SENTENZA N.10
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale: a)
degli arti coli 40 e 72 della legge della Regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20, nonché
degli artt. 76, comma sesto, e 81, commi terzo, quarto e sesto, della legge
medesima, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21; b)
dell'art. 36, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge della
Regione Campania 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'art. 3 della legge
regionale 9 settembre 1974, n. 52, nonché dell'art.
39, commi primo, secondo e terzo, della detta legge regionale n. 1 1/1974,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 3 ordinanze emesse
il 18 febbraio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui
ricorsi proposti da Billi Livio ed altri, Costantini Maurizio, D'Ambrosio
Antonio, Zattella Antonio ed altri e Ventola Vito contro
2) ordinanza emessa il 23
marzo 1976 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso
proposto da Amoroso Aldo contro
Visti gli atti di
costituzione di Ventola Vito e Amoroso Aldo e delle Regioni Lazio e Campania;
udito nell'udienza
pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Aldo
Piras e Antonio Luigi Paoletti, per Ventola, l'avv.
Sergio Panunzio, per
Amoroso, e l'avv. Giuseppe Abbamonte, per le Regioni Lazio e Campania.
Considerato
in diritto
1. - I giudizi promossi
dai tribunali amministrativi regionali per il Lazio e per
Tuttavia, le
argomentazioni svolte nelle varie ordinanze, al pari delle conclusioni cui
pervengono i due tribunali, differiscono alquanto per le loro prospettive e per
la loro ampiezza. Infatti il tribunale amministrativo
regionale per
2. - Fra tutti questi
motivi d'impugnazione, giova far precedere l'esame
delle censure che assumono la violazione di limiti propri delle leggi
regionali, quali i principi fondamentali stabiliti o comunque desumibili dalle
leggi dello Stato, le specifiche norme legislative statali sul passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato stesso, l'ulteriore principio
dettato dallo Statuto della Regione Lazio in tema di < qualifiche funzionali
>: sia perchè tali censure sono formulate in termini così comprensivi da
assorbire ogni altra questione di legittimità delle norme laziali impugnate,
qualora venissero accolte dalla Corte; sia perchè, d'altro lato, la valutazione
del loro fondamento consente di fissare alcune premesse, utili per meglio
analizzare le altre questioni proposte da entrambi i giudici a quibus.
Ora, il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio deduce anzitutto che la salvaguardia delle < posizioni di carriera ed economiche
già acquisite al momento del passaggio > dei dipendenti
statali trasferiti alla Regione secondo una clausola ricorrente nei decreti di
primo trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni di
diritto comune, a cominciare dall'art. 8, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 1 sarebbe attuativa di un < precetto ...
implicito > nell'ottava disposizione transitoria costituzionale. Pur fermo
restando che previsioni legislative del genere non garantiscono al personale
trasferito sviluppi di carriera analoghi a quelli peculiari dei ruoli
originari, il giudice a quo ritiene dunque < che la legislazione regionale
sia tenuta a conservare al personale proveniente dalle Amministrazioni statali
il tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita e la conseguente
posizione rispetto ai dipendenti della stessa carriera >. Per contro, l'inquadramento
operato dall'art. 81 della legge regionale n. 20 del 1973 (come modificato, in
pari data, dalla legge regionale n. 21) livellerebbe le posizioni medesime,
senza tenerle in alcun conto, ed anzi produrrebbe nei rapporti fra i vari
dipendenti interessati < scavalcamenti > non giustificati: vanificando, oltre tutto, i benefici previsti dall'art. 68 del d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, per cui gli impiegati statali trasferiti alle Regioni a
statuto ordinario si sono visti attribuire, < con decorrenza giuridica ed
economica dalla data del trasferimento..., la promozione alla qualifica
superiore > (salva l'alternativa di < cinque aumenti periodici di
stipendio >, per i dipendenti che rivestissero già < la qualifica
terminale della rispettiva carriera >).
Posta in questi termini,
la censura non è fondata.
Per prima cosa, si
potrebbe notare che il giudice a quo presuppone, ma senza dimostrarlo, che la
conservazione delle < posizioni di carriera > già proprie dei dipendenti
statali trasferiti alle Regioni di diritto comune sia costituzionalmente
imposta dall'ottava disposizione transitoria, per sè considerata: laddove è ben
noto che il testo costituzionale si limita, su questo punto, ad affidare ad
apposite < leggi della Repubblica > la disciplina del < passaggio >
dei funzionari e dipendenti dello Stato; che, d'altra parte, nessun accenno
alla necessaria salvaguardia delle relative posizioni di carriera si ritrova
nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base del quale il
Governo ha regolato, con decreti aventi valore di legge ordinaria, il primo
trasferimento delle funzioni e del personale statale alle Regioni; e che,
finalmente, nell'art. 124 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al personale
coinvolto nella seconda operazione di trasferimento sono state < fatte salve
le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza
>, con una significativa obliterazione delle posizioni di carriera.
Ai fini del presente
giudizio, basta però rilevare che le clausole dei decreti di primo trasferimento,
quanto alle posizioni di carriera ed economiche spettanti al personale
trasferito, hanno formato l'oggetto-da parte del tribunale amministrativo
regionale per il Lazio- di un'interpretazione eccessivamente estensiva. Come ha giustamente notato in proposito il tribunale amministrativo
regionale per
Per risolvere
negativamente la questione proposta dal giudice a quo, è dunque sufficiente
constatare che in base all'art. 81, terzo comma, della legge n. 20/1973 della
Regione Lazio (riprodotto dal quinto comma del nuovo testo contenuto nella
legge n. 21) l'< assegnazione > del personale trasferito è stata operata
con riguardo < alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza all'atto dell'inquadramento >:
assicurando a tali dipendenti, non certo l'identità delle posizioni conseguenti
al loro inquadramento nei ruoli regionali rispetto alle posizioni originarie,
ma quel tanto di equivalenza fra le posizioni stesse che era consentita dalle
peculiari caratteristiche dell'ordinamento e della strutturazione degli uffici
regionali, risultanti dalla parte seconda della legge n. 20. Quanto
poi al trattamento economico, né i ricorrenti né il tribunale amministrativo
regionale per il Lazio affermano che i dipendenti dello Stato trasferiti alla
Regione siano stati svantaggiati nei confronti del corrispondente personale
rimasto inquadrato nei ruoli delle amministrazioni statali. Anche i benefici
previsti dall'art. 68 del d.P.R. n. 748 del 1972, sebbene riferiti a qualifiche
ben diverse da quelle elencate nell'art. 40 della legge laziale n. 20, hanno
finito per trovare riscontro nell'art. 81 bis, aggiunto all'art. 81 delle leggi
n. 20 e n. 21 del
3. - Il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha però messo in dubbio la
costituzionalità delle norme sul rapporto d'impiego dei dipendenti di quella
Regione, anche in riferimento all'art. 117 Cost., per violazione dei principi fondamentali
cui s'informa la legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego. A
questa stregua, precisamente, il giudice a quo ha considerato rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 40 (sulla <
classificazione delle qualifiche funzionali >), dell'art. 76, sesto comma
(sulla < progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica >) ed
ancora dell'art. 81 della legge regionale n. 20 (come sostituito dall'articolo
unico della legge n. 21).
Di tali questioni è
certamente ammissibile quella che concerne l'art.
Le ordinanze in esame
assumono che le norme regionali non avrebbero osservato il principio di <
articolazione delle carriere in qualifiche >, configurando invece un
ristrettissimo numero di qualifiche uniche (funzionario direttivo, collaboratore,
assistente, ausiliario specializzato, ausiliario qualificato, ausiliario),
equivalenti in sostanza alle tradizionali carriere del pubblico impiego statale
(direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, per non dire delle distinte
funzioni dirigenziali).
Sennonché la visione del
limite dei principi, che emerge da questa impugnativa,
si dimostra troppo rigida: tanto da circoscrivere eccessivamente l'autonomia
spettante alle Regioni di diritto comune, non solo per ciò che riguarda lo
stato giuridico dei dipendenti regionali, ma anche di riflesso quanto
all'ordinamento dei rispettivi uffici. Non a caso, il giudice a quo ritiene
indispensabile che il legislatore regionale adotti un < modello
organizzativo > non troppo dissimile da quello statale, proprio perchè possa essere conservata nel passaggio dallo Stato alla
Regione < la sostanza della posizione raggiunta > dai singoli dipendenti
trasferiti dall'uno all'altro ente. Così ragionando, tuttavia, il tribunale non
avverte che lo stato giuridico dei dipendenti regionali non può esser valutato
per sè solo, ma va considerato in funzione dell'ordinamento degli uffici e
delle complessive caratteristiche dell'ente Regione. Al di là
della lettera dell'art. 117 Cost., che l'ordinamento degli uffici si
ponga se non altro in sede logica come un prius
e non come un posterius, risulta
infatti dalle peculiarità dell'amministrazione regionale, a partire dalle
direttive sul carattere necessariamente indiretto dell'amministrazione stessa,
contenute nel primo e nel terzo comma dell'articolo 118 Cost., che il d.P.R. n.
616 del
A ciò si deve aggiungere
che in tema di pubblico impiego, mancando un'apposita
legge-cornice in cui siano fissati ed eventualmente novati i principi fondamentali
del settore, le norme principio non vanno ricavate come sembra credere il
giudice a quo dal solo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenuto
nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ma sono desumibili da tutte le leggi statali
succedutesi nel disciplinare i più vari rapporti d'impiego, facenti capo allo
Stato apparato come anche agli altri enti pubblici, comprese le stesse Regioni:
secondo un criterio che questa Corte ha affermato sa pure sinteticamente ella sentenza n. 40 del
1972.
Da un lato, pertanto, non
possono venire trascurate quelle norme-principio sul
pubblico impiego regionale, che si ritrovano negli Statuti delle Regioni di
diritto comune e in particolar modo nello Statuto del Lazio. Seguendo una linea
divergente dai criteri informatori del tradizionale assetto del pubblico
impiego statale, tutti gli Statuti hanno infatti
previsto un solo ruolo organico del personale (per l'intera Regione o quanto
meno per gli uffici dipendenti dalla Giunta, fatta eccezione per il distinto
ruolo del personale del Consiglio); e svariate norme statutarie tra le quali si
colloca, appunto, l'art. 49 dello Statuto laziale anno inoltre disposto che un
tale ruolo non sia suddiviso in carriere ma, immediatamente, in qualifiche
funzionali cui si accede mediante concorso, per poi beneficiare al loro interno
di una progressione esclusivamente economica.
D'altro lato, è comunque
decisivo che anche le ordinarie leggi dello Stato sul pubblico impiego si siano
discostate, progressivamente, dallo schema di articolazione delle carriere e
delle relative qualifiche, già tracciato nello statuto degli impiegati civili
dello Stato. In primo luogo, una sistematica riorganizzazione delle carriere
degli impiegati statali, intesa a ridurre le qualifiche in atto, è stata avviata
dall'art. 11 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249 (prorogata e integrata
dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775), cui ha fatto seguito il d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1077: in parziale attuazione delle proposte avanzate nel 1963
dalla Commissione per la riforma dell'amministrazione dello Stato, che miravano
già a far coincidere qualifiche, attribuzioni e responsabilita. In secondo
luogo, un altro passo di determinante importanza è stato compiuto con l'entrata
in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente: che negli artt. 15
e
In atto, inammissibile per
difetto di rilevanza è invece la parallela questione sollevata con riguardo
all'art. 76, sesto comma, della legge n. 20. Vanamente, infatti, il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio argomenta che nella disciplina impugnata
< non è previsto alcun procedimento per l'accertamento positivo
del merito individuale >; sicché la progressione economica si risolve
nell'attribuzione di classi di stipendio più elevate, a favore dei dipendenti
regionali che abbiano conseguito una certa anzianità ed un giudizio non
inferiore a < meritevole >, nonché in aumenti periodici del 2,50% per
ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva classe di stipendio.
Quale che sia la fondatezza di tale censura, sta di
fatto che in tutte le controversie pendenti dinanzi al tribunale stesso si
tratta di accertare unicamente la legittimità di una serie di decreti di
inquadramento nei ruoli regionali; senza che il giudice a quo sia tenuto per
ora ad affrontare né direttamente né indirettamente-alcun conseguente problema
di progressione in carriera.
In altre parole, i
pregiudizi che alcuni dipendenti regionali potrebbero subire, essendo state
escluse le promozioni per merito comparativo (con la sola eccezione del <
passaggio di qualifica >), rimangono del tutto ipotetici. E, su questo
punto, i ricorrenti non hanno visto frustrata-in ipotesi-nulla più che una loro
aspettativa, sfornita di giuridica tutela dinanzi al giudice a quo.
4. - Le considerazioni già
svolte consentono senz'altro di concludere che deve esser respinta anche
l'impugnativa promossa per la pretesa violazione dell'art. 49, secondo comma, lett.
b), dello Statuto della Regione Lazio.
Dai lavori preparatori e
dallo stesso testo dell'art. 49 si ricava, in effetti, che la suddivisione del
ruolo organico del personale in < qualifiche funzionali > ha corrisposto
all'intento di prefigurare un modello di pubblico impiego ben lontano da quello
tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato. Né giova rilevare
che altro è la < qualifica funzionale >, altro la < qualifica unica
> sostanzialmente introdotta dal legislatore regionale del Lazio, con
l'effetto di determinare < l'artificiosa riduzione ad unita di mansioni
notevolmente diverse fra loro >: dal momento che
non compete alla Corte di verificare, nei limiti d'un sindacato di legittimità
costituzionale, se ed in qual misura le qualifiche individuate dalla legge
laziale n. 20 del 1973 siano abbastanza articolate, così da potersi ritenere
veramente < funzionali >, secondo criteri desunti - come avverte lo
stesso giudice a quo-dalla scienza dell'amministrazione piuttosto che dall'ordinamento
giuridico vigente.
5. - Entrambi i tribunali
amministrativi regionali, per il Lazio e per
Va subito notato,
tuttavia, che quest'ultima impugnativa non è rilevante ai fini dei giudizi a quibus: per nessuno dei quali risulta
che i ricorrenti abbiano invocato l'applicazione di norme speciali
sull'inquadramento nella qualifica o nel livello superiori a quello di appartenenza. Quanto invece alle norme legislative locali
che hanno regolato in via generale l'inquadramento del personale trasferito nei
corrispondenti ruoli regionali, la questione non è fondata.
La necessità di giungere
sul punto ad una decisione di rigetto deriva, in prima linea, dal tipo stesso
di sindacato e di giudizio che entrambi i tribunali richiedono alla Corte. In
effetti, le valutazioni di legittimità costituzionale sul rispetto del
principio di eguaglianza, sebbene operabili e concretamente operate nelle forme
più diverse e nei più vari settori dell'ordinamento giuridico, comportano per
definizione che la normativa impugnata venga posta a raffronto con un'altra o
con altre normative (sia pure estendendo l'indagine alle difettose previsioni
ovvero alle lacune dell'ordinamento giuridico), per stabilire in tal modo se il
legislatore abbia dettato disposizioni così poco ragionevoli da doversi
ritenere costituzionalmente illegittime. Nelle ordinanze di rimessione,
viceversa, nessun raffronto del genere è proposto, fatta soltanto eccezione per
l'accenno conclusivo dell'argomentazione svolta dal tribunale amministrativo
regionale per il Lazio: là dove si prospetta un'ingiustificata disparità di
trattamento fra il personale tuttora inserito nei ruoli delle amministrazioni
statali ed il personale trasferito alla Regione. Ma è chiaro che una tale
comparazione non consente di mettere in luce alcuna violazione del principio di
eguaglianza: sia perchè i due termini da comparare non sono omogenei; sia
perchè l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli uffici e sullo
stato giuridico dei relativi dipendenti, in vista della quale è stata già
respinta la questione di legittimità delle norme sull'inquadramento nei ruoli
della Regione Lazio, sollevata in relazione all'art. 117, esige-a più forte
ragione-che sia dichiarata l'infondatezza della connessa questione proposta in
riferimento all'art. 3 Cost.
Al di là
di questo, ciò che i due
tribunali vorrebbero che
Ciò basta per precludere
l'accoglimento dell'impugnativa; anche se potrebbe aggiungersi, in
considerazione dei casi specifici, che ai ricorrenti dev'esser garantita-in
questa sede- < solo la posizione giuridica ed economica acquisita da
ciascuno, senza riguardo alle rispettive posizioni di altri dipendenti >
(come
6. - Infondata è anche la
questione di legittimità delle predette norme legislative laziali e campane
sull'inquadramento, sollevata in riferimento al primo comma dell'art. 35 Cost.
Il principio della tutela del lavoro < in tutte le sue forme ed applicazioni
> si presenta già letteralmente con una portata troppo ampia (come questa
Corte ha precisato nelle sentenze n. 22 del
1967, n. 10
del 1970, n.
98 del 1973), perchè si possano trarne criteri di risoluzione degli
specifici problemi del pubblico impiego regionale, inerenti all'assegnazione
del personale trasferito, entro i ruoli organici di date Regioni a statuto
ordinario.
Lo stesso vale per la
pretesa violazione dell'art. 36 Cost., addotta dal solo tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, in nome dell'esigenza che la
retribuzione sia proporzionata < alla quantità e qualità > del lavoro prestato.
Rappresenta infatti un salto logico desumere-come
vorrebbe il giudice a quo-che al generalissimo precetto dell'art. 36, primo
comma, non possa non corrispondere un dato modello del pubblico impiego,
contraddistinto da qualifiche ben articolate, nonché da procedimenti che
assicurino < la migliore valutazione dei meriti e delle capacità individuali
>. Essenziale è soltanto che nell'ambito dei vari rapporti di lavoro,
comunque strutturati, non vi siano sproporzioni così gravi da ledere questa norma
costituzionale. E, per dimostrarlo, non basta d'altronde stabilire una
comparazione con i soli dipendenti regionali che sarebbero stati ingiustamente
privilegiati nell'inquadramento; ma occorre-se mai-estendere la comparazione
stessa, ricomprendendovi anche i dipendenti meno favoriti che esercitino
analoghe funzioni, sia presso
7. - Resta da stabilire se
le impugnate norme sulle qualifiche funzionali e sulla tabella organica del
personale della Regione Lazio, nonché sul relativo
inquadramento dei dipendenti statali trasferiti, tanto nei ruoli del Lazio
quanto in quelli della Campania, non abbiano violato l'art. 97, primo e secondo
comma, della Costituzione. Entrambi i tribunali propongono alla Corte la
questione, in base ad un triplice ordine di considerazioni: primo, che il
descritto sistema delle qualifiche o dei livelli funzionali, non comportando
una sufficiente individuazione delle corrispondenti funzioni (e non
ricollegandosi a un adeguato complesso di incentivi, morali
ed economici, che assicurino il migliore svolgimento dei relativi compiti),
darebbe luogo ad una irrazionale organizzazione degli uffici, violando
l'esigenza di buon andamento dell'amministrazione; secondo, che parallelamente
sarebbe stato leso pur senza che i due tribunali forniscano in proposito alcuna
motivazione specifica il principio dell'imparzialità dell'amministrazione
stessa; terzo, che le normative regionali in discussione contrasterebbero anche
con il capoverso dell'art. 97, là dove s'impone che nell'ordinamento degli
uffici (e dunque nell'inquadramento del personale ad essi addetto) vengano
determinate < le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari >. Ma in tutti i suoi profili, così ricostruiti, la questione
è comunque infondata.
In verità,
Per contro, l'accordo
concluso il 17 ottobre 1972 fra le segreterie confederali CGIL- CISL-UIL e gli
assessori al personale delle Regioni a statuto ordinario prevedeva
l'introduzione di sette livelli, due dei quali direttivi; mentre il primo
contratto dei dipendenti regionali, siglato il 14 settembre 1978 e quindi
integrato d'intesa fra i rappresentanti sindacali e delle Regioni a statuto
ordinario, ha aggiunto un ottavo livello funzionale, fatta sempre eccezione per
gli appositi incarichi di coordinatore.
Sennonché, nella sede di un giudizio sulla
legittimità costituzionale delle leggi, la violazione del principio di buon
andamento dell'amministrazione non può essere invocata, se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della
disciplina impugnata, rispetto al fine indicato dall'articolo 97, primo comma,
Cost. Con tutta evidenza, tale non è il caso delle norme in questione. Il
sistema dei livelli o delle qualifiche funzionali, sebbene semplificati
all'estremo come si è verificato in Campania e nel Lazio, implica pur sempre
almeno due ordini di vantaggi: vale a dire, da un lato, la perequazione
retributiva che in tal modo si attua per classi di prestazioni considerate
omogenee od affini; e, d'altro lato, la mobilità del personale inquadrato nel
medesimo livello o nella medesima qualifica funzionale, che ne consegue non
solo all'interno di ciascun apparato regionale ma anche nell'ambito dei vari
rapporti di collaborazione fra Regioni ed enti locali (come ora è previsto
espressamente nel ricordato contratto dei dipendenti delle Regioni a statuto
ordinario). Il che vale ad escludere che sussista il vizio di legittimità
costituzionale, ipotizzato in tal senso dalle ordinanze di rimessione.
D'altra parte, non occorre spendere parole per
negare che sia stato leso il contestuale principio di imparzialità
dell'amministrazione: giacché la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma,
Cost. dev'essere negata sotto questo
aspetto - in base agli stessi argomenti per cui si è già concluso che le
disposizioni impugnate non si pongono in contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza.
Infine, le motivazioni già svolte fanno ritenere
che non sia stato leso neppure il capoverso dell'art. 97, richiamato dalle
ordinanze di rimessione in collegamento con gli scopi di buon andamento e
d'imparzialità dell'amministrazione, prescritti dal primo comma dell'articolo
stesso. Del resto, nessuna delle controversie instaurate dinanzi ai due
tribunali amministrativi regionali ha per oggetto l'avvenuto
o mancato conferimento di determinate attribuzioni; sicché la disposizione del
secondo comma dell'art. 97 non può venire in diretta considerazione nel
presente giudizio.
Né giova replicare che l'art. 97 sarebbe stato comunque violato, come accenna il tribunale
amministrativo regionale per
PER
QUESTI MOTIVI
a) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 76, sesto comma, ed 81, quarto comma,
della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla
legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e degli artt. 36, terzo comma, e 39,
primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione
Campania (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52),
rispettivamente sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost., e
dal tribunale amministrativo regionale per
b) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della
legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge
regionale 29 maggio 1973, n. 21), e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e
sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come
modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52), rispettivamente
sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento
agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost.,
nonché alla VIII disp. trans. Cost. ed all'art. 49, secondo comma, lett. b),
dello Statuto della Regione Lazio, e dal tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/01/80.