SENTENZA N. 15
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre
1977 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed altro, iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115
dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Roverato
Sergio ed altro, il Pretore di Padova ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e,
segnatamente, del suo art. 4, ritenendola non manifestamente infondata "
in quanto non disciplina - né delega ad organo amministrativo la relativa
regolamentazione - le modalità di prelevamento dei campioni, e non riconosce
all'interessato il diritto ad analisi di revisione " e rilevante "
perché, in caso di accoglimento, implicherebbe - al di là del potere
discrezionale del giudice di disporre un accertamento tecnico d'ufficio - il
riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i risultati delle
analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati ".
Rileva il giudice a quo che la legge impugnata - pur riconoscendo (art.
4) ai funzionari dell'amministrazione, nonché degli
istituti, enti e laboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica
di ufficiali di polizia giudiziaria - non solo non regolamenta né le modalità
di prelievo dei campioni né le modalità di esecuzione delle successive analisi,
ma nemmeno riconosce la facoltà dell'interessato di chiedere una revisione del
primo accertamento, Così non contemplando - né direttamente, né attraverso il
decreto ministeriale 7 luglio 1975 - l'obbligo per gli enti incaricati di
effettuare gli accertamenti in contraddittorio con gli interessati, qualora si
richiedano " speciali controlli tecnici ".
Poiché in materia tecnica (come già é stato affermato dalla Corte
costituzionale in tema di prelevamento, di analisi e
di revisione in tema di frodi alimentari) il legislatore " non può
arbitrariamente escludere l'osservanza del diritto dell'interessato alla difesa
sin dalle indagini di polizia giudiziaria ", da tale omissione
conseguirebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
26 aprile 1976.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
Nel suo atto di intervento deduce l'Avvocatura,
quanto all'affermata illegittimità dell'intera legge n. 1083 del 1971, che
nessun sospetto di contrasto con
"Unica norma, dunque, della legittimità costituzionale della quale
il Pretore poteva in qualche modo dubitare é l'art. 4 alla quale
esclusivamente, se mai, e non particolarmente, l'attenzione del Pretore poteva
essere riservata ".
Ciò posto, nessun contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. sarebbe
possibile prospettare. Gli accertamenti consentiti dall'art. 4 della legge n.
1083 del 1971 " non presuppongono affatto un
indizio di reato, espressione, come sono, di un potere formalmente e
sostanzialmente amministrativo ": il diritto di difesa non può, perciò,
operare " prima che un indizio di reato vi sia e prima che esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona
".
Quanto, infine, al riconoscimento della qualità di ufficiali
di polizia giudiziaria ai funzionari indicati nell'art. 4, é ovvio che essi
devono operare nella piena osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio
delle funzioni, norme la cui dedotta illegittimità va specificamente dimostrata
e non, come nel caso di specie, genericamente affermata.
Considerato in diritto
1. - Poiché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione
il Pretore di Padova chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale " della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, in particolare,
dell'art.
2. - Secondo la motivazione dell'ordinanza, la questione proposta "
é rilevante ai fini del decidere, perché, in caso di accoglimento,
implicherebbe... il riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i
risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati
". Ne discende che la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante " Norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile ", deve intendersi
oggetto di censura nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto
" ad analisi di revisione ": problema
ovviamente prospettabile se ed in quanto nell'ambito degli accertamenti
disposti ai sensi dell'art. 4 di tale legge siano stati effettuati prelievi di
campioni da analizzare.
Ciò significa, al tempo stesso, che la mancata previsione di cui si duole
il giudice a quo sarebbe da addebitare, come bene osserva l'Avvocatura Generale
dello Stato nell'atto di intervento per
La questione Così proposta é fondata.
3. - Tutte le volte che gli accertamenti eseguiti in
base all'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da funzionari
espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, si risolvono
sfavorevolmente per le persone interessate, nel senso che a loro carico vengono
a profilarsi gli estremi di una o più fra le violazioni incriminate dall'art. 5
della stessa legge, tali persone risultano sicuramente indiziate di reità ai
sensi dell'art. 78 secondo comma, del codice di procedura penale.
Il determinarsi di una situazione del genere, come é stato più volte precisato da questa Corte (sentenze nn. 104
e 29 del 1977, n. 186 del 1975, n. 179 del 1971, n. 2 del 1970, n. 149 del 1969) e come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, fa diventare automaticamente operante quel diritto di difesa che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase degli atti di polizia giudiziaria. Da ciò la, conseguenza che " devono " subito trovar posto " i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa " (sentenza n. 149 del 1969).Per quanti esercitano la loro abituale attività in settori assoggettati a
controlli che si estrinsecano attraverso il prelievo
di campioni e la loro successiva analisi, solitamente compiuta - come nello specifico
caso all'esame del giudice a quo - al di fuori di ogni forma di contraddittorio
(per una eccezione, imposta dalla rapida deteriorabilità del materiale oggetto
di campionamento, v. sentenza n. 248 del
1983; nonché, ma solo in via eventuale, art. 2, secondo comma, d.m. 7 luglio 1975, il quale, proprio in rapporto agli
accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, consente che essi,
" qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono essere effettuati
dagli enti incaricati, in contraddittorio con gli interessati "), il primo
mezzo di difesa viene ad essere rappresentato dalla possibilità di avanzare
immediata richiesta di revisione dell'analisi.
Una significativa riprova della portata che il
diritto di richiedere la revisione dell'analisi di campioni riveste ai fini di
assicurare il contraddittorio é stata, d'altronde, recentemente fornita, in
materia di violazioni punite con sanzione amministrativa, dall'art. 15 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, integrato dall'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
La conclusione da trarre diventa, a questo punto, scontata: l'art. 4
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce
l'invocato strumento difensivo a chi venga a risultare
indiziato di reità in seguito ad un'analisi di campioni effettuata senza
contraddittorio, viola apertamente il diritto di difesa.
4. - Una volta riscontrata l'illegittimità costituzionale della norma che
nell'ipotesi di cui si é detto non consente di richiedere la revisione
dell'analisi sfavorevole, é lo stesso diritto di difesa ad esigere -
analogamente a quanto questa Corte ha statuito per le revisioni di analisi
previste dalle leggi 15 ottobre 1925, n. 2033, 30 aprile 1962, n. 283, e 4
luglio 1967, n. 580 - che la fase di revisione, divenuta instaurabile e
concretamente instaurata, sia " assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario
presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore)
stabiliscono per gli atti peritali che vengono assunti
nella fase istruttoria " (sentenza n. 149 del
1969).
PER QUESTI MOTIVI
revisione da effettuarsi con l'applicazione
degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di
procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.