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ORDINANZA N. 198
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 208 e 209 del d.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17
marzo 1976 dal pretore di Voltri nel procedimento
civile vertente tra Schembri Antonio e l'Esattoria
consorziale delle imposte dirette di Genova e il Comune di Genova iscritta al
n. 176 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio
1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 17 marzo 1976, il pretore di Voltri ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n.
Considerato che questa Corte, con riferimento agli artt.
208 e 209 del d.P.R. n. 645 del
che i ricordati artt.
53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sostituire i
citati artt. 208 e 209, hanno riprodotto la medesima
disciplina relativamente al problema in questione;
che non vengono addotti motivi nuovi o diversi,
tali da indurre
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALAGUGINI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29
giugno 1983.