Ordinanza n. 782 del 1988

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ORDINANZA N.782

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188 (<Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi>) e dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 (<Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borrelli Luigi ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 1987, emessa nel corso di giudizi riuniti promossi da alcuni dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato per l'accertamento del loro diritto all'adeguamento dei compensi per lavoro straordinario in relazione agli aumenti stipendiali, il Pretore di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188 (<Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi>), e dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42 (<Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato>), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che in particolare il giudice rimettente ha rilevato: a) che l'art. 17 della legge n. 42 del 1979 ha posto il principio - poi ribadito dalla normativa successiva (L.22 dicembre 1980, n. 885: art. 1, settimo comma; L. 1° luglio 1982, n. 426: art. 1, quinto comma; d.P.R. 6 ottobre 1982, n. 804: art. 2; L. 10 luglio 1984, n. 292: art. 7, dodicesimo comma; L. 24 dicembre 1985, n. 779: art. 8)- che le nuove misure degli stipendi hanno effetto (tra l'altro) sui compensi per prestazioni straordinarie; b) che, nonostante le citate disposizioni, l'Amministrazione delle ferrovie ha continuato ad applicare le disposizioni anteriori alla legge n. 42 del 1979 ed, in particolare, quelle dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, che dettano i criteri per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario, articolato in funzione del compenso spettante al primo dirigente e con riferimento alla ripartizione, allora vigente, in carriere, qualifiche e parametri stipendiali del personale ferroviario; c) che, venuta meno siffatta ripartizione per effetto della legge 6 febbraio 1979, n. 42, che ha distinto il personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in categorie, profili professionali e classi di stipendio, non era più possibile determinare i compensi orari dello straordinario per i pro fili corrispondenti ad alcune qualifiche, essendo il precedente sistema fondato sul trattamento economico spettante al primo dirigente e sulla retribuzione calcolata in base ai parametri ed essendo stato fissato un rapporto parametrico, soltanto fittizio e non < stipendiale>, tra il primo dirigente ed alcune qualifiche inferiori (es.: il parametro 370 corrispondeva a 3, 7 volte lo stipendio del parametro 100 riferito allo stipendio del primo dirigente, mentre il parametro 406, attribuito fittiziamente al primo dirigente nel rapporto con il parametro 370, non aveva un corrispondente riferimento stipendiale); d) che era, pertanto, divenuta in concreto inapplicabile la revisione dei criteri di calcolo per lo straordinario, prevista dalla nuova normativa a partire dalla l. 42 del 1979 in avanti; e) che, viceversa, la rivalutazione di detti compensi era avvenuta per altre categorie di pubblici dipendenti per effetto dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 (recante norme risultanti dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei ministeri ed altre categorie);

che il giudice a quo ha concluso che la normativa denunciata creerebbe una irrazionale discriminazione di trattamento giuridico ed economico tra dipendenti pubblici a parità di condizioni, in violazione dell'art. 3 Cost., comportando altresì una inammissibile valutazione inferiore del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario prestato dai dipendenti delle ferrovie, in violazione dell'art. 36 Cost.;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la infondatezza delle questioni, osservando in particolare:

1) che il principio dettato dall'art. 3 Cost. non corrisponde ad un criterio di mera uguaglianza formale, potendo il legislatore dettare norme diverse per regolare situazioni diverse anche nel comparto del pubblico impiego e prevedere in concreto distinti sistemi di autonoma contrattazione;

2) che l'art. 36 Cost. non può essere invocato con riferimento ad elementi accessori della retribuzione, che non costituiscono parte essenziale del reddito del lavoratore;

3) che il principio di giusta retribuzione di cui all'invocato art. 36 Cost. pre-suppone sempre l'osservanza dell'altro principio costituzionale, sancito dall'art. 81 Cost., della compatibilità finanziaria;

4) che la disposizione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, (recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), ha posto il principio generale della contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato secondo una articolata procedura;

5) che l'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42, per il personale ferroviario non ha abrogato ne espressamente ne implicitamente i criteri fissati dal d.P.R. n. 1188 del 1977 e non ha previsto la rivalutazione automatica delle misure orarie del lavoro straordinario, ma ha soltanto dettato una norma programmatica che postula, per la sua applicazione, l'esperimento delle procedure di contrattazione;

6) che non si sarebbe potuto provvedere in via amministrativa all'estensione al personale F.S. delle norme dettate dal d.P.R. 25 giugno 1983, n, 344, per il personale dei ministeri, stante la espressa preclusione normativa (art. 9, primo comma, del citato d.P.R.);

7) che le procedure di autonoma contrattazione erano infine intervenute per il personale delle ferrovie con l'accordo siglato il 1° agosto 1987, con il quale é stato previsto un nuovo sistema di calcolo del compenso del lavoro straordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e manifestamente inammissibile riguardando un provvedimento di recepimento di accordi collettivi nel pubblico impiego, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, non sindacabile in questa sede (sent. n. 21 del 1980);

che la questione, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nei confronti dell'art. l7 della l. 6 febbraio 1979, n. 42, nella parte in cui non consentirebbe l'applicazione in concreto del principio affermato nella norma denunciata, e quindi la rivalutazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione agli aumenti stipendiali, é del pari manifestamente inammissibile;

che difatti con l'ordinanza di rimessione si chiede sostanzialmente che questa Corte indichi parametri di raffronto o criteri di calcolo idonei a consentire tale applicazione, il che, da un canto, si risolverebbe in una attività interpretativa pro pria del giudice a quo, nel mentre, qualora a questi dovesse risultare del tutto inapplicabile il principio affermato nell'art. 17 della l. n. 42, l'integrazione della norma nei sensi auspicati implicherebbe una scelta tra più soluzioni possibili che non spetta a questa Corte perché rimessa alla legge (sentt. nn. 9 e 50 del 1975, n. 10 del 1980, nn. 205 e 274 del 1983) o, data la specifica materia, anche agli accordi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 (<Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi>) e dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42 (<Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato>), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.