SENTENZA N. 80
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 31, 34, primo comma, e 39, primo comma,
dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre
1968 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Moruzzi
Armando, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 26 giugno
1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Borca Spartaco,
iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8
aprile 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale
a carico di Moruzzi Armando, imputato di furto nei magazzini Standa, il pretore
di Bologna, su istanza della difesa e su conclusioni conformi del pubblico
ministero, con ordinanza emessa il 14 novembre 1968 ha proposto, come rilevanti
e non manifestamente infondate, questioni di legittimità costituzionale
concernenti gli artt. 4 (limitatamente alla espressione "di ogni grado"),
31 (limitatamente alla espressione "in sottordine"), 34 e 39, comma
primo, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R .D. 30 gennaio 1941, n. 12,
ritenendole contrarie alle norme di cui agli artt. 101 e 107, comma terzo,
della Costituzione.
Il pretore, in via pregiudiziale,
esamina la proponibilità in genere di questioni di costituzionalità aventi per
oggetto norme dell'Ordinamento giudiziario anteriore alla Costituzione, stante
che la disposizione VII transitoria, col prescrivere che, in attesa di una
nuova legge in materia, seguitano ad applicarsi quelle della vecchia legge,
sembra aver precluso la proponibilità di tali questioni. Egli ritiene invece
che esse siano, allo stato, proponibili perché anche se non é stata ancora
emanata una nuova legge generale sull'Ordinamento giudiziario, molte parziali
riforme sono state ad esso apportate con vari e numerosi provvedimenti
legislativi i quali, avendo, nel complesso, trasformato l'ordinamento
anteriore, inducono a considerare non più operante la preclusione che potesse
comunque derivare dalla norma VII transitoria della Costituzione.
Quanto alla rilevanza, il pretore di
Bologna osserva che la illegittimità costituzionale delle norme da lui
denunciate, attenendo esse alla natura delle funzioni di cui egli é stato investito,
inficierebbe la sua stessa capacità di giudice e, ai sensi dell'art. 185 n. 1
del codice di procedura penale importerebbe conseguenzialmente la nullità dei
provvedimenti che egli adottasse nel giudizio in corso come in ogni altro
giudizio.
In ordine poi alla non manifesta
infondatezza, lo stesso pretore rileva che le disposizioni dell'Ordinamento
giudiziario del 1941, da lui denunziate, devono ritenersi contrarie alle norme
degli artt. 101, comma secondo, e 107, comma terzo, della Costituzione perché,
mentre queste proclamano che "i giudici sono soggetti soltanto alla
legge" e che "i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità
di funzioni" quelle - restate, a suo parere, sostanzialmente invariate nel
loro contenuto anche dopo la emanazione della legge 24 maggio 1951, n. 392 -
configurerebbero i giudici, e in particolare i pretori, come strutturati in
ordine gerarchico; secondo si evincerebbe dall'art. 4 che parla di giudici
"di ogni grado" delle preture, dei tribunali e delle corti e dall'art.
31, che parla di magistrati "in sottordine" destinati a coadiuvare il
titolare della pretura nell'adempimento delle "sue" funzioni (art.
34); e di sezioni presiedute dal magistrato più "elevato in grado".
Concludendo, il pretore di Bologna
rileva che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate "non intaccherebbe le necessarie attribuzioni del
titolare, cui l'art. 38 dell'Ordinamento, che non si contesta, già riserva la
direzione dell'ufficio, la distribuzione del lavoro fra le sezioni, la
esclusiva competenza per le attribuzioni di carattere amministrativo, e la
sorveglianza sull'ordinamento generale dei servizi".
2. - Le stesse questioni di
legittimità costituzionale, in rapporto ai soli artt. 31 e 34 dell'Ordinamento
giudiziario e in riferimento, oltre che agli artt. 101 e 107, anche all'art. 25
della Costituzione, sono state proposte dal pretore di Torino con ordinanza 26
giugno 1969, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Borca
Spartaco, imputato del reato di cui all'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
Il pretore di Torino, dopo essersi
rimesso alle ragioni espresse dal pretore di Bologna nell'ordinanza sopra
richiamata, aggiunge che la generica dizione delle norme denunziate,
riferentesi a un rapporto di gerarchia, rende possibile quella prassi, che si
attua nelle grandi preture ed in base alla quale vengono scisse ripartendole in
separate sezioni, le funzioni istruttorie da quelle decisorie: il che
faciliterebbe, da parte del titolare, la scelta del giudice d'udienza per ogni
singolo processo, con violazione del principio del giudice naturale,
preordinato per legge, ai sensi dell'art. 25, comma primo, della Costituzione.
3. - Mentre nel secondo giudizio non
vi é stata costituzione di parti, nel primo é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
con deduzioni 5 febbraio 1969, ha chiesto che siano dichiarate infondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Bologna.
Secondo l'Avvocatura, il fatto che
l'ordinanza sia stata emanata e che la Corte costituzionale sia stata investita
delle questioni di legittimità prospettate dal giudice a quo, costituirebbe la
prova più evidente della indipendenza dei magistrati addetti agli uffici della
pretura. Tale osservazione varrebbe non solo ai fini della decisione di merito,
ma anche dello stesso giudizio di rilevanza della questione.
Per quanto attiene al principio di
gerarchia ravvisato dal pretore nelle norme impugnate, l'Avvocatura rileva che
già all'epoca di emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario, esso non
poteva essere confuso col vincolo di subordinazione gerarchica di tipo
amministrativo perché, all'enfasi autoritaria delle espressioni, non avrebbe
corrisposto un condizionamento della capacità del giudice, indipendente e
soggetto soltanto alla legge. A maggior ragione, se le norme impugnate vengono
collocate nella luce delle disposizioni della Costituzione e della legge 24
maggio 1951, n. 392, le espressioni che, secondo l'ordinanza, si riferiscono ad
una asserita subordinazione gerarchica, acquisterebbero un diverso significato
in chiave di strutturazione amministrativa, in quanto esse varrebbero sul piano
della organizzazione funzionale e della direzione dell'ufficio. L'Avvocatura
infine rileva come lo stesso giudice a quo riconosca spettare legittimamente al
titolare della pretura i poteri attinenti alla distribuzione del lavoro tra le
sezioni, alla competenza per le attribuzioni di carattere amministrativo e alla
sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.
Considerato in diritto
Stante la parziale identità
dell'oggetto delle questioni sollevate con le due ordinanze, le due cause vanno
decise con unica sentenza.
1. - Secondo il pretore di Bologna,
gli artt. 4, 31, 34 e 39 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, sarebbero incostituzionali perché - enunciando che
l'ordine giudiziario é costituito dai giudici di "ogni grado" delle
preture, dei tribunali e delle corti, che alle preture sono assegnati, uno o
più magistrati "in sottordine" i quali coadiuvano il titolare
nell'espletamento delle "sue" funzioni, e che le sezioni sono
presiedute dal magistrato "più elevato in grado" - configurerebbero
una magistratura tutta ordinata in gradi, e cioè in ordine gerarchico; e
sarebbero perciò in contrasto con gli artt. 101 e 107 della Costituzione, i
quali dispongono invece che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e
quindi non al superiore gerarchico) e che i magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni (e quindi non di grado).
Oltre ad aderire genericamente a
questi rilievi, il pretore di Torino aggiunge poi che i poteri riconosciuti ai
pretori titolari da tali norme dell'ordinamento giudiziario renderebbero
possibile la prassi, invalsa nelle grandi preture, di costituire sezioni
incaricate della sola istruttoria; prassi che, consentendo al titolare di
scegliere, in sede di assegnazione delle cause al dibattimento, il giudice,
violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, tutelato
dall'art. 25, comma primo, della Costituzione.
2. - Il pretore di Bologna
prospetta, in via pregiudiziale, la questione relativa alla stessa
proponibilità dei giudizi di costituzionalità in rapporto alle norme
dell'ordinamento giudiziario del 1941, stante che la disposizione VII
transitoria, stabilendo che, fin quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità della Costituzione, continuano a
osservarsi le norme dell'ordinamento anteriore, sembra aver voluto precludere
la proposizione di questioni di costituzionalità in ordine ad esse.
Ma egli rileva altresì che, essendo
stato, con vari provvedimenti legislativi, modificato in più parti
l'ordinamento giudiziario del 1941, debba ammettersi che questo, anche se non
rinnovato in toto, più non esista
nella sua originaria struttura e che la norma che ne disponeva la provvisoria
conservazione nel nuovo ordine costituzionale sia da ritenersi caducata, per
essere venuto a mancare l'oggetto cui si riferiva.
3. - La Corte, condividendo la tesi
così esposta, ritiene, in conformità della sua sentenza n. 156 del
1963, che (in qualunque modo dovesse essere interpretata la VII
disposizione transitoria della Costituzione), una volta avvenuta la revisione,
sia pure parziale, dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme
conservate, cui si inseriscono e sovrappongono le nuove, non possano sfuggire
al sindacato di legittimità costituzionale. E, si aggiunge, non possono
particolarmente sfuggirvi quelle denunziate che, contrariamente a quanto si
mostra di ritenere nelle ordinanze di rimessione, e secondo si dirà meglio in
seguito, sono state incisivamente modificate e per così dire riplasmate, dalle
disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
4. - Quanto alla rilevanza, la Corte
non condivide i dubbi di cui é cenno nelle difese dell'Avvocatura.
In proposito la Corte non può che
riferirsi alla sua costante giurisprudenza, secondo la quale é rimesso al
giudice del merito accertare se le questioni sollevate costituiscono
presupposto necessario per la definizione della lite: accertamento che quando,
come nel caso, sia sufficientemente motivato, si sottrae al controllo in questa
sede.
5. - Passando all'esame del merito,
la Corte rileva che nessuna delle questioni proposte é da ritenersi fondata.
Innanzi tutto é da porre in evidenza
che, contrariamente a quanto si afferma nelle due ordinanze di rimessione, non
é esatto che la legge 24 maggio 1951, n. 392 - della legittimità costituzionale
delle cui disposizioni non si discute - non abbia sostanzialmente mutato la
normativa anteriore quanto alla divisione dei magistrati per gradi. Quella
legge, all'art. 1, stabilisce, in conformità della formula della Costituzione,
che i magistrati ordinari "si distinguono secondo le funzioni" e si
dividono, appunto in base ad esse, in magistrati di tribunale, di Corte di appello
e di Cassazione. Da quella legge non possono quindi non ritenersi modificati,
anche nella loro espressione letterale, gli artt. 4, comma primo, e 39, comma
primo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nei quali, al riferimento ai gradi, va
sostituito quello di funzioni. Né si dica, come appare al pretore di Bologna,
che col mutare i termini non si risolve la questione di sostanza perché,
attraverso le funzioni, sarebbero conservati i vecchi gradi (così, ad esempio,
potrebbe osservarsi che, se, per l'art. 39, la presidenza della sezione va
attribuita al magistrato più elevato "in grado", nulla cambia se
leggiamo ora che va assegnata al magistrato più elevato "nelle
funzioni", in quanto, comunque lo si chiami, il designato é sempre lo
stesso).
Ma tutto ciò non implica nessuna
contraddizione con la norma costituzionale che, pur distinguendo i magistrati
secondo le funzioni, non esclude che le funzioni siano fra loro graduate
secondo la importanza che esse hanno nello stesso ordine del processo e non
postula affatto che ai magistrati venga riconosciuta una posizione di assoluta
parificazione, giacché nella stessa Costituzione, all'art. 105, si prevede che
fra i magistrati intervenga avanzamento per promozioni, assegnandosene il
relativo compito al Consiglio superiore della magistratura.
Questa Corte, già nella sentenza n. 168 del
1963, ebbe a ritenere che una parificazione tra i magistrati esiste, in
relazione all'art. 101 della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto
alla legge), solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali
e gli atti ai quali esse si ricollegano. Quegli atti sono infatti emanati in
base alla legge e sono sottratti a qualsiasi sindacato, che non sia quello espressamente
preveduto dalle leggi processuali.
Tale parificazione, invece, non
sussiste relativamente alla posizione soggettiva che, al di fuori delle
predette funzioni, i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, nel
quale ovviamente, in vista della crescente importanza delle funzioni in
rapporto alle fasi del processo, sono connessi affidamenti di incarichi
direttivi e titolarità di uffici.
6. - Quanto alle disposizioni
contenute negli artt. 31 e 34 dell'ordinamento giudiziario, che qualificano in
sottordine i magistrati di pretura in contrapposizione al titolare
dell'ufficio, é ovvio che anch'esse vanno ora lette in rapporto alla nuova
terminologia e soprattutto allo spirito della legge del 1951 che ha distinto,
come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni: ed esclude quindi
fra loro una subordinazione gerarchica del tipo di quella che regola i rapporti
tra i funzionari della pubblica amministrazione e che, del resto, i magistrati
non possono subire, perché incompatibile con la natura stessa della loro
funzione.
Quella terminologia arcaica é ora da
ritenersi del tutto impropria: e la riprova della improprietà, per quanto
concerne i magistrati così detti "in sottordine", é fornita dalla
stessa legge la quale, determinando quali siano i poteri del titolare nei loro
confronti, li elenca, nell'art. 38, in modo del tutto ortodosso in rapporto
anche alla nuova concezione costituzionale dell'ordine giudiziario, giacché
stabilisce che "il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce
il lavoro delle sezioni". Ed aggiunge che: "sono di sua esclusiva
competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza
sull'andamento generale dei servizi". Tale disposizione sembra anche al
pretore di Bologna ineccepibile nel suo contenuto e nella sua formulazione,
onde egli afferma, nell'ordinanza, che i poteri con essa conferiti al titolare
dell'ufficio sono necessari e non vanno contestati, né possono risultare
intaccati da una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme da lui impugnate.
Ma, così dicendo, lo stesso pretore
ammette che queste ultime norme, per quanto improprie nella loro terminologia,
non possono essere affette da incostituzionalità, dal momento che sono immuni
da tale censura le norme che determinano i poteri del titolare, cui
corrispondono i correlativi doveri degli altri magistrati addetti alla pretura,
comunque essi siano qualificati. Se, come é certo, oltre a quelli elencati
nell'art. 38, e ritenuti legittimi, il pretore titolare non ha altri poteri nei
confronti dei magistrati dell'ufficio, questi, anche se qualificati "in
sottordine", non subiscono infatti alcuna menomazione delle proprie
attribuzioni, né viene lesa la relativa tutela costituzionale. Il che é quanto
dire che la eccezione di costituzionalità é infondata, perché investe una
terminologia, che si può senz'altro ritenere discordante con quella della
Costituzione, ma che, non concretando alcun contenuto normativo lesivo di
quest'ultima, non può dar luogo a pronunce di incostituzionalità. Perché é
ovvio che le norme possono annullarsi in rapporto al loro contenuto,
contrastante con la Costituzione, e non alla sola improprietà lessicale delle
parole che lo esprimono.
7. - Esaminando infine le questioni
sollevate dal pretore di Torino sulle norme degli artt. 31 e 34
dell'ordinamento giudiziario, in riferimento agli artt. 25, comma primo, 101 e
107, comma terzo, della Costituzione, la Corte rileva che esse debbono essere
dichiarate egualmente infondate.
Valgono per le censure da lui
proposte, e comuni nelle due ordinanze, gli argomenti già svolti.
Si aggiunge soltanto che la prassi,
che si dice in uso nelle grandi preture per agevolare il lavoro dei magistrati
nell'interesse del servizio, e consistente nel riunire in una o più sezioni la
sola attività istruttoria e quindi dividere ogni processo fra due magistrati,
uno che l'istruisce e uno che lo giudica, ovviamente non può essere denunziata
sul piano costituzionale se non in riferimento alle norme che l'autorizzano.
Ed il pretore di Torino, che ciò
avverte, indica le norme, ma in modo ipotetico, giacché aggiunge che "se
questa prassi si fonda sugli artt. 31 e 34 dell'ordinamento, che la consentono,
le norme sono in contrasto anche con l'art. 25, primo comma, della Costituzione".
Ciò posto, e pur rilevando che la
denominazione dei pretori, qualificati "in sottordine", non ha
collegamento alcuno con quella prassi, deve osservarsi altresì che fra le norme
che quella qualificazione contengono e per la ragione che la contengono, e l'art.
25 della Costituzione, che enuncia il principio del giudice naturale, non vi é
parimenti alcuna logica connessione e nessun possibile contrasto. La facoltà di
cui fa uso il pretore titolare nel creare sezioni volte alla sola istruzione
dei processi va valutata in rapporto ai suoi poteri, i quali sono enunciati
nell'art. 38, articolo a proposito del quale, e secondo si é già visto, in una
delle due ordinanze di rimessione si esclude espressamente ogni dubbio di
costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 31, 34, comma primo, e 39, comma
primo, dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
questioni proposte, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli
artt. 25, comma primo, 101 e 107, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
giugno 1970.