Sentenza n. 120 del 1976
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SENTENZA N. 120

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dal pretore di Civitella Roveto nel procedimento civile vertente tra Minieri Natale e Di Girolamo Mario, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto

1. - Avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 2 aprile 1973 ad istanza di Mario Di Girolamo, Natale Minieri ha proposto opposizione in data 22 maggio 1973 davanti al pretore di Civitella Roveto.

L'opponente ha assunto di non aver potuto notificare nei termini l'atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici postali ed in ciò ha ravvisato una causa di forza maggiore o di caso fortuito.

Ha eccepito, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile, che esclude la possibilità per l'intimato di proporre l'opposizione tardiva nonostante l'impedimento a proporre opposizione nei termini.

Il pretore, in accoglimento dell'eccezione, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile "nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore".

La questione sarebbe rilevante ai fini della risoluzione del giudizio e non manifestamente infondata.

Il giudizio non potrebbe essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione.

E la norma violerebbe gravemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Nei procedimenti speciali, infatti, qualora si voglia assicurare il rapido conseguimento di un determinato scopo, questo non può e non deve essere raggiunto con il sacrificio del diritto di difesa di chi abbia un legittimo motivo di opposizione.

Secondo un principio generale del nostro ordinamento processuale, poi, non possono gravare sulla parte (che si sia trovata nell'impossibilità di compiere un atto per motivi di forza maggiore o di caso fortuito) le conseguenze del suo impedimento come se le stesse fossero effetto della volontà o della negligenza della parte stessa.

Per cui il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato deve trovare applicazione anche nell'ipotesi de qua.

Del resto la fattispecie in esame ha stretta analogia con la normativa che disciplina il procedimento per convalida di sfratto, e l'art. 668, comma primo, del codice di procedura civile, con la sentenza n. 89 del 1972, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

2. - A seguito della regolare comunicazione, notificazione e pubblicazione dell'ordinanza, non si é costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di Civitella Roveto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 24, comma secondo della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo del codice di procedura civile, "nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore".

2. - In punto di rilevanza il giudice a quo si limita ad affermare che é evidente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti a lui promosso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione.

Di fronte all'assunto dell'intimato di non aver potuto notificare nel termine l'atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici postali, il detto giudice fa espressamente salva la dimostrazione in sede di merito della fondatezza in concreto del denunciato impedimento e nel contempo implicitamente ammette che lo sciopero postale integri un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. In tal modo, posta come vera la premessa, il dubbio circa la costituzionalità della norma non é avanzato in relazione ad una semplice eventualità.

E per tanto ricorre il necessario requisito della pregiudizialità.

3. - La questione é fondata.

Sul terreno del processo civile in generale e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore é ipotizzata in varie norme. Così, e tra l'altro, nel codice di procedura civile l'art. 294, commi primo e secondo, ammette che il contumace dimostri che la sua costituzione in giudizio é stata impedita da causa a lui non imputabile e il giudice provveda alla riammissione in termini delle parti; l'art. 668, comma primo (dopo la sentenza n. 89 del 1972 di questa Corte) dispone che é possibile l'opposizione dopo la convalida da parte dell'intimato che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di licenza o di sfratto o di non essere potuto comparire all'udienza, per caso fortuito o forza maggiore; e lo stesso art. 650, comma primo stabilisce che l'intimato può fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore. Ma manca una norma o un principio che consacri in generale la rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio. Ed anzi dall'art. 153 dello stesso codice é dato dedurre l'improrogabilità dei termini perentori; e codesta norma é stata indirettamente (a proposito del successivo art. 244) presa in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 106 del 1973.

 

La questione in oggetto presenta innegabili punti di contatto con quella già esaminata da questa Corte, a proposito dell'art. 668, comma primo del codice di procedura civile, e decisa positivamente con la ricordata sentenza n. 89 del 1972. Allora in riferimento all'art. 24 della Costituzione era stata denunciata la norma (art. 668, comma primo) che non consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto, all'intimato che non era potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore; ed ora lo é la norma dell'art. 650, comma primo che non consente l'opposizione tardiva all'ingiunzione, all'intimato che non abbia potuto fare opposizione nel termine per caso fortuito o forza maggiore.

Nell'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione, come già in quella indicata di cui all'art. 668, comma primo, la tutela giurisdizionale non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata.

Anche se nella procedura speciale di cui trattasi il termine é più lungo di quello previsto per la comparizione in giudizio dell'intimato nel procedimento per convalida di sfratto, il soggetto a cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, può far decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente ovvero per causa a lui non imputabile.

Ora nel secondo di questi due casi, a differenza che nel primo, il soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, si viene a trovare nella materiale impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi.

Ne consegue che la norma denunciata é illegittima costituzionalmente in parte qua.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1976.