Ordinanza n.78 del 1980

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.78

 

ANNO 1980

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori giudici

 

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

 

Dott. Giulio GIONFRIDA

 

Prof. Edoardo VOLTERRA

 

Prof. Guido ASTUTI

 

Dott. Michele ROSSANO

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Leopoldo ELIA

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Antonio LA PERGOLA

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1° giugno 1966, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Traini Lidia e la R.A.I., iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979. Visto l'atto di costituzione di Traini Lidia;

 

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto che con ricorso notificato l'8 marzo 1977 Traini Lidia chiese al Pretore di Roma dichiararsi che per il periodo di tre anni dalla data del 27 gennaio 1951 e comunque ininterrottamente per un periodo superiore a sei mesi a partire da tale data, aveva svolto mansioni di categoria impiegati come da art. 5 del C.N.L. 18 aprile 1948 e che le fosse riconosciuto, a far tempo dallo stesso 27 gennaio 1951 e al più tardi dal compimento del sesto mese successivo, il diritto di ricevere retribuzione e di svolgere mansioni adeguate con la conseguente condanna della convenuta R.A.I. al pagamento delle retribuzioni anche per prestazioni straordinarie e comprese le indennità di fine rapporto, e al risarcimento dei danni, e, in subordine, dichiararsi di categoria B (fascia retributiva n. 11) le mansioni da essa Traini svolte con le conseguenziali pronunce di ordine patrimoniale; che, con memoria depositata il 27 aprile 1978, la R.A.I. eccepì in via preliminare la prescrizione del diritto dell'attrice al superiore inquadramento per il periodo precedente ad un decennio dalla notifica del ricorso e dei erediti per differenze retributive per il periodo precedente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso, e chiese nel merito il rigetto della domanda attrice; che con ordinanza 7 ottobre 1978, regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo 1979 (n. 680 reg. ord. 1978), l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. così come < modificato dalla decisione n. 63 del 1° giugno 1966 della Corte costituzionale >, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della minor tutela che spetterebbe al dipendente pubblico a paragone del lavoratore privato, decorrendo nel primo caso, e non nell'altro, la prescrizione durante il rapporto di lavoro;

 

che avanti la Corte si è costituita la Traini con memoria depositata il 6 dicembre 1978, in cui ha opposto in via preliminare la irrilevanza della questione di costituzionalità per ciò che la violazione del principio di uguaglianza potrebbe essere se mai denunciata da impiegati pubblici, e, in ipotesi, la infondatezza in riferimento sia all'art. 3 sia all'art. 24 della Costituzione;

 

considerato che il Pretore, in non diversa guisa di quel che ha giudicato con non poche ordinanze rese negli anni 1975 a 1978, sulle quali pronunciando questa Corte gli ha restituito gli atti con ordinanza n. 51/1979, non ha sotto alcun profilo valutato la rilevanza della questione sollevata d'ufficio: non ha invero verificato se alla R.A.I. riescano applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la legge n. 300/70, e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da lavoratore che non dipenda da ente pubblico, né si è fatto, tra l'altro, carico della eccezione di prescrizione decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., né, infine, ha saggiato quale sia il grado di stabilità del rapporto tra la Traini e la R.A.I.;

 

che, quindi, s'impone la restituzione degli atti al Pretore perchè svolga il giudizio di rilevanza, che non ha minimamente effettuato, e valuti la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità anche alla stregua delle sentenze n. 40 a n. 44/1979 e delle ordinanze n. 51 e n. 52/1979

 di questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.

 

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

 

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20/05/80.