SENTENZA N. 72
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 5 gennaio 1939
(costituzione e funzionamento delle mutue per le assicurazioni contro le
malattie in favore degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e
cooperative), richiamato dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213,
promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1969 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Bagni Arnoldo e l'INAM, iscritta al n. 326
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visti gli atti di costituzione di Bagni
Arnoldo e dell'INAM, e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco
Agostini, per il Bagni, l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Bagni Arnoldo, premesso di avere sofferto
una malattia conseguente ad un incidente stradale, ha citato in giudizio l'INAM
davanti il tribunale di Reggio Emilia, chiedendo, fra l'altro, la declaratoria
di illegittimità del provvedimento con cui l'INAM gli aveva chiesto il rimborso
dell'acconto di lire 35.000 versatogli sull'indennità di malattia e la condanna
dell'Istituto alla corresponsione totale di questa.
L'INAM, che presto al Bagni l'assistenza
sanitaria, ha contestato di essere tenuto a tale corresponsione, invocando la
norma di cui all'art. 19 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939,
secondo la quale "non compete l'indennità di malattia, ferme rimanendo le
altre assistenze, all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa
propria..." ed ha chiesto altresì, riconvenzionalmente, la condanna alla
restituzione delle sopradette lire 35.000.
Il Bagni, pur riconoscendo di avere
cagionato colposamente l'incidente, ha tuttavia eccepito che tale norma: a) é
stata abrogata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione; b) essendo di
natura corporativa, deve essere dichiarata illegittima, ai sensi dell'art. 7
delle preleggi, per contrasto con norme imperative di legge; c) deve ritenersi,
in ogni caso, costituzionalmente illegittima per contrasto con il ripetuto art.
38, comma secondo, della Costituzione.
Il tribunale, con ordinanza del 6 giugno
1969, premesso che, a suo avviso, le norme del contratto collettivo nazionale 3
gennaio 1939 hanno acquistato natura legislativa per essere state espressamente
richiamate dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, ha escluso la
fondatezza delle altre eccezioni del Bagni, ma ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del detto
art. 19 in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza osserva che l'art. 38, comma
secondo, disponendo che "i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso... di
malattia" ha stabilito un principio che non pare possa soffrire
l'eccezione costituita dal comportamento involontario del lavoratore nella
eziologia della malattia. E, secondo il tribunale, l'azione colposa sarebbe
azione contro l'intenzione.
Nel giudizio innanzi questa Corte si sono
costituiti l'INAM ed il Bagni, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
La difesa dell'INAM rileva che la questione
é inammissibile in quanto i contratti collettivi nazionali c.d. corporativi non
hanno forza di legge. Nel merito, poi, osserva che l'art. 38 della Costituzione
pone un principio generale che deve avere la sua regolamentazione attraverso
atti legislativi o contratti collettivi. Per il contratto oggi impugnato, al
lavoratore ammalatosi per propria colpa viene a mancare soltanto quella
particolare forma di assistenza, che é l'"indennità", permanendo le
cure mediche, ospedaliere, ambulatoriali. E non può dirsi in contrasto col
menzionato principio un trattamento differenziato, a seconda che la malattia
sia dovuta a forza maggiore, oppure ad un comportamento, sia pure colposo, del
lavoratore.
Anche l'Avvocatura generale dello Stato
nega che il d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, abbia conferito forza di legge al
contratto collettivo in questione, e conclude per la inammissibilità della
questione.
Le parti private hanno presentato memorie
illustrative nelle quali ribadiscono le argomentazioni svolte negli atti di
costituzione.
Considerato
in diritto
L'art. 19 del contratto collettivo
nazionale 3 gennaio 1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per
l'assistenza contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende
industriali, artigiane e cooperative) é stato denunziato - per violazione
dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui prescrive
che, pur rimanendo ferme le altre assistenze, non compete l'indennità di
malattia all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa propria. Il
diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di malattia, non consentirebbe l'eccezione di cui
sopra, costituita da un comportamento involontario del lavoratore nella
eziologia della malattia.
La questione é inammissibile.
I contratti collettivi c.d. corporativi non
ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono
neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944, n. 369, dispose che le norme
corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che, a
seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, si determinasse un
vuoto nella disciplina dei rapporti contrattuali in materia di lavoro (sent. n. 1/1963
e n. 76/1969).
Anche il d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213
(modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i
lavoratori dell'industria) non ha mutato la natura ed il valore dei suindicati
contratti collettivi. Esso dispone infatti che le prestazioni in denaro
dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolata
dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1 luglio 1936 e 29
dicembre 1939, nonché i contributi dovuti per l'assicurazione predetta sono
stabiliti nella maggiore misura indicata nella tabella allegata al decreto.
L'intervento del legislatore in questa materia non aveva quindi il fine di dare
una diversa struttura o di conferire nuova forza ai contratti collettivi
nazionali, ma si rese necessario in conseguenza del mutamento verificatosi nel
potere di acquisto della moneta. Siffatta necessità viene chiarita anche nella
relazione ministeriale che fa cenno della nuova situazione salariale e della
realtà dei costi che avevano creato una profonda sperequazione fra entrate
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia per i lavoratori
dell'industria e le corrispondenti voci di uscita.
Orbene, siffatta limitazione dell'ambito
della legge alla misura dei contributi e delle prestazioni in denaro; l'avere
modificato su questo punto, con unico provvedimento, parecchi contratti; il non
avere apportato innovazioni né alla normativa generale né ad alcuna
disposizione relativa agli elementi essenziali del contratto; e le
sopraccennate ragioni di carattere eccezionale che hanno determinato il
legislatore ad intervenire, sono tutte circostanze che dimostrano chiaramente
come la legge non ha recepito tutto il contratto collettivo in parola.
Il contratto collettivo denunziato non é
dunque atto avente forza di legge, e - come tale - non può essere sottoposto al
controllo di legittimità di questa Corte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo
nazionale 3 gennaio 1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per
l'assicurazione contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende
industriali, artigiane e cooperative) richiamato dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19
aprile 1946, n. 213, questione sollevata in riferimento all'art. 38, secondo
comma, della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Reggio Emilia del 6
giugno 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.