SENTENZA N. 159
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, in relazione
all'art. 299 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dalla
Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra De Cillis
Francesco ed Errico Giovanni ed altri, iscritta al n. 462 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del
28 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1970
dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Moschella
Giulia Fausta e Fubelli Alessandro, iscritta al n. 107 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22
aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 19
maggio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in
fatto
1. - Avverso la sentenza del 20 aprile 1966
del tribunale di Melfi con cui erano state accolte parzialmente le domande
proposte da Giovanni Errico contro Francesco De Cillis e nei confronti di
Margherita Araneo e di Enrico Errico che avevano spiegato intervento a sostegno
delle richieste dell'attore, proponeva impugnazione il De Cillis, con atto
dell'8 luglio 1966, davanti alla Corte d'appello di Potenza.
All'udienza di comparizione si costituivano
tutte le parti ad esclusione della Araneo.
All'udienza del 25 giugno 1968,
costituitasi volontariamente, Maria Errico, quale erede della Araneo, premesso
che questa era morta il 25 agosto 1966, chiedeva che fosse dichiarata
l'estinzione del processo, non essendo stato lo stesso riassunto
dall'appellante nei confronti degli eredi di essa Araneo nel termine di mesi
sei dall'indicata data del 25 agosto 1966, e cioè dal momento in cui del
processo si era verificata l'automatica interruzione.
Con ricorso del 9 dicembre 1968 il
procuratore dell'appellante chiedeva la fissazione dell'udienza per la
prosecuzione del giudizio. Il decreto, con il ricorso, veniva notificato al
procuratore delle parti già costituite ed agli altri eredi della de cuius.
All'udienza del 28 gennaio 1969, presenti
solo le parti già costituite, Maria Errico insisteva nella precedente richiesta
mentre il De Cillis vi si opponeva, eccependo l'illegittimità costituzionale
del disposto degli artt. 299 e 305 del codice di procedura civile, per
violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La Corte d'appello di Potenza, con
ordinanza dell'8 ottobre 1969, riteneva rilevante e non manifestamente
infondata la questione.
Premesso che, se una delle parti muore dopo
la notificazione dell'atto di citazione o di impugnazione e prima della data di
costituzione in giudizio, si verifica con effetto immediato ed automatico
l'interruzione del processo (art. 299 c.p.c.) e che, per il caso di mancata
prosecuzione o riassunzione nel termine di sei mesi dalla data in cui si é
verificato l'evento interruttivo (e non dalla notizia - a mezzo di
dichiarazione o notificazione - che di detto evento abbia avuto la parte) é
comminata l'estinzione del processo (art. 305 dello stesso codice), la Corte di
appello si poneva il quesito se questa ultima norma fosse aderente allo spirito
informatore del dettato costituzionale che garantisce e vuole inviolabile in ogni
stato e grado del processo la difesa in contraddittorio del cittadino.
A suo avviso, la "difesa" del
precetto costituzionale non é solo possibilità di essere presenti nel giudizio
o addirittura di avvalersi dell'assistenza e rappresentanza del difensore, ma
altresì "diritto di conoscere, anche al di là del momento iniziale del
processo, le varie situazioni del processo medesimo, specie in quanto la legge
vi ricolleghi oneri e preclusioni tali da incidere sul concreto esercizio del
diritto di difesa" ed in particolare, "quelle situazioni da cui
scaturiscono oneri come quello della tempestiva riassunzione del processo
interrotto".
Per altro, nell'art. 24 trova la sua base
costituzionale il principio del contraddittorio, e per questo ha riscontro,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di eguaglianza.
Stante ciò, il giudice a quo
concludeva per la non manifesta infondatezza della questione.
Davanti a questa Corte, non si costituiva
nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. - Avverso la sentenza del tribunale di
Roma, del 24 gennaio 1966, con cui veniva dichiarata la separazione personale
dei coniugi Giovanni Bonomini e Giulia Fausta Moschella per colpa di entrambi,
proponeva appello con atto del 14 dicembre 1966 la Moschella chiedendo che la
separazione fosse pronunziata per colpa esclusiva del marito. Costituitasi
l'appellante, alla prima udienza del 23 gennaio 1967 compariva il procuratore
del Bonomini nel giudizio di primo grado, il quale dichiarava che il suo
cliente era deceduto il 9 agosto 1966 (e cioè prima della notificazione
dell'atto di appello).
Dopo che l'istruttore aveva dichiarato
interrotto il processo e l'appellante aveva provveduto alla riassunzione, sulle
contrarie conclusioni delle parti che rispettivamente chiedevano l'annullamento
della sentenza di primo grado e la dichiarazione della cessazione della materia
del contendere, e la dichiarazione di estinzione del processo e in subordine
quella di improcedibilità dell'appello per cessazione della materia del
contendere, la causa passava in decisione.
La Corte d'appello di Roma, sulla questione
preliminare relativa all'estinzione del procedimento, riteneva che a seguito
della morte del Bonomini (9 agosto 1966) il processo era rimasto interrotto per
non essere stato proseguito o riassunto entro il termine utile per la
costituzione delle parti nel giudizio di appello e che a sensi dell'art. 305
avrebbe dovuto essere dichiarato estinto (in accoglimento dell'eccezione
sollevata dalla parte interessata). Sennonché, prescindendo il decorso del
termine perentorio dall'accertamento dell'effettiva conoscenza della vicenda
interruttiva da parte dell'interessato, si doveva rilevare che l'art. 305
c.p.c., nelle ipotesi di cui all'art. 299, alla stregua delle considerazioni
fatte da questa Corte, "viola non solo e non tanto il diritto
(strumentale) di difesa, ma vulnera in radice il potere (primario) del
cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi".
E pertanto con ordinanza del 27 gennaio
1970 sollevava la stessa questione come sopra prospettata dalla Corte d'appello
di Potenza.
Davanti a questa Corte non si costituiva
nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - In relazione a due specie che non
erano identiche (dato che per una di esse - quella considerata dalla Corte
d'appello di Roma - la morte della parte era intervenuta prima della
notificazione dell'atto di appello), ma che sono state ricondotte, nelle due
ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, alla previsione di cui all'art.
299 del codice di procedura civile, é stata sollevata, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305
dello stesso codice nella parte in cui la norma, nelle ipotesi di morte o di
perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo
rappresentante legale o di cessazione di tale rappresentanza, e qualora
l'evento interruttivo si verifichi prima della costituzione in cancelleria o
all'udienza davanti al giudice istruttore, fa decorrere il termine perentorio,
per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto, dal momento
dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata alla
prosecuzione o alla riassunzione ne abbia avuto conoscenza.
2. - La questione - dalla cui unicità
deriva che i due giudizi debbano essere riuniti e decisi con una sola sentenza
- appare fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 139 del
1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del detto art. 305,
perché la norma denunciata faceva decorrere dalla data dell'interruzione del
processo il termine per la prosecuzione e per la riassunzione dello stesso
anche nei casi regolati dal precedente art. 301.
Ora, con le sopraddette ordinanze, é
prospettata una nuova violazione dell'art. 24 della Costituzione: in
particolare, il vizio dell'art. 305 é visto là ove la norma dispone circa la
decorrenza del termine nelle ipotesi di interruzione del processo di cui
all'art. 299.
Questo articolo stabilisce che "se
prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice
istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita di stare in
giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di
tale rappresentanza, il processo é interrotto, salvo che coloro ai quali spetta
di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda
a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163 bis".
L'interruzione in queste ipotesi interviene
automaticamente, sempre che la costituzione volontaria o la citazione in
riassunzione non abbiano tempestivamente luogo, e nel momento in cui si verifica
il singolo evento interruttivo.
L'art. 299 non costituisce oggetto di
denuncia. E giustamente, almeno in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
perché l'interruzione é comminata proprio per assicurare alla parte o ai di lei
eredi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
La denuncia riguarda, invece, come si é
detto, l'art. 305 in relazione all'art. 299.
Nell'ipotesi di morte della parte (prima
della costituzione) - ed il discorso vale con i necessari adattamenti per le
rimanenti ipotesi - l'estinzione del processo può essere impedita mediante la
prosecuzione o riassunzione dello stesso. Si presuppone, così, che l'evento
interruttivo sia tempestivamente conosciuto dagli eredi della parte deceduta o
dalla controparte e che quindi gli uni o l'altra siano in condizione di
attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi diritti ed interessi.
Qualora, però, i detti soggetti, in fatto,
non vengano tempestivamente a conoscenza di quell'evento, nulla gli stessi
possono fare per impedire il prodursi dell'effetto estintivo.
La loro posizione é da accostare a quella
delle parti del processo interrotto a sensi dell'art. 301 del codice di
procedura civile o delle parti del processo sospeso per una delle cause
previste dall'art. 297, comma primo, dello stesso codice.
E come in quelle due altre ipotesi,
valutate da questa Corte con la citata sentenza n. 139 del
1967 e con la sentenza
n. 34 del 1970, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della
norma denunciata (e cioè rispettivamente dell'art. 305 e dell'art. 297, comma
primo), così nell'ipotesi in esame si deve pervenire alla stessa pronuncia.
3. - L'illegittimità costituzionale
dell'art. 305, in relazione all'art. 299, risiede in ciò che il termine
stabilito per la prosecuzione o riassunzione del processo viene fatto decorrere
dalla data dell'evento interruttivo anziché da quella in cui dell'evento stesso
abbia avuto conoscenza la parte interessata.
Con tale disposizione non risultano
garantite la tutela giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del
procedimento.
Gli eredi della parte deceduta ad es., che
non sappiano della morte del loro dante causa, non sono infatti posti in grado
di far valere in giudizio le loro pretese.
Il contraddittorio, inoltre, non si può
regolarmente instaurare e mantenere.
Il diritto di difesa non viene assicurato
in modo effettivo ed adeguato ed indipendentemente dal fatto che la parte
voglia valersene. In particolare, non é garantito in relazione alla vicenda
interruttiva, perché l'interruzione é ordinata in maniera produttiva di
possibili svantaggi ad alcuna delle parti e segnatamente nelle fasi di
impugnazione.
E in presenza di un termine legale di
deliberazione, la norma in esame non dà al soggetto la possibilità di
utilizzare per intero il tempo da essa assegnato.
Ricorrono, per ciò, valide ragioni perché
la questione come sopra sollevata debba essere dichiarata fondata.
4. - Considerato, infine, che il processo é
parimenti interrotto al momento dell'evento se la parte é costituita
personalmente (art. 300, comma terzo, del codice di procedura civile), e che
anche in tal caso il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo
interrotto decorre, a sensi dell'art. 305, dall'interruzione e non dalla data
in cui dell'evento interruttivo la parte interessata abbia conoscenza, la Corte
ritiene che di questa norma, ed in relazione al citato art. 300, comma terzo,
debba dichiararsi l'illegittimità costituzionale in forza del disposto di cui
all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il
termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto
a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché
dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto
art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o
per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300,
comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne
abbiano avuto conoscenza.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28
giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.