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ORDINANZA N. 80
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39,
comma primo, e 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro) dell'art. 62 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ. (Sospensione del processo d'esecuzione forzata) e dell'art.
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Abolizione del contenzioso
amministrativo) promossi con le ordinanze emesse il 29 ottobre 1979 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Prato, il 1 marzo 1980 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Bari (due ordinanze), il 10 giugno 1980 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Padova, il 14 aprile 1980 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, il 24 giugno 1981 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, il 9 gennaio 1982 dal Pretore di
Pergine Valsugana, il 7 novembre 1981 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Firenze e il 25 febbraio 1982 dal Pretore
di Gubbio, rispettivamente iscritte al n. 995 del registro ordinanze 1979, ai nn. 780, 781 e 808 del registro ordinanze 1980, ai nn. 199 e 711 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 121, 248 e 269 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 1980, nn. 13, 20 e
179 del 1981 e nn. 47, 206 e 262 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso della s.a.s. Union Fibre, la quale chiedeva la sospensione della
riscossione coattiva dell'imposta di ricchezza mobile relativa all'anno 1973,
che nel corso di due procedimenti iniziati da
Alessandrini Saverio, il quale chiedeva la sospensione della riscossione
coattiva dell'ilor per l'anno 1977,
che nel corso di un procedimento iniziato da
Fabbro Vallini Gabriella,
che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 d.P.R. n. 636 del
che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54 d.P.R. n. 634 del
che con ordinanza del 9 gennaio 1982, emessa in
causa vertente tra la s.r.l. Mattivi Cave ed
Amministrazione delle finanze (in G. U. n. 206 del 28
luglio 1982, reg. ord. n.
121 del 1982), il Pretore di Pergine Valsugana
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. n. 602 del
che nel corso di un procedimento iniziato con
ricorso di Grazzini Brizio ed avente per oggetto
alcune ingiunzioni emesse dall'Ufficio IVA di Firenze per imposta evasa e
sanzioni,
che analoga questione era sollevata dal Pretore
di Gubbio con ordinanza del 25 febbraio 1982 (in G. U. n.
262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n. 269 del 1982), il quale impugnava però, sempre con
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., il combinato disposto degli artt.
623, 624 cod. proc. civ. e
che le parti private non si sono costituite;
che
Considerato che le ordinanze di rimessione, per
l'analogia delle questioni proposte, vanno riunite e decise con unico
provvedimento;
che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, il quale senza
predeterminare criteri obiettivi attribuisce all'intendente di finanza il
potere di sospendere la riscossione delle imposte, sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bari in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dev'essere dichiarata
inammissibile per irrilevanza nel giudizio a quo, in cui non si controverte
circa l'esercizio del detto potere da parte dell'intendente di finanza;
che le questioni sollevate dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Padova sono inammissibili poiché nell'ordinanza
di rimessione manca qualsiasi riferimento alla
fattispecie concreta e, quindi, alla rilevanza delle questioni stesse nel
giudizio a quo, risultando così
violato l'art.
che le questioni relative agli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. n. 602
del 1973 e 62 d.P.R. n. 633 del
che le questioni relative agli artt. 54 d.P.R. n. 634 del 1972 e
39 d.P.R. n. 636 del 1972, 623, 624 cod. proc. civ.,
41. n. 2248 del 1865 all. E, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sostanzialmente coincidenti con
quelle ora dette - debbono ritenersi altresì manifestamente infondate in base
alle considerazioni contenute nella citata sentenza n. 63 del
1982;
che manifestamente infondata é la questione
relativa all'art. 54 ult. cit.
anche in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, risultando evidente la
diversità delle due situazioni considerate, l'una (imposta complementare per
maggior valore) caratterizzata dalla discrezionalità tecnica dell'ufficio
fiscale che compie la valutazione, l'altra (imposta complementare di altro
genere) dipendente da fatti oggettivamente accertati.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e
9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di
finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento
agli artt. 24 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bari con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt.
39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere
dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte -
in riferimento agli artt. 24
e 113 Cost., sollevate dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze, nonché
dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in
epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 marzo
1983.