Ordinanza n.68 del 1986

 

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ORDINANZA N. 68

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte dirette) promossi con sedici ordinanze emesse il 25, 30 marzo e 20 aprile 1985 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti promossi contro l'amministrazione delle finanze dello Stato da Riggi Beniamino, s.p.a. ARD, Impresa Romano Salvatore e fratelli, Lacagnina Angelo, Sollani Giuseppe, Marcenò Giuseppe, Talluto Giuseppe, Cannizzaro Rosaria, Vullo Liborio, Savarino Michele, Santangelo Elio Romano, iscritti ai nn. da 332 a 337 e da 397 a 406 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 bis, 244 bis, 233 bis, 273 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto accertamenti Irpef ed Ilor, il contribuente Riggi Beniamino chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 25 marzo 1985 (reg. ord. n. 332 del 1985), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo rispettivamente che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con le ordinanze nn. da 333 a 337 e da 397 a 406 del 1985, meglio indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore, il quale, avendo confermato ex art. 702 e 690 cod. proc. civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause; nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168, 198 del 1983 e 252 del 1985.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito della rilevanza;

che, pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord. n. 252 del 1985).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.