SENTENZA
N. 40
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. promosso
con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal giudice del lavoro presso il
tribunale di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra Riggio Luigi e Cassa
di Risparmio di Calabria e Lucania, iscritta al n. 517 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'11
gennaio 1978.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
A Riggio
Luigi, che, cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, il 30 giugno
1968, aveva chiesto, con atto di citazione notificato il 28 settembre 1968,
riconoscerglisi il grado di dirigente di prima dall'8 gennaio 1953 (data sino
alla quale, per malattia del titolare, ebbe, a far tempo dal dicembre 1951, ad
esercitare le superiori mansioni di segretario capo, che, per la sopravvenuta
morte del titolare, continuò ad esercitare fino al maggio del 1955) e condannarsi
la convenuta al pagamento della differenza retributiva quanto meno per avere
svolto mansioni inerenti ad un posto superiore e al riconoscimento del nuovo
diverso trattamento di pensione integrativa, oppose la convenuta Cassa di
Risparmio di Calabria e di Lucania, la intervenuta prescrizione ex articoli
2946 e 2948 c.c.; a seguito di che il Riggio sollevò questione di
costituzionalità dell'art. 2946 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Con ordinanza
4 luglio 1977, comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
11 dell'11 gennaio 1978 (ord. 517/1977), il giudice unico dello adito tribunale
di Cosenza, designato a seguito dell'entrata in vigore della legge 533/1973, ha
rilevato d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza
del Consiglio dei ministri con atto 8 settembre 1977, in cui, riecheggiando il
contenuto di atti d'intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per
la inammissibilità o l'infondatezza della questione; conclusioni, cui
l'Avvocatura generale dello Stato si é richiamata nell'udienza pubblica del 21
marzo 1979.
Considerato in diritto
1. -
Nell'ordinanza di rimessione il giudice unico del tribunale di Cosenza constata
la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla complessa
premessa che la controversia, promossa dal Riggio con atto 28 settembre 1968,
sarebbe diversamente risoluta a seconda che i termini prescrizionali (decennale
per il riconoscimento della qualifica superiore e quinquennale per le
differenze retributive) si facciano decorrere dal gennaio 1953 (epoca di
maturazione del diritto alla superiore qualifica rivendicata) ovvero dal 30
giugno 1958 (data di cessazione del rapporto). Prosegue con ricordare che le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e, nei limiti
specifici della controversia, 2948, n. 4, sono state già esaminate dalla Corte
rispettivamente con le sentenze 86/ 1971
e 115/1975.
Ma lo stesso
giudice espone una serie di argomentazioni che dovrebbero indurre la Corte a
seguire opposto giudizio: l'esigenza di leggere il dispositivo della sentenza n. 63 del
1966 senza risalire alla motivazione, in cui veniva posto in rilievo il
difetto di stabilità che avrebbe caratterizzato il rapporto di lavoro del
settore privato; la non meno sentita esigenza di coordinare il dispositivo di
quella sentenza, pur in via di ipotesi disancorato dalla motivazione, con la
legislazione successiva (che si sostanzia nelle leggi 15 luglio 1966, n. 6O4, e
20 maggio 1970, n.300) che manterrebbe ferma la vigenza di quel dispositivo per
i rapporti privi di stabilità, tra i quali il giudice unico annovera "fuor
di dubbio" il rapporto tra la Cassa e il Riggio "atteso che nel 1953,
quando cioè l'attore assume essere maturato il diritto alla qualifica superiore
e quello alle differenze retributive, vigeva il contratto collettivo nazionale
di lavoro dei funzionari delle Casse di Risparmio stipulato il 15 febbraio 1953
che prevedeva all'art. 61 lett. g) la dispensa dall'impiego e alla lett. h) la
destituzione, entrambe deliberate dal Consiglio di amministrazione previa
contestazione degli addebiti senza la determinazione delle circostanze
obiettive e dalla cui violazione scaturiva il potere dell'ente e senza che
venisse previsto sia pure un controllo da parte dell'autorità giudiziaria ai
fini della dichiarazione di illegittimità e della reintegra nel posto di
lavoro"; la disparità di trattamento tra il lavoratore privo di stabilità,
cui viene opposta la prescrizione decennale, e il lavoratore pur privo di
stabilità, cui viene, invece, opposta la prescrizione quinquennale (disparità -
ripetesi - che indurrebbe a sospettare di incostituzionalità l'art. 2946 c.c.,
che colpisce la prima posizione, per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione).
2. - Riferita
all'art. 2948, n. 4, la questione é inammissibile ove si rifletta, come si
deve, che il giudice unico, nel verificarne la rilevanza, ha a chiare note
affermato che il rapporto di lavoro del Riggio era privo di stabilità. Ché
delle due l'una: o si legge, come sembra preferire il giudice a quo, il
dispositivo della sentenza
63/1966 avulso dalla motivazione, ed allora la stabilità o meno del
rapporto non incide minimamente sulla attuale vigenza della norma, così come
risultante dal dispositivo della sentenza 63/1966;
o si ricollega il dispositivo alla motivazione per limitare la vigenza della
norma ai rapporti non stabili, ed allora l'instabile rapporto del Riggio non
può non esservi assoggettato rendendo privo di attuale interesse il sollevato
incidente di costituzionalità.
Ma altra e
ben più radicale ragione sancisce la inammissibilità della questione: in buona
sostanza il giudice unico sollecita dalla Corte la interpretazione, con
autorità vincolante per gli altri giudici, della sentenza del 1966
e di due delle altre sentenze che l'han seguita.
Senonché
siffatto compito non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessariamente
tipici non si annovera né può annoverarsi l'accertamento del contenuto di
precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento di secondo grado, del
quale oggetto immediato non é la disposizione o il gruppo di norme impugnati,
ma altra sua sentenza.
3. - A
parametri della costituzionalità dell'art. 2946 il giudice unico assume (non
l'art. 36, ma) gli artt. 3 e 24, che sarebbero offesi se le ragioni, che hanno
indotto a dire fondata la questione di costituzionalità delle norme
disciplinatrici di prescrizioni brevi e presuntive, non fossero utilizzate al
fine di dire fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2946, se
invocato al fine di estinguere diritti che, pur avendo il titolo legittimante
nel rapporto di lavoro, non si risolvono in prestazioni pecuniarie e, più in
generale, spaziano nell'ordinamento dell'impresa.
In tale guisa
prospettata, la questione appare diversa dall'incidente su cui ha portato il
suo esame la Corte nelle sentenze n. 86/1971
e n. 115/1975,
che non possono quindi essere invocate come precedenti di fatto: nel primo caso
il datore di lavoro era un ente pubblico economico, al quale i lavoratori erano
legati da rapporto munito di stabilità, laddove il giudice a quo ha - lo
si ripete - negato stabilità al rapporto, oggetto della presente questione, e
nel secondo caso il diritto alla qualifica si esauriva nelle prestazioni
retributive e tale osmosi ha indotto la Corte a ritenere irrilevante la
questione di costituzionalità dell'art. 2946 dappoiché la premessa maggiore del
sillogismo, in cui si sarebbe risolta la pronuncia definitiva della
controversia di lavoro, sarebbe stata fornita, in tema di prescrizione, dagli
artt. 2948, n. 4, 2955, n. 1, e 2956, n. 1.
Nella ipotesi
che ne occupa, il giudice unico ha fatto propria la prospettazione della Cassa,
intesa ad identificare nella qualifica un diritto del lavoratore, che é
autonomo rispetto al diritto alle retribuzioni, e a dire assoggettato il primo
non alle prescrizioni brevi e presuntive, ma alla ordinaria prescrizione
decennale, né questa Corte può, senza evadere dai suoi compiti istituzionali,
giudicare se il Riggio il quale, a rapporto definito, rivendicava le differenze
di retribuzione e l'incremento della indennità di anzianità, che gli sarebbero
derivati dall'avere egli espletato mansioni superiori a quelle contrattuali, in
un contesto normativo, in cui non si era ancora inserito l'art. 13 legge
300/1970, sostitutivo dell'art. 2103 c.c., avesse fatto valere, vuoi sul piano
sostanziale vuoi sul piano processuale, un "bene della vita" diverso
dal diritto a differenze di retribuzione e alla integrazione della indennità di
anzianità (diritto quest'ultimo, che - é appena il caso di rilevarlo - nasce
con la cessazione del rapporto).
Ma il modo di
prospettazione non può non limitare l'obietto della pronuncia che la Corte va a
rendere sotto un duplice punto di vista: - sul piano della fattispecie, vengono
in considerazione quei diritti, che derivano al lavoratore non solo e non tanto
dal rapporto di cui é partecipe, quanto dall'assetto dell'impresa in cui é
inserito, e che, comunque, non si risolvono, senza residuo, in quei beni
tutelati dall'art. 36 Cost., che la Corte costituzionale assunse a parametro
nella sentenza
63/1966 (retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa; diritto al riposo settimanale e alle ferie
annuali retribuite);
- sul piano
della dinamica processuale poi, non é da lasciare in ombra il rilievo che pur
nei casi in cui al lavoratore rivengono diritti, che siano autonomi rispetto ai
beni, che ricevono tutela nell'art. 36 Cost., sarà da assodare di volta in
volta se su tali diritti si richieda nella controversia instaurata avanti il giudice
adito sentenza con autorità di cosa giudicata e se di tale domanda sussistano
le condizioni di fondatezza (interesse e legittimazione ad agire).
Se si tengono
per ferme queste premesse, l'affermazione di infondatezza della questione
discende dagli artt. 3 e 24, quale espressione, ad un tempo sostanziale e
processuale, di quei diritti, che, nel senso e soltanto nel senso che si é
chiarito, si presentano autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art. 36
Cost., al quale la questione di costituzionalità é stata coordinata nella sentenza 63/1966.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4
luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione
decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei
termini segnati nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale
di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 1 giugno 1979.