Sentenza n. 104 del 1977
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SENTENZA N. 104

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 304 bis, ter e quater, e 305 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano, nel procedimento penale contro ignoti, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale contro ignoti, il giudice istruttore del tribunale di Montepulciano, con ordinanza dell'8 gennaio l974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater (nel testo modificato dalle leggi 18 marzo 1971, n. 62 e 15 dicembre 1972, n. 773) e 305 C.p.p., nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle garanzie difensive da essi disposte, anche all'imputato ancora ignoto.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il diritto di difesa garantito dalla Costituzione implicherebbe la realizzazione del contraddittorio nel momento della contestazione dell'accusa ed in quello dell'acquisizione delle prove, imponendo sempre la partecipazione paritetica dell'accusa e della difesa a dette vicende processuali. Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto consentano la formazione contro l'imputato - senza l'intervento di un suo difensore - di materiale probatorio che resta valido, anche dopo l'individuazione dell'imputato stesso, con un'ingiustificata discriminazione nei confronti degli imputati che siano ignoti, rispetto all'accusa e agl'imputati già individuati.

Si é costituita davanti a questa Corte l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata l'art. 24, secondo comma, della Costituzione va interpretato nel senso che il procedimento in riferimento al quale la norma costituzionale impone che sia assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di reato e tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona. Prima, infatti, - osserva l'Avvocatura - non esiste materialmente il soggetto titolare del diritto di difesa e la nomina di un difensore non potrebbe avere altro scopo che quello di vegliare sull'osservanza della legge: compito che nel nostro ordinamento non é del difensore, bensì del giudice e del pubblico ministero.

Considerato in diritto

La questione sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano non é fondata.

É esatto che gli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 c.p.p. non prevedono l'applicazione all'imputato ancora ignoto delle garanzie difensive da essi predisposte: in particolare la nomina di un difensore e la sua facoltà di assistere a determinati atti istruttori. Peraltro deve ritenersi che ciò non implichi violazione né dell'art. 24 né dell'art. 3 della Costituzione.

Contrariamente a quanto si sostiene con l'ordinanza di rimessione, nel processo penale, prima che esista un soggetto indiziato di reità, non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa - bensì solo di osservanza della legge da parte delle autorità inquirenti e di deducibilità delle eventuali violazioni di essa da parte del soggetto al quale sia successivamente attribuito il reato - giacché il diritto di difesa nel processo penale é configurato, nel nostro ordinamento, come un diritto proprio di chi abbia assunto la qualità d'imputato o risulti indiziato di reità.

Ciò é stato chiaramente espresso da questa Corte allorché - interpretando l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la difesa "é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e pur dando la massima estensione alla nozione di procedimento - ha ritenuto che il "procedimento", in riferimento al quale la norma costituzionale vuole che sia garantito il diritto di difesa, presuppone "che sia sorto un indizio di reato e tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona" (Sentenza n. 31 del 1971; Sentenze nn. 179 del 1971; 2 del 1970; 149 del 1969).

Questa giurisprudenza ha precisato l'ambito di operatività delle garanzie di difesa tutelate dall'art. 24 della Costituzione, riconoscendogli una notevolissima ampiezza, sì da ricomprendervi anche le attività istruttorie compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria prima dell'instaurarsi dell'istruttoria sommaria o formale (Sentenza n. 86 del 1968).

Tale ampiezza peraltro - e qui va confermato - non può eccedere il limite costituito dal momento in cui un indizio di reità si soggettivizza nei confronti di una determinata persona, perché altrimenti verrebbe snaturata la stessa figura del difensore, il quale, in mancanza di un soggetto da difendere concretamente individuato, diventerebbe una sorta di garante della legalità nella ricerca del reo e assumerebbe una posizione super partes che non può essere la sua.

Ne deriva l'infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Le osservazioni che precedono dimostrano, infatti, che la mancata estensione all'imputato ignoto delle garanzie difensive previste dagli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 c.p.p. non é irrazionale, rispondendo alla logica stessa del diritto di difesa quale é configurato nel nostro ordinamento. Deve ritenersi, di conseguenza, l'infondatezza della questione proposta dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano, anche sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la diversità di trattamento fatta all'imputato ignoto rispetto a quello già individuato ed al pubblico ministero, derivando detto trattamento differenziato da una evidente diversità di situazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1977.