SENTENZA
N. 30
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 6 febbraio 1974 dal pretore di Trani nel procedimento civile vertente
tra Maralfa Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta
al n. 164 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974;
2) ordinanza
emessa il 3 aprile 1974 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra De Corato Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza
emessa il 4 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Grenzi Nives e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
4) ordinanza
emessa il 9 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Cosenza nel
procedimento civile vertente tra Gualtieri Raffaele e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre
1974.
Visti gli
atti di costituzione di De Corato Giuseppe, di Grenzi Nives e dell'INPS;
udito
nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per De Corato Giuseppe, l'avv. Giuseppe Fabbrici, per Grenzi
Nives, e l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento civile promosso da Maralfa Giuseppe, pensionato
dell'INPS che svolge lavoro subordinato retribuito alle dipendenze dello Stato,
avverso l'INPS per ottenere il rimborso della ritenuta a suo carico operata in
base al parziale divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, il pretore di
Trani ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del
primo comma dello art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento al
principio costituzionale d'eguaglianza.
Osserva il
giudice a quo che il divieto parziale di cumulo tra pensione dell'INPS e altra
retribuzione per lavoro subordinato, contrasta con l'art. 3 della Costituzione,
atteso che esso non opera nei confronti dei pensionati dello Stato, di quelli
di altri enti pubblici, e degli stessi pensionati a carico dei fondi speciali
amministrati dall'INPS.
Si é
costituito in giudizio l'Istituto nazionale di previdenza sociale,
rappresentato e difeso dagli avvocati G. B. Rossi Doria e Giulio Abati, con
atto di deduzioni depositato il 24 giugno 1974, chiedendo che venga dichiarata
l'infondatezza della questione proposta.
La difesa
dell'Istituto osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del
1969, ha incidentalmente dato atto della ragionevolezza della norma ora
impugnata, rilevando che essa "non toglie al pensionato più di quanto gli
sarebbe approssimativamente spettato per effetto dei contributi versati".
Tale osservazione va considerata nell'ambito delle altre argomentazioni svolte,
che hanno posto in luce la legittimità di una riduzione della pensione, senza
violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione essendo ridotta l'esigenza
previdenziale cui la pensione assolve per colui che continua a lavorare dopo il
pensionamento. La Corte inoltre ha riconosciuto la diversa condizione
soggettiva ed oggettiva delle varie categorie di pensionati, dando atto che
"le discriminazioni lamentate dalle ordinanze sono necessarie per evitare
un livellamento generale che sarebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli
motivi che consentono di far un trattamento differenziato". Il
legislatore, pertanto, oltre a stabilire regole adeguatamente diverse nella
normativa del 1969, ha successivamente escluso dal divieto di cumulo gli
addetti ai servizi domestici in relazione alla loro particolare condizione
(artt. 23 quater e quinquies d.l. 30 giugno 1972, n. 267, cvt. in
legge 11 agosto 1972, n. 485).
In
definitiva, secondo la difesa dell'INPS, la denunciata differenza di
trattamento tra le varie categorie di pensionati, é giustificata
dall'eccezionalità di una ripresa lavorativa per i dipendenti dello Stato, di
altri enti o per i minatori e ferrotramvieri (gestioni speciali INPS), a
cagione dell'età di collocamento in pensione o della gravosità delle condizioni
di lavoro.
2. - Nel
corso di un procedimento promosso da Giuseppe De Corato, pensionato dell'INPS,
nominato Consigliere della Corte dei conti, avverso l'INPS per ottenere il
rimborso della ritenuta giornaliera di lire 17.445, operata ai sensi dell'art.
20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabilisce il divieto parziale di
cumulo tra pensioni e stipendi, il pretore di Roma ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale della suddetta norma, per contrasto
con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che la violazione del principio d'eguaglianza risulterebbe
dalla sperequazione tra le diverse categorie di pensionati - alcune soggette
alla norma in questione ed altre no - e poi tra i pensionati che svolgono
attività di lavoro subordinato e quelli che esplicano attività professionali,
commerciali o di lavoro autonomo, in relazione ai quali non opera il denunciato
divieto.
Inoltre la
norma denunciata contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali nella
parte in cui fissa in lire 100.000 il limite massimo della pensione cumulabile
con la retribuzione, anche nell'ipotesi in cui tale somma sia inferiore alla
rendita risultante dai contributi effettivamente versati.
Si é
costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati G. B.
Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto di deduzioni depositato il 9 luglio 1974,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni sollevate.
La difesa
dell'Istituto svolge, a favore della legittimità della norma impugnata, le
stesse argomentazioni fatte valere nel procedimento introdotto con ordinanza
dal pretore di Trani, aggiungendo che il legislatore ha rispettato il principio
della proporzionalità tra anzianità assicurativa contributiva e misura del
trattamento pensionistico cumulabile.
Si é
costituito in giudizio il De Corato, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Giuseppe Guarino, con atto depositato il 9 luglio 1974, chiedendo una pronuncia
di illegittimità della norma denunciata.
Osserva la
difesa del De Corato che il sistema vigente, introducendo il divieto parziale
di cumulo in danno di soli pensionati che si dedicano ad attività di lavoro
subordinato, senza nulla disporre in ordine a quegli altri pensionati che
svolgono attività professionali, commerciali, o godono di altri redditi,
contrasterebbe con il principio di eguaglianza e con il sistema delle norme
costituzionali di tutela del lavoro.
La norma
impugnata, nella parte in cui fissa in lire 100.000 mensili il limite della
cumulabilità della pensione con la retribuzione, contrasterebbe inoltre con gli
stessi principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del
1969. In tale decisione é stato infatti precisato che "il legislatore
non può - senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il
sistema pensionistico - non tener conto delle contribuzioni dei prestatori
d'opera". Ora la presunzione di ragionevolezza nella fissazione generale
del suddetto importo si manifesterebbe errata quando l'ammontare dei contributi
versati dia luogo ad una rendita superiore a detto limite, costituendo un
intangibile salario differito per effetto di una sorta di risparmio forzoso.
3. - Nel
corso di un procedimento promosso da Grenzi Nives contro l'INPS, il giudice del
lavoro del tribunale di Bologna ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che la norma impugnata viola il principio di eguaglianza
per la disparità di trattamento posta in essere tra le varie categorie di
pensionati, mentre conservando almeno in parte, il divieto di cumulo,
contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Si é
costituita in giudizio l'avv. Grenzi Nives, rappresentata e difesa dall'avv.
Franco Mariani, con atto di deduzioni depositato il 15 luglio 1974, chiedendo
dichiararsi l'illegittimità della norma denunciata.
La difesa
della parte privata, premesse alcune indicazioni sull'evoluzione legislativa
del cumulo tra pensione e stipendio, osserva che la disposizione impugnata
contrasta con i principi costituzionali perché il divieto di cumulo é
illegittimo in sé e per sé, e non per la misura in cui opera. Ciò risulterebbe
dalla disparità di trattamento tra le varie categorie di pensionati, dal fatto
che il divieto colpisce solo i pensionati che prestino attività lavorativa
subordinata, e dal rilievo che il legislatore del 1969 mantenne, sia pure in
parte, il divieto di cumulo per mere considerazioni finanziarie, ignorando che
la pensione di vecchiaia, raggiunto il limite di età, costituisce un diritto
soggettivo perfetto.
4. - Nel
corso di un procedimento promosso da Gualtieri Raffaele, pensionato e
dipendente dell'INPS, avverso lo stesso INPS, il giudice del lavoro presso il
tribunale di Cosenza ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui dispone che non sono cumulabili con la retribuzione, nella misura del 50
per cento del loro importo, le quote eccedenti il trattamento minimo delle
pensioni di vecchiaia, per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della
Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che la norma impugnata creerebbe un trattamento differenziato tra
varie categorie di pensionati, porrebbe un'alternativa tra diritto al lavoro e
diritto alla pensione già maturato ed acquisito, diminuendo anche la
retribuzione per ragioni del tutto estranee alla quantità e qualità del lavoro
prestato. Il divieto di cumulo inoltre, anche se parziale, impedirebbe al
pensionato di godere di quella parte del trattamento pensionistico che é
diretto frutto di contributi versati da lui o dal suo datore di lavoro, e che
costituirebbe, in definitiva, una retribuzione differita; contrasterebbe anche
con il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela di esso in tutte le sue
forme (artt. 4 e 35 Cost.).
Si é
costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati G. B.
Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto depositato il 23 settembre 1974, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione prospettata.
Osserva la
difesa dell'Istituto che poiché le prestazioni previdenziali sono concesse per
sopperire a particolari stati di bisogno, la retribuzione conseguita in
costanza di lavoro viene a limitare l'esigenza previdenziale consentendo una
riduzione del trattamento pensionistico o una particolare disciplina
differenziata in relazione a situazioni degne di speciale considerazione
(sentenze della Corte n. 105 del 1963
e n. 155 del
1969). La tutela apprestata dall'art. 38 della Costituzione non potrebbe
essere invocata nel caso di specie, trattandosi di un impiegato che ha diritto
a rimanere in servizio effettivo fino al compimento del 65 anno di età, per
conseguire il massimo della pensione, anche se già é titolare di una pensione
di vecchiaia in base alla legislazione vigente.
Né si avrebbe
la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, atteso che la
stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza del 1969,
ha escluso che possa "costituire ostacolo effettivo all'attività (di
lavoro) la circostanza che il pensionato non possa godere per intero di due
diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico".
Infine il
sistema impugnato avrebbe rispettato quel criterio di proporzionalità tra la
contribuzione e la misura del trattamento pensionistico, la cui inosservanza
avrebbe determinato l'illegittimità della norma impugnata.
In una
successiva memoria la difesa di Nives Grenzi ha illustrato ulteriormente la
propria tesi, richiamandosi anche a precedenti decisioni di questa Corte (sentenze nn. 65
e 112 del 1963,
34 del 1960).
Alla pubblica
udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Attesa
l'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di altre, i relativi
giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte
costituzionale deve decidere se l'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 -
nella parte in cui vieta il cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato
delle quote di pensione di vecchiaia eccedenti il trattamento minimo, nella
misura del 50 per cento del loro ammontare e con il massimale di lire 100.000
mensili - contrasti o meno con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione
per i dubbi: a) che la retribuzione sia diminuita per ragioni estranee alla
quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.); b) che sia posta
un'alternativa tra diritto alla pensione e diritto al lavoro (artt. 4 e 35
Cost.); c) che si verifichi un'illegittima disparità di trattamento nei
confronti dei pensionati esclusi dal divieto di cumulo (già dipendenti dello
Stato, di Enti pubblici, ed altri a carico delle gestioni speciali dell'INPS o,
comunque, esplicanti attività professionali o commerciali); d) che sia impedito
il pieno godimento del diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in
caso di vecchiaia (art. 38 Cost.); e) che sia sacrificato un diritto
intangibile del lavoratore, nell'ipotesi in cui l'importo di centomila lire
mensili sia inferiore alla rendita risultante dai contributi effettivamente
versati (artt. 3 e 36 Cost.).
3. - Le
questioni non sono fondate.
Va
innanzitutto rilevato che la retribuzione non subisce, in realtà, alcuna
riduzione per effetto dell'impugnato parziale divieto di cumulo. Questo
colpisce oggettivamente la pensione, determinando una riduzione, anche se il
legislatore, a fini di semplificazione contabile, ha creato un meccanismo per
effetto del quale la pensione viene corrisposta per intero mentre la
retribuzione viene decurtata di una trattenuta corrispondente alla quota di
pensione non cumulabile. Il datore di lavoro restituisce all'INPS la trattenuta
operata, e l'Istituto viene così compensato di quanto avrebbe diritto a
ritenere sulla pensione. Il sistema vigente, adottato allo scopo di evitare
riliquidazione delle pensioni e continui conteggi, realizzando economia di
lavoro e risparmio di tempo, risponde, sotto il profilo contabile, anche all'interesse
del pensionato, che altrimenti dovrebbe sopportare la sospensione della
pensione ad ogni cambiamento della posizione assicurativa.
Non sussiste
pertanto la denunciata diminuzione della retribuzione per ragioni estranee alla
quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).
4. - Né
risultano violati gli artt. 4 e 35 della Costituzione. Come questa Corte ha già
osservato, il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro non
sono lesi dal divieto di cumulo, non potendo costituire ostacolo effettivo
all'attività lavorativa la circostanza che il pensionato di vecchiaia non goda
per intero di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico
(sentenza n. 155
del 1969).
5. - Per
quanto attiene alla prospettata violazione del principio d'eguaglianza, va
rilevato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte esso é
invocabile soltanto sul presupposto di situazioni tra loro omogenee, che altrimenti
la diversità di disciplina non lede l'art. 3 della Costituzione.
In
applicazione di tale orientamento, la Corte costituzionale ha già precisato,
con la sentenza
n. 155 del 1969, in riferimento alle stesse ipotesi oggi nuovamente
denunciate, che le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti
all'assicurazione generale contro la vecchiaia rispetto a quelle proprie dei
pensionati dello Stato, degli altri enti pubblici e degli stessi lavoratori
soggetti alle gestioni speciali dell'INPS, escludono la violazione del
principio d'eguaglianza. Vengono in rilievo, tra l'altro, il diverso regime di
formazione della pensione, la differente età di pensionamento, la possibilità,
soltanto per taluni, della riliquidazione della pensione per effetto
dell'ulteriore opera prestata. Né é comparabile con le situazioni considerate
quella del pensionato che cumula con la pensione altri redditi personali, di
varia natura, mancando in radice il termine di raffronto che potrebbe
consentirne una valutazione complessiva in relazione all'invocato art. 3 della
Costituzione.
6. - Neppure
é violato il diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di
vecchiaia per effetto del denunciato divieto di cumulo. É stato osservato da
questa Corte, nella citata sentenza del 1969,
che la pensione assolve ad una funzione previdenziale, inserendosi nel sistema
di sicurezza sociale delineato dall'art. 38 della Costituzione. Essa sopperisce
al rischio del lavoratore di perdere o di diminuire il proprio guadagno,
mancando dei mezzi di sussistenza, quando, con il venir meno delle forze per
vecchiaia, non é più in grado di lavorare.
Se il
pensionato, dimostrando di possedere ancora sufficienti energie, continua a
lavorare, pone in essere una condotta che, da un lato, può avere rilievo ai
fini di una riliqudazione della pensione, dall'altro consente al legislatore di
tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di
bisogno.
Non contrasta
quindi con l'art. 38 Cost. la riduzione del trattamento pensionistico a carico
di chi, continuando a lavorare, percepisce anche una retribuzione.
7. - Non
sussiste infine la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione,
prospettabile nei confronti dei titolari delle pensioni più elevate per il
dubbio che l'importo di lire centomila mensili, loro assicurato, sia inferiore
alla rendita del capitale accantonato mediante il versamento dei contributi.
Occorre in
primo luogo considerare che con la riforma del sistema pensionistico la
pensione di vecchiaia ha perso l'originario carattere di prestazione correlata
inscindibilmente all'ammontare dei contributi versati; che il diritto a
pensione matura, a volte, in relazione a contributi soltanto giuridicamente
accreditati e non effettivamente accantonati; che la pensione si inserisce in
un sistema di solidarietà sociale, con concorso finanziario dello Stato, nel
cui ambito i contributi servono per il conseguimento di finalità che
trascendono gli interessi dei singoli. Ciò risulta evidente quando si consideri
il sistema di liquidazione delle pensioni retributive, che prescinde
dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale e consente
l'attribuzione di pensioni molto più elevate, ragguagliandole al trattamento
economico goduto dal lavoratore nel periodo in cui ha percepito le maggiori
retribuzioni.
Gli aspetti
pubblicistici della disciplina pensionistica non vengono meno neppure nella
determinazione della pensione contributiva, per la presenza di quote fisse
aggiuntive e di coefficienti di rivalutazione non rispondenti ai criteri che
informano il calcolo delle rendite da assicurazioni private (si raffrontino ad
esempio i metodi per la determinazione della pensione nell'assicurazione
obbligatoria ed in quella facoltativa, entrambe gestite dall'INPS.
Risulta
quindi infondata la premessa, supposta nelle ordinanze di remissione, secondo
cui sarebbe concretamente ravvisabile e quantificabile nella pensione di
vecchiaia liquidata al singolo pensionato, la parte esattamente corrispondente
alla effettiva rendita dei contributi accantonati.
Nella citata sentenza n. 155 del
1969 la Corte costituzionale ha affermato la ragionevolezza della norma
oggi impugnata, che tiene conto dei contributi versati, valutando positivamente
la reintroduzione di un divieto soltanto parziale di cumulo. In tal modo la
Corte ha constatato la proporzionalità e ragionevolezza del sistema
pensionistico realizzato dalla legge n. 153 del 1969, senza ancorarne la
legittimità al rispetto di rapporti intangibili tra pensione e contribuzione,
per ciascuno dei pensionati che ha continuato a lavorare.
Né esplicano
particolare rilievo, ai fini in esame, le decisioni di questa Corte citate
dalla difesa della Grenzi, perché il riconoscimento della pensione come oggetto
di un diritto soggettivo dell'interessato, tratto da una specifica configurazione
legislativa, valse solo a dimostrare che le norme delegate non avrebbero potuto
estendere il divieto di cumulo ad ipotesi non previste dal legislatore
delegato, pena l'illegittimità costituzionale delle stesse per eccesso di
delega (sentenze
nn. 65 e 112
del 1963, 34
del 1960).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35,
36 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.