SENTENZA N. 33
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Poletti Nella e l'INPS iscritta al n. 641 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;
Visto gli atti di costituzione di Poletti Nella e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'INPS e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, esponeva i precedenti della vicenda nella seguente guisa.
Con ricorso in data 23 aprile 1979 Poletti Nella espose testualmente al
Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro: "Il 19 ottobre 1977
Poletti Nella presentava alla sede di Parma dell'INPS domanda di pensione di
vecchiaia. L'INPS respingeva l'istanza deducendo la carenza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione necessari e, in particolare, deducendo versati
n.137 contributi settimanali nella A.G.O. in luogo dei 780 di legge. Avverso il
provvedimento ricorreva in 1a e 2a istanza il Patronato ACLI di Parma, in
possesso di mandato di assistenza, chiedendo in particolare per
1.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 (notificata l'11 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 21 novembre 1979 e iscritta al n. 641 R.O. 1979) sul ricorso in data 23 aprile 1979 con il quale Poletti Nella aveva chiesto condannare l'INPS a liquidarle la pensione supplementare stabilita, l'adìto Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del dedotto art. 5 nella parte in cui non estende il previsto diritto alla "pensione supplementare", in base ai contributi versati e accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto ad una "pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne comporti l'esclusione o l'esonero".
1.3. - Avanti
2.1. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 13 gennaio 1987, la difesa della Poletti ha riprodotto, nella memoria depositata l'11 dicembre 1986, il testo delle deduzioni depositate il 19 settembre 1979, e la difesa dell'INPS nella memoria depositata il 24 dicembre 1986 non si é limitata a riprodurre le precedenti deduzioni ma ha svolto ulteriori considerazioni.
2.2. - All'udienza pubblica del 13 gennaio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato l'avv. Vario per l'INPS e l'avv. Stato Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità é l'art. 5 il cui comma 3 é stato sostituito in virtù dell'art.12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - l. 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti) nella parte in cui non estende il diritto alla pensione complementare in base ai contributi versati o accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli assicurati che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria...o che ne comporti l'esclusione o l'esonero". La norma denunciata istituirebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., una irragionevole disparità di trattamento, in ordine al diritto alla pensione supplementare, tra i titolari di pensione a carico di un trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria e gli assicurati che non percepiscano una pensione autonoma a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'insufficienza dei contributi versati, negherebbe a questi ultimi ogni tutela previdenziale, in violazione dell'art. 38 Cost., e toglierebbe qualsiasi rilievo e valore ai contributi da essi versati in contrasto con quanto previsto dall'art. 36 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 5, con escludere il diritto
dell'assicurato alla "pensione supplementare" (ed a qualsiasi
prestazione previdenziale), che gli sarebbe spettata in base ai contributi
versati e accreditati, violerebbe l'art. 36 che assicura al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e l'art. 38
relativo ai mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato in quanto,
anche in un sistema mutualistico e di solidarietà quale é quello dell'INPS, il
legislatore non può non tenere conto delle contribuzioni dei prestatori d'opera
e, peraltro, non sembra razionale che al pensionato venga tolto quel che gli
sarebbe spettato per effetto dei contributi versati (in tali sensi ha
richiamato il Pretore
3.2. - Successivamente alla data della ordinanza di rimessione (4 giugno
1979), l'art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) l. 23 aprile
1981, n.155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti
in materia previdenziale e pensionistica) ha statuito che: A) le pensioni
supplementari da liquidare ai sensi dell'art.
L'art. 3 (Norme in materia pensionistica) l. 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) dispone che per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti é costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 scritture di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
4.1. - Poiché l'eccezione d'inammissibilità della questione per
irrilevanza, sollevata dalla difesa erariale che non vi ha insistito nella
trattazione orale, non riceve riscontro dagli atti pervenuti in questa sede,
nulla si oppone a che
La questione non é fondata.
All'iscritto al regime comune spetta il diritto alle prestazioni per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria prevista dagli artt. 66 ss. e
73 ss. r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, con le modificazioni apportate con gli
artt.
In riferimento alla iscrizione o non iscrizione alle forme di previdenza
obbligatoria diverse dalla assicurazione generale, l'iscrizione dell'interessato
ad altri trattamenti obbligatori di previdenza esclusivi, esonerativi o
sostitutivi - ai fini del diritto alla pensione e alla determinazione della
misura della stessa - costituisce condizione preclusiva all'accredito della
contribuzione figurativa per i periodi di cui all'art.
Dal complesso normativo passato in rassegna emerge la direttiva dal legislatore indirizzata a prevedere e garantire il diritto degli interessati alla tutela previdenziale secondo un criterio di ragionevolezza che giustifica il trattamento differenziato.
Il principio della corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali non si appalesa violato, dal momento che i contributi assicurativi versati ed accreditati possono aver dato e potranno in seguito dare accesso ad altre forme di tutela previdenziale di natura economica o sanitaria.
É infine costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973), della quale si avverte riscontro nella giurisprudenza del Giudice cui compete la funzione di filachia delle norme sotto ordinate, il principio che la estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualità.
In conclusione, non solo l'art. 3, per attentare al quale necessita identità di posizioni diversamente disciplinate, ma anche gli artt. 36 e 38 si appalesano rispettati.
5.1. - É riservato al giudice a quo il compito di verificare se e nei limiti in cui alle successive vicende del caso concreto riescano applicabili le disposizioni normative posteriores in tempore all'art. 5 impugnato, che sono state passate in rassegna (supra 3.2.).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (in parte novellato dall'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 480) l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., con ordinanza 4 giugno 1979 del Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro (n. 641 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE