ORDINANZA
N. 52
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come
modificato dalla sentenza
n. 63/1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7
marzo 1978 dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la
S.p.a. Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6
settembre 1978. Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che
con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978) resa nella controversia di
lavoro promossa da Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord.
1978), il tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l'art. 2948,
n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del
10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della
Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai
dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato
che il sospetto di incostituzionalità é stato nel tribunale suscitato da ciò
che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966,
dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello
Statuto dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l'art. 3 Cost.,
che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori del
settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del settore pubblico;
che, così riscrivendo, ha il giudice a quo omesso di verificare se al
Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile la legge 300/1970,
specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa,
all'art. 11 legge 604/1966; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione
degli atti onde consentire al tribunale quella valutazione di rilevanza della
questione, che ha omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la
presente ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di
conoscere del merito della domanda senza riproporre la questione di
costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere altri
parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la
rilevanza del dubbio di costituzionalità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con ordinanza 7 marzo 1978
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
codice civile, così come modificato a seguito della sentenza n. 63 del
10 giugno 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.