Sentenza n. 141 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 141

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1974 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Mannino Marcantonio e il Comune di Marsala, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 12 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto del 25 febbraio 1971 dal Comune di Marsala nei confronti di Marcantonio Mannino e pendente davanti al tribunale di Marsala non si é costituita alcuna delle parti. Procedutosi alla riassunzione della causa ad istanza dell'opponente che deduceva di non essersi costituito tempestivamente perché tre giorni dopo la notificazione dell'atto di opposizione era deceduto il suo procuratore, il tribunale di Marsala ha accolto l'opposizione.

Proposto appello dal Mannino, la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza dell'8 novembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile "in tanto in quanto non prevede la possibilità della riassunzione del processo quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o comunque per causa di forza maggiore".

Ha ritenuto che nei confronti dell'operata riassunzione il disposto dell'art. 307 in coordinazione con l'art. 171 del codice di procedura civile non poteva trovare applicazione (e che quindi la riassunzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile) e che per altro il caso in esame ricadeva sotto la disciplina dell'art. 647 citato.

In punto di rilevanza, ha osservato che dalla soluzione del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale "dipende la decisione sull'ammissibilità della riassunzione del processo" su cui essa Corte era chiamata in primo luogo a pronunciarsi.

Nel merito, richiamandosi a varie decisioni di questa Corte (sentenze nn. 139 del 1967, 34 e 178 del 1970, 159 del 1971 e 89 del 1972), ha messo in evidenza la necessità - nei casi in cui sono stabiliti termini a pena di preclusioni o di decadenze - che le norme processuali relative assicurino agli interessati possibilità concrete, e non soltanto formali, di efficace difesa. Ma ad esso giudice a quo, ciò non é sembrato "che possa ritenersi realizzato nel caso disciplinato dall'art. 647 codice procedura civile in mancanza della previsione della possibilità di riassunzione del giudizio, quando la tempestiva costituzione dopo la notifica dell'atto di opposizione sia stata impedita dalla morte del procuratore dell'opponente o comunque da forza maggiore".

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata. Davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa viene decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto

1. - In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui era stata fatta opposizione nel termine stabilito e, deceduto tre giorni dopo il procuratore del debitore ingiunto, questi non si era costituito ed in cui da parte dello stesso opponente il processo era stato riassunto (ed il decreto non era stato, nel frattempo, e neppure successivamente, dichiarato esecutivo), il giudice a quo, in sede di appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 647 del codice di procedura civile "in tanto in quanto non prevede la possibilità della riassunzione del processo quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o comunque per causa di forza maggiore".

2. - Il giudice a quo ritenuto applicabile nella specie l'art. 647 cit. e non il disposto dell'art. 307 in coordinazione con l'art. 171 dello stesso codice di rito, ha il dubbio che in base alla norma denunciata, che regola la soluzione del caso e secondo cui la operata riassunzione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, la possibilità di difesa della parte risulti compressa "in mancanza della previsione della possibilità di riassunzione del giudizio" nei casi sopraddetti. Presuppone, pertanto, che con il procedimento di ingiunzione sia compatibile l'istituto della riassunzione anche nella fase o periodo di tempo anteriore alla costituzione delle parti o al termine utile perché questa possa validamente aver luogo.

Così ritenendo, però, si basa sopra un dato che, ad avviso di questa Corte, non può essere assunto come premessa.

Notificato che sia il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto, legittimato a proporre opposizione, deve procedervi nel termine che é stabilito in decreto e che decorre dal giorno della relativa notifica; se non ne ha avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650, comma primo, del codice di rito) ovvero se non ha potuto proporre opposizione nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 cit. e sentenza n. 120 del 1976), ha la possibilità di proporre opposizione tardiva.

L'art. 647 prevede l'ipotesi della mancata opposizione nel termine ed il successivo art. 650 considera due possibili ragioni di tale omissione.

Lo stesso art. 647, però, equipara all'ipotesi ora ricordata l'altra che il debitore ingiunto abbia tempestivamente proposto opposizione ma non si costituisca (nel termine di cui all'articolo 165 dello stesso codice).

Ed al verificarsi di ciascuna di codeste ipotesi ricollega un effetto legale, l'esecutorietà del decreto, ed il diritto per il creditore di chiedere, anche senza bisogno di costituirsi in giudizio e verbalmente, ed ottenere che il decreto venga dichiarato esecutivo.

La inutile scadenza del termine per l'opposizione o di quello per la costituzione dell'opponente, non preclude, peraltro, che, in fatto, successivamente l'opposizione venga proposta (anche senza che ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 650) o la costituzione dell'opponente abbia luogo.

Ma se - stabilisce espressamente il secondo comma dell'articolo 647 - é stata dichiarata l'esecutorietà del decreto, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita.

Tale essendo il sistema, se il giudizio di opposizione non é stato ritualmente iniziato e proseguito a sensi dell'art. 647 o dell'art. 650, e si é avuta invece solo la notificazione della opposizione non seguita dalla costituzione dell'opponente, questi può rinnovare l'opposizione se ancora non sia decorso il termine stabilito in decreto ma non può riassumere il processo derivante dall'originaria opposizione (e tanto meno fare opposizione dopo la scadenza del ripetuto termine).

Gli é che, durante il periodo compreso tra la data di notificazione dell'opposizione e quella di scadenza del termine utile per la costituzione dell'opponente (e anche quella di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto), e sempre che non intervenga la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza (in relazione all'art. 299 del codice di procedura civile), non si ha l'interruzione del processo, e perciò di esso non é ipotizzabile la riassunzione.

Da tutto ciò consegue che per la seconda delle due ipotesi di cui all'inizio dell'art. 647, questo non contiene e non può logicamente contenere la norma relativa alla mancata previsione della possibilità della riassunzione del processo (e neppure nei casi indicati nell'ordinanza).

E pertanto la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza dell'8 novembre 1974 della Corte d'appello di Palermo (nel procedimento civile vertente tra Marcantonio Mannino ed il Comune di Marsala), risulta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1976.