Ordinanza n.252 del 1985

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ORDINANZA N. 252

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanza emessa dal Pretore di Caltanissetta il 12 aprile 1984 (n. sei ordinanze), dal Pretore di Venezia il 6 maggio 1982 e dal Pretore di Caltanissetta il 16 maggio 1984 e il 7 luglio 1984 (n. due ordinanze) rispettivamente iscritte ai nn. da 914 a 919, 1005, 1007, 1079 e 1080 del registro ordinanze 1984 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 348 del 1984 e nn. 13 bis, 32 bis e 34 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto accertamenti irpef ed ilor, il contribuente Falzone Angelo chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 12 aprile 1984 (reg. ord. n. 914 del 1984), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con le ordinanze nn. da 915 a 919, 1007, 1009 e 1080 del 1984, meglio indicate in epigrafe;

che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia sollevava la stessa questione, lamentando l'assenza del proprio potere di sospensione e limitando l'impugnativa al solo art. 15 d.P.R. cit., in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore, il quale, avendo confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc. civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause; nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168 e 198 del 1983.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione di cui alle ordinanze del Pretore di Caltanissetta é stata sollevata dopo che il medesimo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. ( li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito di rilevanza;

che, pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. nn. 8 e 146 del 1984);

che la stessa questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia é manifestamente infondata in quanto sostanzialmente coincidente con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario;

che l'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente, risultando perciò manifestamente estraneo alle questioni qui esaminate (v. ord. n. 367 del 1983).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. cit., sollevata in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 63 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.