SENTENZA
N. 51
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile,
nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno
1966 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze del pretore di Roma
emesse in data: 10 maggio, 9, 28 e 30 giugno, 22 e 29 settembre dell'anno 1975;
12 gennaio e 7 giugno dell'anno 1976; 4 aprile, 11 giugno, 10, 15 ottobre e 5
novembre dell'anno 1977, iscritte ai nn. 453, 454, 455, 456, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del registro ordinanze 1975; nn. 292 e 755
del registro ordinanze 1976; nn. 198, 199, 200, 201, 384, 391, 524 e 542 del
registro ordinanze 1977; n. 246 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1975; nn. 5 e 151
dell'anno 1976; nn. 31, 148, 279 e 286 dell'anno 1977; nn. 25, 32 e 201
dell'anno 1978.
Visti gli
atti di costituzione di Montani Carlo, della Soc. STEFER, di Coppola Francesco,
di Pagnanelli Armando, di Monaco Orietta, del Banco di Napoli, di Vitelli Aldo
e della Scandinavian Airlines, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi gli
avvocati Lucio De Angelis per Montani Carlo, Vincenzo Spagnuolo Vigorita per il
Banco di Napoli, Raffaele Ricci per Vitelli Aldo, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il
pretore di Roma ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità
dell'art. 2948, n. 4, c.c., "nel testo modificato dalla decisione n. 63 del
1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione", con le seguenti ordinanze dalla identica motivazione,
a seguito delle quali si sono svolti procedimenti, i cui itinera
succintamente si riassumono:
a) ord. 9
giugno 1975 (n. 453 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da
Montani Carlo contro la Cassa di Risparmio di Roma con ricorso depositato il 13
aprile 1974, in cui chiese condannarsi la intimata Cassa a corrispondergli le
differenze tutte di retribuzione dall'atto di assunzione sino alla data del 1
luglio 1964 considerando la retribuzione in effetti percepita (via via come
commesso di II, commesso di I e impiegato di II) e la retribuzione che avrebbe
dovuto essergli versata, in riferimento alla qualifica, effettivamente
spettantegli di impiegato di I categoria, e sentir dichiarare spettantegli
l'anzianità di servizio dal 1 ottobre 1950. Con memoria 16 ottobre 1974 la
Cassa eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dal Montani allegando il
carattere di ente pubblico economico della Cassa stessa, ma tale allegazione,
che pur aveva formato tema di contestazione tra le parti, non ha costituito oggetto
di decisione neppure delibatoria del giudice a quo, mentre né le parti
né il giudice hanno portato la loro attenzione sull'assoggettabilità del petitum
controverso alla prescrizione breve, di cui alla norma impugnata.
Avanti la
Corte si é costituito il solo Montani, il quale, nelle deduzioni 15 settembre
1975, ha obiettato la irrilevanza e, comunque, la infondatezza della questione
sulla considerazione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Cassa di
Risparmio ha carattere privatistico ed é privo di stabilità piena e di tutela
giurisdizionale degli interessi legittimi; tali argomentazioni ha la sua difesa
illustrato nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Non ha spiegato intervento
la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) ord. 28
giugno 1975 (n. 454 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da
De Leva Raffaele contro la RAI-TV con ricorso depositato il 24 luglio 1974, in
cui chiese - riconosciuto che sarebbegli spettato l'inquadramento n. 1 del
c.c.n.l - condannarsi la intimata RAI-TV al pagamento della somma complessiva
di lire 28.166.828 o dell'altra che si ritenesse dovuta in relazione alla
qualifica riconosciuta, nonché alla costituzione presso l'INPGI, ai sensi
dell'art. 17 del d.m. 1 gennaio 1953, di pensione vitalizia reversibile pari
alla quota di pensione che al ricorrente spetterebbe in relazione ai contributi
omessi e, in difetto, al risarcimento dei danni.
Con memoria
31 luglio 1974, la RAI-TV eccepì l'avvenuta definizione di ogni controversia
giusta transazione, conclusa il 29 febbraio 1968 nel corso del rapporto e,
gradatamente, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, sul riflesso che
la sentenza n.
63/1966 della Corte non riguarderebbe i rapporti di lavoro disciplinati
dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e caratterizzati da una particolare forza di
resistenza, quale sarebbe quella che assiste i rapporti dei dipendenti della
RAI-TV, e la infondatezza nel merito. Le parti illustravano hinc inde le
questioni preliminari di avvenuta transazione e della maturatasi prescrizione
quinquennale pur senza puntualizzarne la relazione con il primo (qualifica
rivendicata e conseguenze patrimoniali) e con il secondo (ricostituzione della
posizione assicurativa) degli oggetti controversi, ma il pretore non ne ha
fatto parola nella ordinanza di rimessione, che riproduce alla lettera la
ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune ai
procedimenti, di cui alle ord. n. 455 e 456/1975,755/1976), nel quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione
di costituzionalità così come prospettata dal pretore sulla considerazione che
la situazione normativa venutasi a creare a seguito dei ripetuti interventi
della Corte costituzionale non sarebbe tale da determinare una ingiustificata
disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e quelli del
settore privato; argomentazioni e conclusioni illustrate alla pubblica udienza
del 21 marzo 1979;
c) ord. 30
giugno 1975 (n. 455 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da
Coppola Francesco contro la STEFER con ricorso depositato il 14 settembre 1974
in cui chiese compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo per la
massima parte relativi a periodi anteriori al quinquennio dalla proposizione
della domanda, precisando di aver proposto ricorso gerarchico a seguito del
quale sarebbesi proceduto, in sede sindacale generale, a transazione, che esso
Coppola non accettò. Si costituì la STEFER con memoria 5 maggio 1975, in cui
eccepì, gradatamente, la inammissibilità della domanda per l'avvenuta
transazione in sede sindacale generale, l'improponibilità della domanda nella
parte relativa alle integrazioni richieste per il periodo antecedente al 18
agosto 1957 ai sensi dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (testo
originario), la prescrizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 r.d.
148/1931, modificato con legge 24 luglio 1957, n. 633, e dell'art. 2948, n. 4,
c.c., a proposito del quale ultimo precisava che la prescrizione quinquennale
decorrerebbe anche nel corso dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle
aziende esercenti trasporti pubblici in concessione, assistiti da garanzie di
stabilità. Sebbene le parti avessero discusso sulle caratteristiche specifiche
di tali rapporti in riferimento ai testi normativi, che disciplinano la
prescrizione quinquennale dei diritti che ne derivano ai lavoratori, il pretore
non ha svolto in proposito alcuna cognizione neppure delibatoria, limitandosi a
riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte si sono costituiti sia il Coppola, che, con comparsa depositata il 10
dicembre 1975, ha eccepito la inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza
della questione di costituzionalità, sia la STEFER, che, con memoria depositata
il 21 ottobre 1975, ha, da opposti punti di vista, eccepito la inammissibilità
e, in ipotesi, la infondatezza della questione di costituzionalità; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975
(comune di procedimenti, di cui alle ord. 453,454 e 456/1975,755/ 1976).
All'udienza
pubblica del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato,
che ha illustrato argomentazioni e conclusioni, di cui all'atto 16 dicembre
1975;
d) ord. 30
giugno 1975 (n. 456 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da
Pagnanelli Armando contro la STEFER con il ricorso depositato il 14 settembre
1974, in cui spiegò domande dal contenuto sostanzialmente identico a quello
della domanda del Coppola;
domande alle
quali la STEFER, nella memoria 5 maggio 1975, oppose le stesse argomentazioni
svolte nella controversia promossa dal Coppola, né la struttura della ordinanza
precedente differisce da quella della ordinanza resa nella altra controversia,
a sua volta ricalcata dall'ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte si sono costituiti il Pagnanelli mediante comparsa depositata il 15
dicembre 1975, e la STEFER mediante memoria depositata il 21 ottobre 1975,
entrambe modellate sulle scritture del procedimento, introdotto con ord. 454/
1975; l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri é comune
ai procedimenti, di cui alle ord. 453 e 455/ 1975 e 755/1976.
Alla pubblica
udienza del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato,
che ha illustrato argomentazioni e conclusioni dell'atto di intervento;
e) ord. 22
settembre 1975 (n. 517 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Patacconi Lamberto contro la RAI-TV con ricorso depositato il 18 novembre 1974,
in cui chiese dichiararsi spettantigli la qualifica e l'inquadramento
contrattuale di 1 operatore a partire dal marzo 1964, "con ogni altra
conseguente pronuncia di ordine carrieristico ed economico, per quanto concerne
le integrazioni salariali dovutegli". Si costituì la RAI-TV mediante
memoria, depositata l'11 novembre 1974, in cui in via preliminare eccepì
gradatamente la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento ai sensi
dell'art. 2946 c.c., con la conseguente prescrizione dei diritti a prestazioni
periodiche, che ne derivano, la prescrizione quinquennale dei diritti a
differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art.
2948, n. 4. Pur avendo le parti illustrato le contrapposte posizioni in ordine
alla duplice eccezione di prescrizione, il pretore si é limitato a riprodurre
il contenuto della ordinanza 9 giugno 1975, né, quindi, ha tenuto alcun conto
della eccezione di prescrizione decennale pure prospettata in via preliminare
dalla RAI-TV.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, né la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha spiegato intervento;
f) ord. 22
settembre 1975 (n. 518 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Attenni Giorgio contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974,
in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale
di 1 operatore a decorrere "dalla data del 1 gennaio 1968, con ogni altra
conseguente pronuncia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni
stipendiali, arretrati e quanto altro". Si costituì la RAI-TV con memoria,
depositata l'11 settembre 1975, in cui eccepì la prescrizione dei diritti a
differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art.
2948, n. 4, c.c., sottolineando le particolari garanzie e tutele che
assisterebbero i suoi dipendenti. Pur avendo le parti illustrato hinc inde
il tema della eccezione, il pretore si é limitato a riprodurre l'ordinanza 9
giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza
del Consiglio dei ministri con atto 26 gennaio 1976 (anche formalmente conforme
all'atto, depositato nei procedimenti, cui han dato origine le ordinanze n. 519
a 526/1975), in cui ha sostanzialmente riprodotto argomentazioni e conclusioni,
spiegate nell'atto d'intervento nei procedimenti, introdotti con le ordinanze
n. 452 a 454/1975, e poi illustrate alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
g) ord. 29
settembre 1975 (n. 519 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Papado poulos Costantino contro la RAI- TV con ricorso, depositato il 27
novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e
l'inquadramento categoriale di 1 operatore, "a decorrere dal gennaio 1958,
con ogni altra conseguente pronuncia, condannando la convenuta a corrispondere
integrazioni stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto". La linea
difensiva della RAI-TV, espressa nella memoria, depositata il 18 settembre
1975, era, per quel che concerne la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.,
ricalcata dalla memoria versata nella controversia promossa dall'Attenni, né
diversi si appalesano il successivo comportamento delle parti e la struttura
della ordinanza pretorile, riprodotta, come al solito, dall'ordinanza 9 giugno
1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza
del Consiglio dei ministri con atto formalmente comune ai procedimenti
originati dalle ordinanze 518, 520 a 526/1975, ed é comparsa all'udienza
pubblica del 21 marzo 1979;
h) ord. 29
settembre 1975 (n. 520 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Ponziani Felice contro la RAI-TV con ricorso depositato il 27 novembre 1974, in
cui chiese spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore
"dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la
convenuta a corrispondere integrazione stipendiali, arretrati e quanto altro
dovuto". Dal suo canto, la RAI-TV, nella memoria depositata il 16
settembre 1975, non solo disse inapplicabile al diritto all'inquadramento la
prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., risultante dalla sentenza 63/1966
della Corte, ma riallacciandosi alla linea difensiva, espressa nella memoria 11
novembre 1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (n.
517 ord. 1975), lo disse assoggettato alla prescrizione decennale ex art. 2946,
c.c. Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti
di vista, il pretore si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio
dei ministri é intervenuta con atto formalmente comune ai procedimenti
introdotti con le ordinanze 518 e 519, 521 a 526/1975, e tale linea ha
mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29
settembre 1975 (n. 521 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da De
Martino Francesco contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974,
in cui chiese (a quanto risulta dalla copia notificata alla convenuta inserita
nel fascicolo di merito della RAI- TV, non essendo il fascicolo del ricorrente
pervenuto alla cancelleria della Corte) dichiararsi spettargli la qualifica e
l'inquadramento categoriale di 1 operatore a decorrere "dal marzo del 1964,
con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere
integrazioni stipendiali, arretrati e quanto altro dovuto". La RAI-TV si
costituì mediante memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse
la linea difensiva espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella
controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975).
Non consta -
stante l'incompleto invio degli atti di merito - se e in qual modo le parti
abbiano ottemperato all'invito a discutere sulla eccezione di prescrizione
quinquennale rivolto dal pretore, che, dal suo canto, si é limitato a
riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio
dei ministri é intervenuta con atto, formalmente comune ai procedimenti
introdotti con le ordinanze 518 a 521, 523 a 526/1975, e tale linea ha
mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29
settembre 1975 (n. 522 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia, promossa da
Dolci Mario contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in
cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di
1 operatore, "dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia,
condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e
quanto altro dovuto". La RAI-TV si costituì mediante memoria depositata il
16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea argomentativa espressa nella
controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene l'attore
avesse replicato su ambo le eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale,
il pretore si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio
dei ministri ha spiegato intervento mediante atto formalmente comune ai
procedimenti, originati dalle ordinanze 518, 519, 521 a 526/1975, ed é comparsa
alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
k) ord. 29
settembre 1975 (n. 523 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia, promossa da
Romano Umberto contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in
cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di
1 operatore, "a decorrere dal marzo 11964, con ogni altra conseguente
pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali,
arretrati, e quanto altro dovuto".
Si costituì
la RAI-TV mediante memoria, depositata il 19 settembre 1975, in cui riprodusse
la linea difensiva della memoria 11 novembre 1974, versata nella controversia
promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975), ma, sebbene le parti avessero,
su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si é
limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno
1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio
dei ministri ha spiegato intervento con atto, formalmente comune ai
procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a 522, 524 a 526/1975 ed é
comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
l) ord. 29
settembre 1975 (n. 524 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Tonini Franco contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in
cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di
1 operatore "a decorrere dal gennaio 1968, con ogni altra conseguente
pronunzia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni stipendiali,
arretrati o quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV con memoria depositata
il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea espressa nella controversia
promossa da Attenni Giorgio (ord. 518/1975), ma, sebbene le parti avessero
illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si é limitato a riprodurre
la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la attività della
interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra
spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 518 a 523 e 526/1975;
m) ord. 29
settembre 1975 (n. 525 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da
Viezzi Luciano contro la RAI-TV, con ricorso, depositato il 18 novembre 1974,
in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale
di 1 operatore "dal marzo del 1964, con ogni conseguente pronunzia,
condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e
quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata
l'11 settembre 1975, in cui riprodusse le argomentazioni espresse nella
controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene le parti
avessero, su ambo i temi, illustrato le contrapposte opinioni, il pretore si é
limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno
1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre l'attività dell'interveniente
Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra spiegata nei
procedimenti introdotti con le ord. 518 a 524/1975;
n) ord. 29
settembre 1975 (n. 526 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976 nella controversia promossa da
Mecchi Ennio contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in
cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di
1 operatore "a decorrere dal marzo 1964, con ogni altra conseguente
pronunzia e condannando la convenuta a corrispondere integrazioni salariali
arretrati e quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante memoria,
depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse le deduzioni svolte nella
controversia, promossa da Patacconi Lamberto (ord. n. 517/1975). Sebbene le
parti avessero, su ambo i temi, illustrato le contrapposte tesi, il pretore si
é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno
1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio
dei ministri ha svolto la stessa attività spiegata nei procedimenti introdotti
con le ord. 519 a 526/1975;
o) ord. 10
maggio 1975 (n. 755 ord. 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977, nella controversia promossa da
Monaco Orietta in Vilella contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 30 luglio
1974 in cui chiese riconoscersi spettarle dall'ottobre 1961 l'inquadramento
nella qualifica corrispondente alla classe 1, prevista nel contratto collettivo
del 26 marzo 1972, declaratoria allegato B e con il trattamento economico
stabilito nell'allegato A, nonché, per i periodi precedenti a detto contratto,
l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche con il relativo trattamento
economico e condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di L.
10.544.O52 o di altra che risulterà dovuta in relazione alla qualifica
spettante ad essa Monaco di differenza di retribuzione comprensiva di paga
base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità ed ogni
altro emolumento dovuto e ricompreso nella retribuzione stessa (secondo quanto
disposto dal c.c.n.1. 23 marzo 1972, art. 8) con gli interessi come per legge e
con rivalutazione della somma a titolo di risarcimento del danno per
diminuzione di valore del credito (art. 429 c.p.c.), condannare inoltre la convenuta
al versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Monaco in base alla
retribuzione effettivamente spettante, salvo il diritto al risarcimento del
danno per contributi prescritti. Si costituì la RAI-TV mediante memoria
depositata il 4 aprile 1975, nella quale eccepì la estinzione del diritto della
ricorrente alle retribuzioni corrispondenti alla classe 11 a far tempo
dall'ottobre 1961, sulla considerazione che ai dipendenti della RAI-TV, azienda
a interesse nazionale e a partecipazione statale, agente in regime di
monopolio, era, ancora prima della legge 300/1970, normalmente assicurata la
"stabilità" e, pertanto, non riusciva applicabile l'art. 2948, n. 4,
risultante dalla sentenza
63/1966 della Corte. Nel contraddittorio scritto autorizzato dal pretore,
la ricorrente, nelle note 3 maggio 1975, contestò che ai dipendenti della
RAI-TV fosse assicurata la stabilità effettiva prima della legge 300/1970, e
che, ove siffatta stabilità discendesse dalla or menzionata legge, la
prescrizione quinquennale non era maturata per essere stata la domanda proposta
nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge; la convenuta chiese di
essere ammessa a provare per testi fatti idonei a dimostrare la stabilità del
rapporto. Il pretore non ha assoggettato a giudizio, seppure delibatorio, le
tesi hinc inde prospettate, limitandosi a riprodurre nel provvedimento
di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti alla
Corte si é costituita la Monaco in Vilella mediante atto 29 luglio 1975, in cui
ha chiesto dichiararsi inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione
di merito in base alle argomentazioni, svolte anche nel procedimento di merito,
di cui il pretore non aveva conosciuto, e, comunque, infondata la questione di
costituzionalità; non é comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979. La
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975, anche
formalmente comune agli atti di intervento nei procedimenti, di cui alle ord.
455 e 456/1975, 755/1976, ha spiegato intervento;
p) ord. 4
aprile 1977 (n. 391 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 19 ottobre 1977 nella controversia promossa da
Vitelli Aldo contro l'Impresa di costruzioni ing. Puccini s.p.a. con ricorso
depositato il 24 aprile 1975, in cui - precisato che era stato licenziato per
raggiunti limiti di età il 15 ottobre 1972, e che era divenuto definitivo, a
seguito di rigetto dell'opposizione del datore di lavoro, il decreto del
Presidente del tribunale di Roma d'ingiunzione al pagamento della indennità di
anzianità - chiese la condanna della società al pagamento della differenza di
retribuzione tra quella corrispostagli e le altre che assumeva spettargli a far
tempo dal 1 gennaio 1963, per avere esplicato mansioni superiori a quelle
riconosciutegli, la differenza della tredicesima mensilità e l'ammontare dei
contributi previdenziali non prestati. Si costituì l'Impresa mediante comparsa,
depositata il 9 novembre 1976, in cui eccepì gradatamente l'inammissibilità
della domanda a motivo del giudicato, promanante dalla sentenza di rigetto
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la prescrizione ex artt. 2948, 2954 e
2955 c.c. adducendo l'art. 18 legge 300/1970. Al successivo contraddittorio
scritto autorizzato dal pretore partecipò il solo attore, che, con note 28
marzo 1977, eccepì la tardività delle due eccezioni preliminari, sollevate, a
suo avviso, in violazione dell'art. 416 c.p.c., e, in ipotesi, la infondatezza,
che, per quel che concerne la eccezione di prescrizione, ha ribadito nell'atto
depositato il 23 aprile 1977 avanti la Corte costituzionale sottolineandone la
irrilevanza e in ipotesi la infondatezza.
Il pretore
non ha tenuto alcun conto di tale discussione e si é limitato a riprodurre nel
provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
La convenuta
non si é costituita avanti la Corte, mentre ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 29-31 ottobre 1977, in cui,
richiamandosi agli atti d'intervento in altri procedimenti, ha concluso per
l'infondatezza della questione di costituzionalità.
All'udienza
pubblica del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato,
che si é riportata alle già formulate conclusioni;
q) ord. 10
ottobre 1977 (n. 524 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978, nella controversia, promossa da
Togni Giuseppe contro la Federazione italiana Consorzi Agrari con ricorso,
depositato il 7 aprile 1976, in cui chiese dichiararsi competergli il diritto
di essere inquadrato nell'organico della Federazione in posizione
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e, in particolare, alla 1
categoria grado A (ora I livello) con decorrenza dal 1 luglio 1971, e alla 1
categoria grado C (ora II livello B), per il periodo immediatamente pregresso a
decorrere dal lo agosto 1964, e condannare, di conseguenza, la Federconsorzi ai
relativi adempimenti (ricostruzione della carriera del Togni e attribuzione
attuale di un corrispondente ufficio) e al pagamento degli arretrati di
stipendio coevi al nuovo inquadramento. Si costituì la convenuta mediante
comparsa, depositata l'8 febbraio 1977, in cui eccepì, in via pregiudiziale,
gradatamente la prescrizione decennale del diritto alla qualifica e la
prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Autorizzato
dal pretore il contraddittorio scritto sulle questioni pregiudiziali, la
Federconsorzi sostenne, nelle note 30 settembre 1977, che la prescrizione
quinquennale delle retribuzioni prendeva a decorrere dalla data della entrata
in vigore della legge 300/1970 né era stata interrotta e che la prescrizione
decennale del diritto alla qualifica, prospettata in sottordine, era anch'essa
maturata nel corso del rapporto; dal suo canto il Togni, nella memoria 29
settembre 1977, obiettò che la Federconsorzi aveva riconosciuto il diritto alla
qualifica il 1 gennaio 1974 e, pertanto, la prescrizione decennale era stata
interrotta e che la prescrizione quinquennale delle differenze retributive non
poteva decorrere durante il rapporto per non essere neppure la legge 300/1970
sufficiente a munirlo di idonea stabilità.
Il pretore
non ha delibato tali questioni, né ha richiamato l'art. 2946 c.c. nel
provvedimento di rimessione in cui si é limitato a riprodurre la ordinanza 9
giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; la Presidenza del Consiglio dei
ministri é intervenuta con atto depositato il 4 febbraio 1978 (formalmente
comune all'atto dell'intervento nel procedimento introdotto con ord. 547/1977)
in cui ha richiamato gli atti di intervento in altri procedimenti, chiedendo
dichiararsi infondata la questione di costituzionalità; l'Avvocatura generale
dello Stato é comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979 rimettendosi alle
precedenti deduzioni;
r) ord. 5
novembre 1977 (n. 246 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 luglio 1978, nella controversia promossa da
Miragoli Valerio contro la Scandinavian Airlines Sjstem (S.A.S.) con ricorso
depositato il 9 agosto 1975, in cui chiese dichiararsi a tutti gli effetti
l'unicità del rapporto di lavoro, instaurato il 21 marzo 1962 e, a suo avviso
fittiziamente, risolto in via amichevole il 31 luglio 1965 e riaperto con il 1
agosto 1965 e, di conseguenza, condannare la S.A.S. al pagamento delle
differenze non godute, o godute in misura inferiore al dovuto, degli scatti di
anzianità e delle ferie corrisposti dal 1 agosto 1965.
Si costituì
la S.A.S. con memoria, depositata il 1 febbraio 1977, in cui, premesso che
impiegava complessivamente in Italia 90 dipendenti di cui 48 a Roma, eccepì la
prescrizione quinquennale estintiva delle ragioni creditorie del Miragoli, che
avrebbe preso a decorrere dal 31 luglio 1965 e, in ipotesi, dalla data della
entrata in vigore della legge 300/1970. Al contraddittorio scritto, autorizzato
dal pretore, partecipò la sola S.A.S. con le note 27 ottobre 1977, in cui
insisteva nelle deduzioni esposte nella memoria di costituzione. Il pretore non
ha delibato le ragioni svolte dalla convenuta sul tema della eccezione di
prescrizione, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione la
ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte si é costituita la sola S.A.S. con atto, depositato il 27 febbraio 1978,
in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e in ipotesi infondata la questione
di costituzionalità sollevata d'ufficio dal pretore, ma non é comparsa alla
pubblica udienza del 21 marzo 1979.
La Presidenza
del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento;
s) ord. 7
giugno 1976 (n. 198 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da De
Rosa Michele contro l'A.T.A.C. con ricorso depositato l'11 marzo 1975 in cui
chiese dichiararsi il suo diritto alla retribuzione delle ore di straordinario
effettuate negli anni di lavoro nella azienda, secondo il trattamento ex
lege più favorevole di quello ex contrattazione collettiva, e, di
conseguenza, condannare l'A.T.A.C. alla corresponsione, a favore di esso
ricorrente, a titolo di differenze nella misura di lire 2.576.472.
Tale ricorso
fu seguito da altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975, in cui il De Rosa
chiese che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla
base di diversi parametri a lui più favorevoli.
Dalle
copertine dei due fascicoli trasmessi dalla cancelleria della pretura alla
cancelleria della Corte e dalla intestazione della stessa ordinanza di
rimessione (definita "sentenza") non risulta che l'A.T.A.C. siasi
costituita in alcuna delle due controversie, né la cancelleria della pretura ha
rimesso alla cancelleria della Corte originali o copie di atti e documenti
provenienti dalla convenuta; soltanto nel processo verbale dell'udienza dell'8
marzo 1976 si dà atto della presenza dei procuratori delle parti, del
provvedimento di riunione dei due ricorsi per connessione e dell'autorizzazione
del pretore al contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione
quinquennale dei crediti reclamati dal ricorrente, sollevata dall'A.T.A.C., la
quale non vi ha partecipato; al che ha, per contro, provveduto il De Rosa con
le note depositate il 15 maggio 1976, in cui ha, tra l'altro, richiamato
precedenti giurisprudenziali della Cassazione intesi ad escludere il corso
della prescrizione quinquennale durante lo svolgimento del rapporto di lavoro
dei ferrotranvieri.
Il pretore ha
riprodotto la ordinanza 9 giugno 1976 nel provvedimento di rimessione nel quale
non ha delibato la fondatezza delle peculiari argomentazioni hinc inde
prospettate.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; é invece intervenuta la Presidenza
del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 giugno 1977, in cui,
richiamando atti di intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per
la infondatezza della questione di costituzionalità; conclusioni, cui la
Avvocatura generale dello Stato si é rimessa nella pubblica udienza del 21
marzo 1979;
t) ord. 7
giugno 1976 (n. 199 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da Di
Segni Marzio contro l'A.T.A.C. Nel foglio pervenuto alla cancelleria della
Corte il 18 aprile 1977 il cancelliere della pretura di Roma dichiara di trasmettere
il fascicolo della causa e di allegare i verbali d'udienza, l'ordinanza, i
fascicoli di parte, copia della raccomandata inviata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati e copia della ordinanza notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri. Peraltro, dai fascicoli di parte é pervenuto il solo
fascicolo dell'attore, nel quale, però, non é inserito il ricorso introduttivo,
di cui non risulta sulla copertina del fascicolo la data del deposito; di detto
ricorso non c'é copia autentica né informe nel carteggio pervenuto alla Corte,
nel quale si rinvengono invece le note autorizzate 14 maggio 1976 del
ricorrente in originale e due veline. Della convenuta é inserita nel carteggio
la memoria difensiva, depositata il 2 marzo 1976, in cui si é eccepita la
prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente "ai sensi
dell'art. 2948, quarto comma, così come interpretato dalla sentenza n. 63/1966
e successive dalla Corte costituzionale" sulla base delle peculiarità del
rapporto dei ferrotranvieri (argomentazioni cui il Di Segni ha replicato nelle
note autorizzate 12 maggio 1976, il cui contenuto é identico all'altro delle
note estese nell'interesse del De Rosa).
Il pretore,
che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto sulla eccezione
dell'A.T.A.C. si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la
ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei
ferrotranvieri.
Nessuna delle
parti si é costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel
procedimento n. 198 ord. 1977;
u) ord. 7
giugno 1976 (n. 201 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da
Pietrucci Gastone contro l'A.T.A.C., con ricorso, che, dalla copertina del
fascicolo d'ufficio, risulta depositato l'11 marzo 1975, ma del quale non sono
pervenuti alla Corte né l'originale, né copie autentiche o informi.
La
documentazione é in tutto identica a quella inserita nel procedimento,
introdotto con la ord. n. 199/1977.
Il pretore,
che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto sulla eccezione di
prescrizione quinquennale opposta dall'A.T.A.C., si é limitato a riprodurre la
ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei
ferrotranvieri.
Nessuna delle
parti si é costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel
procedimento n. 198/1977;
v) ord. 7
giugno 1976 (n. 200 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977 nella controversia promossa da Poso
Benvenuto contro l'A.T.A.C., con ricorso depositato l'11 marzo 1975, in cui
chiese dichiararsi il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario
effettuate negli anni di lavoro nell'azienda secondo il trattamento ex lege,
più favorevole rispetto a quello ex contrattazione collettiva, e condannare la
convenuta al pagamento delle differenze, e ai conseguenti adempimenti
contributivi. Con altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975 il Poso chiese
che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base di
diversi parametri a lui più favorevoli.
Si costituì
l'A.T.A.C. con memoria depositata il 26 febbraio 1976, in cui eccepì la
prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati dal ricorrente ponendo in
rilievo le peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri, che lo munivano di
stabilità, e richiamando le leggi 604/1966 e 300/1970; argomentazioni cui
replicò il Poso nelle note depositate il 13 maggio 1976, che il pretore, dopo
aver disposto la riunione dei due ricorsi, aveva autorizzato.
Il pretore
non ha neppure delibato le argomentazioni hinc inde prospettate e si é
limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione il testo della ordinanza
9 giugno 1975.
Nessuna delle
parti si é costituita avanti la Corte mentre la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha svolto la stessa attività espletata nel procedimento n. 198/1977.
z) ord. 15
ottobre 1977 (n. 542 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978, nella controversia promossa da
Caprioli Amelio contro l'A.T.A.C. con ricorso datato 22 aprile 1975 (dagli atti
pervenuti alla Corte non risulta con chiarezza il tempo del deposito; forse 10
maggio 1975), in cui, premesso di essere stato assunto come fattorino nel 1953
e di aver poi esplicato mansioni di conduttore di tram e infine di impiegato
amministrativo sino alla fine del rapporto per pensionamento (12 novembre
1972), chiese che, ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c., 18 r.d. 148/1931, 11
c.c.n.1. ferrotranvieri e 13 legge 300/ 1970, gli fosse riconosciuto il diritto
di conseguire la differenza tra gli emolumenti percepiti e quelli
effettivamente dovuti in relazione alle mensioni di fatto spiegate sia nel
corso del rapporto sia alla cessazione del medesimo. Si costituì l'A.T.A.C. con
memoria 24 giugno 1976, di cui non risulta la data del deposito, chiedendo
dichiararsi in via preliminare la improponibilità della domanda ai sensi
dell'art. 10 r.d. 148/1931, stante l'omissione del reclamo gerarchico, in via
pregiudiziale la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti vantati dal
Caprioli venuti a maturare prima dei cinque anni dalla introduzione del
ricorso.
Nel
contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata
dall'A.T.A.C., autorizzato dal pretore, il Caprioli, con note 14 aprile 1977 e
7 ottobre 1977, non solo contestò la fondatezza della eccezione di
prescrizione, ma ne denunciò l'inammissibilità per tardività; dal suo canto,
l'A.T.A.C., nelle note 29 settembre 1977, depositate il successivo 30, si
richiamò al particolare statuto dei ferrotranvieri e alla legge 300/ 1970. Nel
provvedimento di rimessione il pretore non ha preso posizione sulle
contrapposte argomentazioni specifiche del caso, limitandosi a riprodurre la
ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita; ha per contro spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 14 febbraio 1978,
in cui, richiamando il contenuto di atti d'intervento, spiegato in altri
procedimenti, ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione di
costituzionalità; conclusioni che l'Avvocatura generale dello Stato ha
confermato nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979;
x) ord. 11
giugno 1977 (n. 384 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 2 ottobre 1977 nella controversia, promossa da
Auletta Renato contro il Banco di Napoli con ricorso depositato il 9 giugno
1975, in cui chiese la ricostruzione della propria carriera con tutte le
conseguenze di carattere economico tenendo presente che il periodo lavorativo
espletato dal ricorrente va dal 3 luglio 1939 al 31 dicembre 1973 e il
riconoscimento del grado di contabile, conseguito già nel 1953 con il
conseguente sviluppo della carriera nel ruolo "A" sino al
pensionamento; domandò dichiararsi il Banco tenuto a corrispondergli gli
arretrati dal 3 aprile 1953 al 1964 sulla base dello stipendio come sopra
aggiornato; instò, tra l'altro, perché gli venissero riconosciute le aggiunte
speciali per campagne di guerra ai fini delle indennità aggiuntive di
buonuscita e fosse assoggettato a revisione il trattamento pensionistico. Il
Banco si costituì mediante memoria 14 giugno 1976, in cui chiese dichiararsi il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione ex art. 2946
c.c. di ogni diritto al riconoscimento della qualifica rivendicata, e la
prescrizione, ex art. 2948, n. 4 c.c., di ogni pretesa a differenze retributive
per essere i rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco assistiti da
stabilità. All'invito del pretore rivolto alle parti ad illustrare la eccezione
di prescrizione quinquennale, prestò ascolto il solo Auletta che, con note 14
maggio 1977, affermò risultare dalla documentazione che esso Auletta aveva più
volte richiesto il riconoscimento dei propri diritti: il pretore si é limitato
a riprodurre nel provvedimento di rimessione l'ordinanza 9 giugno 1975 senza
delibare le argomentazioni hinc inde prospettate.
Avanti la
Corte si é costituito il solo Banco con atto depositato il 14 settembre 1977,
in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e comunque manifestamente infondata
la questione di costituzionalità per non essere l'art. 2948, n. 4 c.c. in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; conclusioni illustrate nella
memoria 8 marzo 1979 e nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, cui
ha partecipato anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva spiegato
intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo, con l'atto
depositato il 31 ottobre 1977, dichiararsi infondata la questione di
costituzionalità.
2. - La ord.
12 gennaio 1976 (n. 292 ord. 1976), comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 9 giugno 1976, é stata resa dal pretore di Roma
nella controversia promossa da Borgia Giovanna contro la Soc. Autostrade con
ricorso, depositato il 14 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi il diritto
dell'attrice a percepire, in tutti i suoi elementi, anche prima del 1 gennaio
1963, la stessa retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi
sindacali per il personale maschile di età superiore agli anni 21 inquadrato
nella sua stessa categoria e classe e condannare conseguentemente la convenuta
al pagamento a favore di essa Borgia delle somme tutte che costituiscono la
differenza tra quanto dalla stessa percepito nel corso del rapporto di lavoro e
quanto avrebbe dovuto percepire per gli stessi titoli in relazione
all'accertamento, sollecitato con la prima domanda.
La convenuta,
costituitasi mediante memoria depositata il 24 giugno 1975, eccepì in via
preliminare la prescrizione estintiva quinquennale di eventuali e contestati
diritti maturati antecedentemente al 21 novembre 1969, in subordine sollevando
eccezione d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c., nel significato
assunto dopo la sentenza
n. 63 del 1966 della Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione.
Alla udienza
di comparizione il pretore fissò termine per la presentazione di note sulla
eccezione di prescrizione e le parti, sia pure in diverso modo, fruirono di
detto termine; il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1975, precisando
che la questione d'incostituzionalità era stata sollevata (non d'ufficio, ma)
dalla convenuta Autostrade.
Avanti la
Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -
Motivazioni e dispositivo delle venticinque ordinanze divergono sol per le
generalità delle parti delle controversie di lavoro e per ciò che la questione
di costituzionalità "dell'art. 2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63 del
1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione" é stata sollevata d'ufficio dal giudice a quo,
ad esclusione della controversia, promossa da Borgia Giovanna, nella quale la
ha prospettata la convenuta Soc. Autostrade (n. 292 ord. 1976). Per cui la
riunione dei venticinque procedimenti - stante l'identità della prospettazione
s'impone.
2. - Nella
ordinanza 9 giugno 1975 e nelle ventiquattro ordinanze successive il pretore di
Roma, richiamate le sent. 63/1976, 143/1969, 86/1971 e 174/1972 di
questa Corte, reputa che la pronunzia, da ultimo menzionata, se intesa a
determinare la reviviscenza in parte qua di norma espunta dall'ordinamento per
effetto della sent.
63/1966, incontrerebbe ostacolo nell'art. 134 Cost., e ne inferisce la
permanente vigenza del precetto della non decorrenza della prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di tutti i rapporti di lavoro
privato. Inoltre le sopravvenute leggi 604/ 1966 e 300/1970, con limitare la
esperibilità dei licenziamenti, provocano, sempre a giudizio del pretore, la
sostanziale parificazione, in punto a stabilità, dei rapporti di lavoro privato
e dei rapporti di lavoro pubblico. "La distinzione introdotta, pertanto,
in tema di decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro con
la decisione n.
63/1966 di incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c. limitatamente al
rapporto privato - argomenta il giudice a quo - ha creato una ingiusta
sperequazione ed una manifesta disparità di trattamento, non meno
ingiustificata tra le due categorie di cittadini: i lavoratori privati e quelli
pubblici, che si trovano in identica situazione per quanto concerne la
disciplina giuridica del rispettivo rapporto di lavoro.
"Tale
manifesta disparità di trattamento sul piano sostanziale si traduce sul piano
processuale in una palese violazione del diritto di difesa del pubblico
impiegato nei confronti del lavoratore privato. Mentre infatti quest'ultimo
potrà azionare senza limiti di tempo il proprio credito retributivo, attesa
l'attuale imprescrittibilità del relativo diritto nel corso del rapporto di
lavoro, il pubblico dipendente potrà far valere in giudizio il suo diritto
soltanto nei limiti della prescrizione, attesa nei suoi confronti la normale
decorrenza della prescrizione estintiva anche in costanza del rapporto".
"La
posizione di privilegio riconosciuta al dipendente privato rispetto a quello
pubblico, in seguito al disposto dell'art. 2948, n. 4 c.c. nel testo modificato
dalla decisione
n. 63/ 66 di codesta Corte, appare pertanto sospetta di
incostituzionalità".
Tali i tratti
salienti della ordinanza 9 giugno 1975.
Orbene, posto
che il pretore, sulle tracce della sent. 174/ 1972
di questa Corte, ha istituito equipollenza tra l'art. 3 legge 604/1966 e l'art.
129 d.P.R. 3/1957 in tema di scioglimento del rapporto e tra il procedimento
inteso a piegare l'inottemperanza della p. A. al provvedimento risolutivo del
rapporto d'impiego dichiarato illegittimo e l'art. 18 legge 300/ 1970,
sarebbesi dovuto verificare se ai rapporti dedotti in giudizio, si applicassero
gli artt.3 legge 604/1966 e 18 legge 300/ 1970; indagine che il pretore non ha
svolto neppure nella controversia Miragoli- S.A.S. in cui il datore di lavoro
si era richiamato alle dimensioni quantitative della propria impresa, tenute
d'occhio dall'art. 35 legge 300/1970.
Inoltre, il
pretore ha sotteso le eccezioni preliminari di prescrizione, sollevate dai
datori di lavoro, al comune esponente della prescrizione quinquennale, senza
tener conto delle obiezioni, che, indipendentemente dal coordinamento tra le
sentenze di questa Corte, erano state opposte dai lavoratori ricorrenti, e,
ancor meno, di ciò che nella più parte delle controversie si prospettavano
rivendicazioni di qualifica e riconoscimenti di mansioni superiori o diverse,
rispetto alle quali il pretore non si é fatto minimamente carico dei
regolamenti e della disciplina collettiva, prospettati dai datori di lavoro e
oppugnati dai lavoratori, né dell'art. 13 legge 300/1970; contestazioni che in
qualche caso hanno indotto datori di lavoro ad invocare la prescrizione
decennale in regime di concorso elettivo o in opposto modo successivo con la
prescrizione quinquennale; prescrizione quinquennale alla cui eccezione qualche
lavoratore, pur muovendo in via d'ipotesi dalla data di entrata in vigore della
legge 300/1970, aveva opposto la efficacia interruttiva del deposito del
ricorso nella cancelleria della Pretura (circostanza che, indipendentemente
dalla allegazione degli attori, emergeva dalla lettura di non pochi fascicoli
di causa), nonché la tardività della eccezione stessa, sollevata in spreto
della legge 533/1973 sul rito speciale del lavoro; prescrizione quinquennale,
preliminarmente alla quale qualche datore di lavoro aveva postulato altra
eccezione, il cui esame doveva essere svolto in via preventiva (ad es.,
transazione in sede sindacale anteriore alla instaurazione della controversia).
La
constatazione della mancata verifica, che in ogni controversia s'impone ed é purtroppo
mancata, dell'applicabilità della legge 300/1970, pur se non si considerino,
come per contro si deve, le peculiarità delle singole controversie, soltanto
alcune delle quali si sono segnalate, non vuole suonare accettazione o
reiezione da parte di questa Corte del presupposto, ad un tempo normativo e
fattistico, su cui la prospettazione del pretore si basa, ma persegue l'unico
scopo di giustificare la restituzione degli atti di tutti i procedimenti al
pretore onde proceda, ex actis, alla valutazione di rilevanza della
questione pur in tali sensi prospettata; valutazione, nel compiere la quale
sarà d'uopo scrutinare se a far valere la diversità di trattamento, tra
lavoratori privati e lavoratori pubblici, siano legittimati quelli o, come
sembrano suggerire non pochi precetti della Costituzione, questi (il quale
dubbio non é univocamente sciolto nella ordinanza 9 giugno 1975 se per un verso
si lamenta l'attentato al diritto di difesa perpetrato in danno dei lavoratori
del settore pubblico, e per altro verso si denuncia l'eccessivo favore, di cui
sarebbero gratificati i lavoratori del settore privato) e, ancor più a monte,
se i termini della disuguaglianza siano da identificarsi nel settore pubblico o
nel settore privato ovvero se, come han posto in rilievo accreditate correnti
dottrinali e giurisprudenziali, punti di emersione delle quali si colgono in
alcune disposizioni delle leggi 604/1966 e 300/1970, si impongono più
articolate categorie; il tutto / si ripete - con riferimento alla singola
controversia di lavoro e senza indulgere ad inutili astrazioni. Giudizio,
delibatorio sì ma puntuale che potrebbe convincere, é ovvio, il pretore a
pronunciarsi sul merito di alcune controversie senza sollevare la presente o
altra questione di costituzionalità, correlata a diversi parametri.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
venticinque procedimenti, ordina la restituzione degli atti alla Pretura di
Roma, sezione lavoro, che, con le ordinanze indicate in motivazione, aveva
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'articolo 2948, n. 4 c.c., così come modificato per effetto della sentenza 10 giugno
1966, n. 63 della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 giugno 1979.