Ordinanza n.343 del 1988

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ORDINANZA N.343

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111 del codice civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica, metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1° febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore;

che nel presente giudizio non si é costituita alcuna delle parti private nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 é stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente giudizio in quanto, poichè per effetto della chiamata alle armi dei lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente chiusi-come del resto riconosce lo stesso giudice a quo nell'ordinanza di rimessione-deve tuttavia escludersi che sui rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa all'epoca vigente possa avere incidenza la normativa posta sia dal d.l. lgt. n. 303 del 1946, sia dall'art. 52, secondo comma, Cost.;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili diversi da quelli esaminati dalla Corte nella citata sentenza;

che, infine, secondo il consolidato orientamento della Corte, é inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme dell'ordinamento corporativo (v. sentt. nn. 1 del 1963, 76 del 1969, 72 del 1971, 246 del 1974).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2111 cod. civ. e 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., dal Pretore di Legnano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.