Ordinanza n.340 del 1988

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ORDINANZA N.340

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Presidente

 

Dott. Francesco SAJA,

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982.

 

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno 1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui, consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in corso di rapporto allorquando questo sia dotato di stabilita, determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori privati e quelli pubblici nonchè una riduzione del diritto di difesa di questi ultimi;

 

che nel presente giudizio si é costituito l'Istituto Luce S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile perchè irrilevante e comunque manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

 

Considerato che il giudice a quo, come del resto già aveva fatto con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato sotto alcun profilo, la rilevanza della questione sollevata d'ufficio;

 

che, in particolare, non ha verificato se all'Istituto Luce S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da un lavoratore che non dipende da un ente pubblico, nè ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Istituto convenuto, nè, infine, ha verificato quale sia il grado di stabilita del rapporto di lavoro intercorso tra la Committeri e l'Istituto Luce S.p.A.;

 

che, quindi, come già questa Corte ha rilevato giudicando sulle altre ordinanze emesse dallo stesso giudice a quo (v. ordd. nn. 51 del 1979 e 78 del 1980), si impone la restituzione degli atti al Pretore di Roma perchè svolga il giudizio di rilevanza e valuti la non manifesta infondatezza della questione anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e delle ordinanze nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco GRECO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.