SENTENZA N. 33
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni), e dell'art.25 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1971 dalla Corte d'appello di Potenza
nel procedimento civile vertente tra Romanelli Maria
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di Potenza
nel procedimento civile vertente tra Lia Serafina e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 149 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del
27 giugno 1973;
3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Lillini
Orsola e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
4) ordinanza emessa il 10 gennaio 1974 dalla Corte suprema di cassazione
- sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra Ercolani
Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.203 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19
giugno 1974;
5) ordinanze emesse il 29 gennaio 1974 dal pretore di Pescara nei
procedimenti civili vertenti tra Micaroni Teresa, Di
Girolamo Anna e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritte ai nn. 257 e 258 del
registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 4 settembre 1974;
6) ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Lamberti
Anna ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
284 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Ercolani
Maria e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974
il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Franco Agostini,
per Ercolani Maria, e l'avvocato Giovanni Battista
Rossi Doria, per l'INPS.
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento civile iniziato nei confronti dell'INPS da Maria Romanelli, vedova di un coltivatore diretto, per ottenere
la pensione di riversibilità, negatale per il difetto
del requisito dell'inabilità,
Premesso che il diritto alla riversibilità
della pensione dei lavoratori dipendenti non sarebbe soggetto ad una tale
limitazione, eliminata per gli stessi lavoratori dei campi dalla successiva
legge n. 153 del 1969, solo per decessi posteriori alla sua entrata in vigore,
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito soltanto l'INPS, la
cui difesa, pur chiedendo che si provveda come di giustizia, prospetta, per
entrambe le questioni, l'infondatezza e, per quella dell'art.25
della legge del 1969, pure l'irrilevanza.
Al riguardo, osserva che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori
autonomi dei campi riguarderebbe solo la pensione diretta, e non anche quella
di riversibilità, che sarebbe incompatibile con la
stessa struttura della legge, per cui ogni componente
della famiglia coltivatrice, iscritto all'assicurazione, é direttamente
destinatario della garanzia previdenziale.
Infatti, il primo comma dell'art. 18 della legge del 1957 limiterebbe
l'assicurazione obbligatoria dei rurali soltanto all'invalidità e vecchiaia. Il
successivo comma, oggetto della censura, derogherebbe al principio generale
dell'esclusione della assicurazione relativa alla pensione indiretta e la
concederebbe alla vedova inabile, in quanto questa, come tale, pur facendo
parte dell'azienda familiare, non potrebbe conseguire l'iscrizione personale
nell'assicurazione e la tutela assicurativa diretta.
Sulla questione, attinente all'art. 25 della legge del 1969, che, per i
decessi anteriori alla sua entrata in vigore, si rifà alla precedente
disciplina dettata dall'altra norma denunziata, la difesa dell'Istituto ne
prospetta l'irrilevanza, assumendo che per la definizione del giudizio a quo
sarebbe sufficiente decidere sulla legittimità di quest'ultima norma; e, in
subordine, ne sostiene l'infondatezza.
2. - Le medesime questioni sono state sollevate:
- con ordinanza 6 febbraio 1973 dalla stessa Corte di appello di Potenza,
in un procedimento iniziato da Lia Serafina nei confronti dell'INPS, che
dinanzi a questa Corte si é costituito, concludendo per l'infondatezza;
- con ordinanza 26 aprile 1974 dal tribunale di Modena (giudice del
lavoro) nei procedimenti riuniti, iniziati da Anna Lamberti
ed altri, senza costituzione di parti in questa sede.
3. - Una questione parzialmente diversa - sempre in
riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153
del 1969, "nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore diretto deceduto
dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge non era titolare di
pensione ovvero era titolare di pensione con decorrenza 1 gennaio 1970 o
successiva e non se con decorrenza anteriore", é stata promossa, con due
ordinanze del 29 gennaio 1974, dal pretore di Pescara, il quale profila la
disparità di trattamento di due situazioni obiettive identiche.
Nessuno si é costituito nel giudizio dinanzi a
questa Corte.
4. - Nel corso di un procedimento civile iniziato al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità
in favore dei minori Luciano e Giancarlo Menichelli, orfani di un mezzadro, il giudice del lavoro
presso il tribunale di Macerata, con ordinanza 30 gennaio
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito soltanto l'INPS, la
cui difesa, pur chiedendo anche qui che si provveda come di giustizia,
prospetta l'infondatezza della questione.
Al riguardo sostiene la legittima discrezionalità del legislatore di graduare
nel tempo l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione.
5. -
Nel presente giudizio si é costituita soltanto la parte privata, la cui
difesa ha fatto proprie, in sostanza, le argomentazioni del giudice a quo ed ha
poi depositato memoria nella quale insiste sul carattere discriminatorio non
solo del denunziato art. 18 della legge n. 1047 del 1957, ma anche dell'art. 25
della legge n. 153 del 1969.
Considerato in diritto
1. - Le sette ordinanze di rimessione
sollevano, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni aventi oggetto identico od analogo e, pertanto, i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. -
La disposizione censurata ha tuttora efficacia, essendo stata mantenuta
ferma dalla successiva legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decessi
anteriori all'entrata in vigore di questa.
La questione é fondata.
É innegabile che ogni componente della famiglia aziendale, fruendo di una
propria posizione assicurativa, debba avere lo stesso trattamento
previdenziale, indipendentemente dalla sua posizione, come lavoratore,
nell'azienda, e che, in caso di decesso del lavoratore autonomo, i suoi
superstiti debbano essere assistiti dalla medesima tutela assicurativa, ferme
le altre condizioni di legge.
La norma denunziata, al contrario, escludendo dalla tutela i superstiti
di un lavoratore deceduto, facente parte della famiglia aziendale, solo perché
questi non ne era il capo, effettua una ingiusta
discriminazione ed arbitrariamente preclude ai superstiti la pensione di riversibilità.
La norma deve, pertanto, essere dichiarata illegittima.
3. - L'equiparazione che da tale dichiarazione di illegittimità consegue
tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri
lavoratori della stessa azienda risolve la questione, proposta dal giudice del
lavoro del tribunale di Macerata, circa l'art. 18 della legge del 1957, per
quanto attiene al differente trattamento tra gli orfani del capo famiglia e
degli altri lavoratori dell'azienda familiare.
L'art. 25 della legge n. 153 del 1969, nel quadro di una
estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre
categorie di lavoratori, ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla
sua entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina. Anche
tale norma é stata censurata dallo stesso giudice di Macerata per violazione
del principio di eguaglianza.
Per altro, la questione é da ritenersi infondata, alla stregua dei
principi affermati con sentenza n. 128
del 1973 da questa Corte: trattasi anche qui di una scelta di politica
legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela con una gradualità
di passaggio, richiesta dalle disponibilità finanziarie (vedi anche la recente
legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del d.l. 2 marzo 1974, n. 30).
4. - In base allo stesso criterio é da ritenere infondata la questione di
legittimità, promossa dal pretore di Pescara, dell'art. 25,
primo comma, della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui riconosce
il trattamento di riversibilità alla vedova del
coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il
coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o
successiva.
5. -
La questione é infondata.
Invero, la differenza di disciplina della pensione alla vedova del
lavoratore dipendente rispetto a quella del lavoratore agricolo autonomo trova
la sua ragione nel fatto che la seconda, in quanto contribuisce col suo lavoro
all'azienda familiare, ha una sua propria tutela
assicurativa e previdenziale.
Era consona al sistema normativo in cui si collocava la disposizione del
Non era irrazionale e non comportava alcuna violazione del principio di
eguaglianza il fatto che, solo nel caso in cui ricorresse il requisito della
inabilità, la vedova del lavoratore autonomo dei campi, non essendo più
inserita nell'azienda familiare, fosse priva di una tutela assicurativa
autonoma e dovesse, pertanto, conseguire solo in tal caso la pensione di riversibilità.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il
diritto alla pensione di riversibilità ai superstiti
(vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i
superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nonché
dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Potenza, dai giudici del lavoro dei tribunali di Modena e di
Macerata e dal pretore di Pescara con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.