SENTENZA N. 76
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del contratto collettivo nazionale
23 dicembre 1939, tuttora in vigore ex art. 43 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, promosso con ordinanza emessa il 15
giugno 1967 dal tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra Tisot
Antonio e l'I.N.A.M., iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre
1967.
Visti gli atti di costituzione di
Tisot Antonio e dell'I.N.A.M. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Ugo Novelli e
Agostino Perale, per il Tisot, l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'I.N.A.M., ed
il sostituto Avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso d'un giudizio civile,
proposto dal signor Antonio Tisot nei confronti dell'I.N.A.M., il tribunale di
Belluno, con ordinanza 15 giugno 1967, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del contratto collettivo nazionale
23 dicembre 1939, tuttora in vigore ex art. 43 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. La norma non consente ai familiari
degli impiegati dell'industria il ricovero a spese dell'I.N.A.M., per malattie
nervose o mentali e ad andamento cronico. Perciò contrasterebbe con l'art. 38
della Costituzione, che vuole l'assicurazione, da parte di organi e istituti
predisposti o integrati dallo Stato, di mezzi adeguati alle esigenze di vita in
caso di malattia e non può non riferirsi ai familiari del prestatore d'opera:
se restassero a carico del lavoratore proprio le spese di spedalità per le
malattie più costose che colpiscano la sua famiglia, verrebbe meno quella
garanzia d'un'esistenza "libera e dignitosa" che riposa nell'art. 36
della Costituzione.
La difesa del Tisot, nelle deduzioni
depositate il 9 settembre 1967, sostiene innanzi tutto la proponibilità della
questione (il contratto collettivo 23 dicembre
2. - L'I.N.A.M., nelle deduzioni
presentate il 1 agosto 1967, premette che un antico contratto collettivo,
qualora gli si riconosca forza di legge, resta sempre un contratto: impegni o
rinunce, che contenga, potranno rivelarsi contrastanti con
Comunque, secondo la difesa
dell'I.N.A.M., né la legislazione ordinaria, né l'art. 38 della Costituzione
estendono le misure assistenziali alle malattie mentali o croniche. La norma
costituzionale enuncia solo un principio che dovrà realizzarsi con leggi
future, un ideale che non ha trovato finora piena attuazione. L'assistenza
malattie ha incontrato e incontra ancora limiti che sono direttamente connessi
con la misura dei contributi corrisposti dai datori di lavoro: limiti che
inoltre hanno una propria giustificazione per le malattie mentali, dato che
queste, a differenza delle altre, non costituiscono un semplice episodio della
vita del lavoratore e non consentono le normali forme d'assistenza, per così
dire, "di massa"; tanto che in tutta la nostra tradizione legislativa
esse hanno sempre avuto un capitolo a parte. La norma, che s'é adeguata a
questa realtà, non violerebbe perciò
3. - Nell'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio, depositato il 21 settembre
4. - Le parti hanno presentato
memorie: quella della Avvocatura dello Stato richiama la sentenza 1963 n. 1
della Corte costituzionale, che ha negato forza di legge alle norme
corporative.
5. - Nella discussione orale si sono
riassunte e chiarite le difese scritte.
Considerato in diritto:
É stato denunciato, per contrasto
con l'art. 38 della Costituzione, l'art. 6, comma secondo, del contratto
collettivo nazionale 23 dicembre 1939, tuttora vigente ex art. 43 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.
La questione é inammissibile, come
risulta anche dalla precedente sentenza 1963 n. 1 della Corte costituzionale.
Notoriamente i contratti collettivi,
come gli altri atti normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla
legge in generale, non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto
che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei regolamenti
(art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale). Caduto questo sistema, il
decreto legislativo luogotenenziale 1944 n. 369 (art. 43) non dette forza di
legge alle norme corporative, ma si limitò a mantenere inalterata la loro
originaria efficacia: non "legificò" tali norme, ma riconobbe agli
atti che le avevano poste la permanenza dell'antico vigore. Non a caso nuovi
contratti collettivi possono "modificarle" con effetto per gli
iscritti alle associazioni che li stipulino: ciò proprio in virtù dello stesso
decreto legislativo luogotenenziale 1944, n. 369, che verosimilmente non lo
avrebbe consentito se avesse inteso attribuire forza di legge all'insieme delle
norme corporative mantenute in efficienza; rispetto alle quali pertanto non si
possono sollevare questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione,
sollevata, con ordinanza 15 giugno 1967 del tribunale di Belluno in riferimento
all'art. 38 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
secondo, del contratto collettivo nazionale 23 dicembre
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria l'11
aprile 1969.