuto in detto
articolo consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate
rispetto a situazioni obiettivamente diverse.
La previsione di atti
e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e
l'arrotondamento della piccola proprietà contadina dà luogo evidentemente alla
configurazione di situazioni obiettivamente determinate e specificamente
definite, le quali ben possono essere considerate distintamente dalla
formazione o dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso
oggetto.
Né ha valore
l'argomento che la norma impugnata é stata emanata a scopo di incentivo
dell'agricoltura, o che le misure che, come questa, sono dirette a fini
economici di utilità generale non possono essere poste a carico di una
determinata categoria di persone.
Intanto va
considerato che nel nostro ordinamento sono ben numerosi i casi in cui é
prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al di fuori del campo degli
incentivi economici (art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606,
sull'Opera nazionale combattenti; art. 151 del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165,
sulla edilizia popolare; art. 93 del D. L. 10 aprile 1947, n. 261,
sull'alloggio ai senza tetto; art. 38 del D. L. 7 maggio 1948, n. 1235, sui
consorzi agrari; art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere
pubbliche di interesse degli enti locali; art. 26 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, sulla Cassa del Mezzogiorno; art. 8 della legge 2 dicembre 1961, n.
1330, sull'Ente di gestione per il cinema, ecc. ecc.).
Queste riduzioni
trovano il loro fondamento nel fatto che, com'é ben noto, l'attività del notaio
consiste nell'esercizio di una pubblica funzione, e che la determinazione degli
onorari, di competenza del legislatore, é diretta non soltanto a stabilire la
rimunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio
svolto dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli
interessi della generalità di coloro che della attività notarile debbono
servirsi. É pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione
affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, questi tenga conto di
particolari finalità sociali, quali che esse siano, purché non in contrasto con
la Costituzione.
In tal modo il
legislatore non crea arbitrariamente situazioni di sfavore per una categoria, o
per alcuni appartenenti alla categoria, ma, nel legittimo esercizio del potere
di stabilire la disciplina dell'attività notarile, fissa il compenso per la
redazione di atti pubblici, tenendo conto, oltre che dell'interesse del
professionista a cui tale redazione é affidata, della funzione e delle finalità
degli atti stessi.
Che sull'attuazione
in concreto delle differenti tariffe possa, in alcuni casi, influire la sede in
cui si esercita la professione, rientra nella normale alea della attività
professionale; alea che per altro, come si é accennato, per la professione del
notaio trova attenuazione nella ricordata disciplina, e comunque non é tale,
per le ragioni già dette, da contrastare con alcuna norma della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della
legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo
dell'agricoltura, sollevata dal giudice conciliatore di Pantelleria con
ordinanza del 5 novembre 1963, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e
36, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.