ORDINANZA
N. 29
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, promossi con quattro ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di
Matera in altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo
Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le Esattorie
delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio contributi agricoli
unificati, iscritte ai nn. 41, 42, 43 e 44 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso dei giudizi indicati in epigrafe é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che il Pretore ha
ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza
ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa
Corte, soltanto nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 41, si é costituito il
Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Sequi e Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 23 febbraio 1962
hanno concluso perché la questione sia respinta, mentre negli altri giudizi non
c'é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel secondo comma del citato art. 209;
che con ordinanza n. 27
in pari data la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma di detto
articolo in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;
che nell'ordinanza di
rimessione la questione non é proposta sotto profili o in termini diversi;
che, pertanto, le
decisioni devono essere confermate;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo e secondo
comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.