ORDINANZA N.78
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
2948, n. 4, cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 63 del 1o giugno
1966, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1978 dal Pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Traini Lidia e la R.A.I., iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979.
Visto l'atto di costituzione di Traini Lidia;
udito nella camera di
consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ricorso notificato
l'8 marzo 1977 Traini Lidia chiese al Pretore di Roma dichiararsi che per il
periodo di tre anni dalla data del 27 gennaio 1951 e comunque ininterrottamente
per un periodo superiore a sei mesi a partire da tale data, aveva svolto
mansioni di categoria impiegati come da art. 5 del C.N.L.
18 aprile 1948 e che le fosse riconosciuto, a far tempo dallo stesso 27 gennaio
1951 e al più tardi dal compimento del sesto mese successivo, il diritto di
ricevere retribuzione e di svolgere mansioni adeguate con la conseguente
condanna della convenuta R.A.I. al pagamento delle retribuzioni anche per
prestazioni straordinarie e comprese le indennità di fine rapporto, e al
risarcimento dei danni, e, in subordine, dichiararsi di categoria B (fascia
retributiva n. 11) le mansioni da essa Traini svolte con le conseguenziali
pronunce di ordine patrimoniale; che, con memoria depositata il 27 aprile 1978,
la R.A.I. eccepì
in via preliminare la prescrizione del diritto dell'attrice al superiore
inquadramento per il periodo precedente ad un decennio dalla notifica del
ricorso e dei erediti per differenze retributive per il periodo precedente ad
un quinquennio dalla data di notifica del ricorso, e chiese nel merito il
rigetto della domanda attrice; che con ordinanza 7 ottobre 1978, regolarmente
notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo
1979 (n. 680 reg. ord. 1978), l'adito Pretore ha
sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata la questione di
legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. così come
< modificato dalla decisione n. 63 del 1o giugno
1966 della Corte costituzionale >, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., sotto il profilo della minor tutela che spetterebbe al dipendente
pubblico a paragone del lavoratore privato, decorrendo nel primo caso, e non
nell'altro, la prescrizione durante il rapporto di lavoro;
che avanti la Corte si è costituita la Traini con memoria
depositata il 6 dicembre 1978,
in cui ha opposto in via preliminare la irrilevanza
della questione di costituzionalità per ciò che la violazione del principio di
uguaglianza potrebbe essere se mai denunciata da impiegati pubblici, e, in
ipotesi, la infondatezza in riferimento sia all'art. 3 sia all'art. 24 della
Costituzione;
considerato che il Pretore, in non diversa guisa di quel che
ha giudicato con non poche ordinanze rese negli anni 1975 a 1978, sulle quali
pronunciando questa Corte gli ha restituito gli atti con ordinanza n.
51/1979, non ha sotto alcun profilo valutato la rilevanza della questione
sollevata d'ufficio: non ha invero verificato se alla R.A.I. riescano
applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la legge n. 300/70, e se la
violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da lavoratore
che non dipenda da ente pubblico, né si è fatto, tra l'altro, carico della
eccezione di prescrizione decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., né, infine, ha saggiato quale sia il grado di
stabilità del rapporto tra la
Traini e la R.A.I.;
che, quindi, s'impone la restituzione degli atti al
Pretore perchè svolga il giudizio di rilevanza, che non ha minimamente
effettuato, e valuti la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità anche alla stregua delle sentenze n. 40
a n. 44/1979
e delle ordinanze
n. 51 e n. 52/1979
di questa Corte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.