SENTENZA N. 89
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 663 e 668, primo comma, del codice di
procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23
febbraio 1970 dal pretore di Rho nel procedimento civile vertente tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario, iscritta al n. 156 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 15
marzo 1971 dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano nel procedimento civile vertente tra De Donato
Giuseppe e Negri Pietro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 23 febbraio
1970, emessa nel procedimento civile di opposizione ex art. 615 del codice di
procedura civile tra Cislaghi Filippo e Salerno
Rosario, il pretore di Rho ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 663 e 668 del codice di procedura civile in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dopo
averne rilevato la non manifesta infondatezza e la rilevanza per la definizione
del giudizio principale.
Avanti questa Corte é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La stessa questione,
limitatamente all'art. 668 del codice di procedura civile, ma del pari in
riferimento ai suddetti articoli della Carta, é stata sollevata altresì dal
giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano con ordinanza del 15 marzo 1971, emessa nel
procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro.
In quest'ultimo giudizio non
vi é stata costituzione di parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Poiché le cause hanno
per oggetto sostanzialmente la medesima questione, esse possono essere riunite
e decise con unica sentenza.
2. - L'art. 663, primo
comma, del codice di procedura civile viene denunziato per contrasto con l'art.
24 della Costituzione, perché, dalla mancata comparizione dell'intimato, fa
derivare la convalida della licenza o dello sfratto (in tal caso previa
semplice dichiarazione del locatore di persistenza della morosità) mentre nel
giudizio ordinario di cognizione, la stessa mancata comparizione produce
effetti ben diversi. La norma inoltre violerebbe il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia per il trattamento differenziato
che ne deriva a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a
seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione, o
quello di convalida; sia perché opererebbe la risoluzione di un contratto a
prestazioni corrispettive (come é quello di locazione) in modo difforme da
quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 del codice civile. E violerebbe infine
l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione-convalida
escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del
richiamo agli articoli di legge.
3. - La questione non é
fondata.
Nel procedimento di
convalida di licenza o di sfratto - che é un procedimento sommario per il
rilascio di un immobile tenuto in locazione per fine del contratto o per
morosità - la mancata comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva
rilevanza risolvendosi nel contegno processuale proprio di chi, avendo avuto
conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice, e
dimostra in tal modo di non avere ragioni da far valere né interesse alcuno
alla difesa.
Il fatto che la mancata
volontaria comparizione é equiparata alla mancata opposizione vuol significare
che, nell'uno e nell'altro caso, sussiste una carenza di interesse
dell'intimato, la quale rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel
merito, rimanendo ovviamente tale diritto integro per quanto attiene alla
volontarietà o meno della mancata comparizione. Ed infatti la norma impugnata
impone al giudice l'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione nel
caso in cui risulti (od anche in quello in cui sembri probabile) che l'intimato
non abbia avuto conoscenza della citazione, o per caso fortuito o per forza
maggiore.
Pur tenendo conto della
diversità della materia, esiste analogia fra siffatta ipotesi e quella della
mancata comparizione all'udienza dell'opponente a decreto penale di condanna.
E, per il decreto penale, la Corte ha affermato che "la mancata
comparizione non giustificata costituisce un comportamento processuale volontario
del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi
dedotti (nell'atto di opposizione) o per qualsiasi altra ragione, ammette che é
venuto a cessare l'interesse a coltivare l’opposizione o a proseguire il
relativo giudizio" (sent. n. 46 del 1957).
Il giudice a quo vorrebbe
dedurre la violazione del diritto di difesa dal fatto che, nel giudizio
ordinario di cognizione, la mancata comparizione del convenuto consente la prosecuzione
del processo in contumacia. Occorre invece considerare che le norme del
procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela
giurisdizionale, e che nel caso in esame trattasi di un procedimento speciale
predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di
definire il giudizio, evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa,
il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene
locato. Ed in questi casi al legislatore é consentito di differenziare la
tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da
regolare.
Appare infine argomento di
nessun pregio quello che, in caso di sfratto, la convalida é subordinata alla
mera dichiarazione del locatore circa la persistenza della morosità; la quale
anzi costituisce un’ulteriore garanzia per l'intimato al quale sarebbe spettato
l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Pertanto il diritto di
difesa é assicurato dall'obbligo della citazione che comporta per l'intimato la
facoltà di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la
citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne
abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilità
di esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice
di procedura civile.
4. - La questione non é
fondata neppure in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
Infatti, il trattamento
differenziato prospettato dalla ordinanza di rimessione é giustificato dalla
particolare struttura del procedimento speciale.
E non é violato neppure
l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere
motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.
5. - Anche l'art. 668, che
ha per oggetto l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza
dell'intimato sarebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, viziato di
illegittimità in riferimento agli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione.
In merito all 'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che
l'opposizione alla convalida pronunziata in assenza dell'intimato costituisce
il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela
giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue
il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.
Le condizioni per
l'ammissibilità della opposizione non tolgono efficacia alla tutela, come
ritiene il giudice a quo. La prova della mancata conoscenza della citazione, il
termine perentorio di dieci giorni, la cauzione ex art. 651, la valutazione del
giudice sui gravi motivi che possono consentire la sospensione del processo
esecutivo, rispondono ovviamente alla imprescindibile esigenza di regolamentare
l'istituto anche per evitare sconfinamenti od abusi.
Sotto questo profilo,
pertanto, l'art. 24 della Costituzione non é violato.
6. - La tutela
giurisdizionale non é assicurata dall'articolo impugnato nella sola ipotesi -
rilevata dall'ordinanza del giudice conciliatore di Pontecagnano
Faiano - in cui l'intimato, pur avendo avuto
conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso
fortuito o per forza maggiore.
L'art. 668 ammette
l'opposizione nei soli casi di mancata conoscenza della citazione. Il principio
innanzi chiarito del comportamento volontario del conduttore, posto a
fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato
il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti
dalla sua volontà, possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva
opposizione alla convalida.
Pertanto, limitatamente a
questa ipotesi, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
7. - Il principio di
uguaglianza non é violato dall'art. 668, per le stesse ragioni esposte sopra in
merito all'art. 663 del codice di procedura civile (vedi n. 4).
E la Corte ritiene infine
che sia inammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione sollevata nel
senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione
tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con ciò violando l'art.
111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art.
668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimità
costituzionale, la cui risoluzione non é necessaria per il giudizio di sua
competenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile
(opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la
tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della
citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza
maggiore;
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b)
dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del
pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione,
dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano;
dichiara inammissibile, per
difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668,
primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art.
111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il
18 maggio 1972.