Sentenza n. 246 del 1974
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SENTENZA N. 246

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno di prima categoria, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile - nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Lucca e Sebastiani Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

 

Ritenuto in fatto

 

In un giudizio civile promosso da Pier Giorgio Sebastiani contro la Cassa di risparmio di Lucca per ottenere il trattamento di quiescenza, la convenuta, rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta per destituzione, resistette alla domanda invocando l'art. 88 del proprio regolamento organico del 7 giugno 1938, secondo cui "la destituzione importa perdita del diritto a pensione".

Il tribunale di Lucca e poi la Corte d'appello di Firenze accolsero la domanda, in base alla duplice considerazione:

a) che l'art. 88 del predetto regolamento organico doveva ritenersi abrogato dal combinato disposto degli artt. 88 e 82 del c.c.n.1. 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio (secondo cui "al lavoratore che cessa dal servizio... spetta il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme in atto presso ciascun istituto alla data di entrata in vigore del presente contratto");

b) perché comunque l'art. 88 del Regolamento organico, se non si ritenesse già abrogato, sarebbe divenuto inapplicabile per effetto della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art. 2120 del codice civile.

Su ricorso della Cassa di risparmio di Lucca, la Corte di cassazione, con ordinanza del 17 aprile 1972 - rilevato che l'art. 88 del Regolamento organico, lungi dall'essere stato abrogato, era recettiziamente richiamato dall'art. 88 del contratto collettivo del 1941, la cui efficacia non poteva dirsi venuta meno, per questa parte, in dipendenza della su citata sentenza della Corte costituzionale - ha sollevato, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione del c.c.n.1. 28 febbraio 1941, per la parte, appunto, in cui contiene un rinvio recettizio al primo comma dell'art. 88 del Regolamento organico della Cassa di risparmio di Lucca.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza indicata, nel giudizio innanzi questa Corte non si é costituita alcune delle parti né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza de qua denuncia, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, per la parte in cui contiene un rinvio recettizio al primo comma dell'art. 88 del Regolamento organico della Cassa di risparmio di Lucca.

La questione é inammissibile.

Questa Corte, con le sentenze n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969, dopo aver precisato che i contratti collettivi, come gli altri atti normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla legge in generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei regolamenti (art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale), ha ritenuto che - caduto il sistema - l'art. 43 del d.l.1. 23 novembre 1944, n. 369, non dette alle norme predette forza di legge, ma si limitò a mantenere inalterata per l'avvenire la loro originaria efficacia. Dal che ha dedotto che rispetto ad esse non si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale e che spetta soltanto al giudice competente per le singole controversie l'esame se le disposizioni di cui si é detto contrastino con norme imperative appartenenti ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti ed in primo luogo se contrastino con norme costituzionali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1974.