SENTENZA
N. 52
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 70 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1973 dal
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Balugani Luigi ed
altro, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Luigi Balugani ed Eliseo Luzzara, dopo che il
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano,
incaricato dell'istruzione sommaria, aveva richiesto decreto di citazione al
dibattimento per concorso in tentativo di furto duplicamente aggravato, il
procuratore della Repubblica aggiunto richiamava a sé gli atti, effettuava la
contestazione di altra aggravante e faceva richiesta del decreto di citazione:
la nuova richiesta e il decreto venivano regolarmente notificati.
Con ordinanza
10 luglio 1973, il tribunale, ravvisando nel provvedimento del procuratore
della Repubblica aggiunto una ipotesi di esercizio del potere proprio del
rapporto gerarchico, previsto per l'interno degli uffici del pubblico ministero
dall'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
anzidetta, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e
quarto comma, della Costituzione.
Ad avviso del
tribunale, dovendosi i magistrati distinguere fra loro soltanto per diversità
di funzioni, le particolari esigenze di ripartizione di affari e di
coordinamento organizzativo nell'ambito degli uffici del pubblico ministero non
potrebbero giungere al punto di permettere l'invalidazione di un atto
processuale perfetto, e tanto meno di quello finale dell'istruzione sommaria -
emesso dal sostituto, funzionalmente competente - equiparato, nei suoi effetti,
al provvedimento conclusivo dell'istruzione formale.
D'altro
canto, il precetto costituzionale che assoggetta i giudici soltanto alla legge,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 168 del
1963 e n. 80
del 1970), riguarderebbe anche i magistrati del pubblico ministero; non
potrebbe trovare un limite sostanziale nel regime differenziato di garanzie
previste per questi ultimi dall'art. 107, quarto comma, della Costituzione; e,
alla stregua dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, non
assicurerebbe soltanto un'indipendenza esterna già riconosciuta dall'art. 104,
primo comma, Cost., ma si estenderebbe ai rapporti tra i diversi uffici ed
all'interno dei singoli uffici.
Nel giudizio
dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce al
riguardo che le garanzie previste dall'art. 101 Cost. per i giudici sarebbero
diverse da quelle del P.M., che, per il successivo art. 107, dovrebbero essere
stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La differente
tutela troverebbe la sua ragione nella diversità delle funzioni e nella stessa
necessità di avere nel P.M. un ufficio impersonale ed unitariamente ordinato,
per l'esercizio, costituzionalmente sancito, dell'azione penale obbligatoria,
oltre che per l'attuazione dei suoi specifici compiti istituzionali.
L'Avvocatura
richiama, infine, le sentenze n. 110
e n. 148 del
1963 e n. 32
del 1964, nelle quali questa Corte avrebbe riconosciuto legittima la
sostituzione di un organo del P.M. ad altro organo dello stesso P.M.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza in epigrafe la Corte é chiamata a decidere se l'art. 70
dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
istituisca all'interno degli uffici del pubblico ministero rapporti di
dipendenza gerarchica, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 107,
terzo e quarto comma, della Costituzione.
2. - La
questione, ritualmente proposta, é, tuttavia, infondata.
É da
premettere che la Costituzione, nell'art. 108, secondo comma, ha distinto gli
organi del pubblico ministero da quelli della giurisdizione e, nell'art. 112,
ha attribuito al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale, che é ben
diversa dalla potestà di giudicare (vedansi le sentenze nn. 40 e 148 del 1963),
pur coordinandosi con l'attività decisoria "in un rapporto di
compenetrazione organica a fine di giustizia" (vedasi la motivazione della
sentenza n. 96
del 1975).
Orbene, se é
pur vero che questa Corte, con sentenza n. 190 del
1970, ha definito la posizione del pubblico ministero come quella di un
magistrato appartenente all'ordine giudiziario, che, fornito di istituzionale
indipendenza rispetto ad ogni altro potere, "non fa valere interessi particolari,
ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della
legge, perseguendo fini di giustizia"; é altrettanto vero che le garanzie
di indipendenza del pubblico ministero sancite, a livello costituzionale,
dall'art. 107, vengono rimesse, per la determinazione del loro contenuto, alla
legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario. Le cui disposizioni non possono
essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali, in cui é più
pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano a criteri
gerarchici l'attività dell'organo.
Infatti, a
differenza delle garanzie di indipendenza previste dall'art. 101 Cost. a
presidio del singolo giudice, quelle che riguardano il pubblico ministero si
riferiscono all'ufficio unitariamente inteso e non ai singoli componenti di
esso.
Del resto,
nella fase istruttoria e predibattimentale, vi sono rapporti, tra il titolare
dell'ufficio e i "dipendenti magistrati", di carattere amministrativo
e non giurisdizionale, ben diversi da quelli che coinvolgono la sfera di
competenza del giudice (vedansi le sentenze n. 110 del
1963 e n. 32
del 1964, che hanno dichiarato illegittimi, in riferimento all'art. 25
Cost., rispettivamente gli artt. 234, secondo comma, e 392, terzo comma, ultima
parte, del codice di procedura penale).
Mette conto
far presente che la legge delega per la riforma del codice di procedura penale,
col sancire l'autonomia gerarchica e la insostituibilità del pubblico ministero
d'udienza, implicitamente questa e quella esclude nelle altre fasi: legge 3
aprile 1974, n. 108, art. 1, n. 61.
3. - Quanto
al problema se il procuratore della Repubblica aggiunto fosse legittimato a
richiamare l'atto dopo la chiusura dell'istruzione sommaria, esso coinvolge una
questione di validità giuridica della revoca della richiesta del decreto di
citazione e della sua sostituzione, questione da risolversi dal giudice di
merito alla stregua dei principi generali dell'ordinamento processuale penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70
dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e
quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.