ORDINANZA N. 68
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte
dirette) promossi con sedici ordinanze emesse il 25, 30 marzo e 20 aprile 1985
dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti
promossi contro l'amministrazione delle finanze dello Stato da Riggi Beniamino, s.p.a. ARD, Impresa Romano Salvatore e
fratelli, Lacagnina Angelo, Sollani
Giuseppe, Marcenò Giuseppe, Talluto
Giuseppe, Cannizzaro Rosaria, Vullo
Liborio, Savarino Michele, Santangelo Elio Romano,
iscritti ai nn. da
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione
tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto accertamenti Irpef ed Ilor, il contribuente Riggi
Beniamino chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod.
proc. civ. la procedura di
riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento
d'urgenza e poi, con ordinanza del 25 marzo 1985 (reg. ord.
n. 332 del 1985), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo
rispettivamente che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente
all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di
finanza di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità
giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di
riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione
ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;
che la stessa questione veniva sollevata dal
medesimo Pretore con le ordinanze nn. da
che
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno
riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni sono state sollevate dopo che
il Pretore aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura
confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il
prescritto requisito della rilevanza;
che, pertanto, esse debbono essere dichiarate
inammissibili alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da
ult. ord.
n. 252 del 1985).
Visti gli artt.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt.
15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
sollevata in riferimento agli artt.
24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.