SENTENZA N. 96
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 13 marzo 1973, il Presidente del tribunale di Civitavecchia - richiesto dal p.m., in esito alla svolta istruttoria sommaria, di emettere
decreto di citazione a giudizio ex art. 406, prima parte, del codice di
procedura penale, a carico di Giovanni Vellino ed
altri - ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 406 innanzi indicato - in relazione all'art. 396 e, per connessione,
agli articoli da
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Come in narrativa detto, questa Corte é
chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 406, prima
parte, del codice di procedura penale - relativamente all'obbligo, da tale
norma fatto al Presidente del tribunale, di emettere decreto di citazione a
giudizio "dopo pervenuta la richiesta del p.m."
- e, per connessione, dell'intera disciplina processuale dell'istruttoria
sommaria (articoli da
La questione é sollevata dal giudice a quo sulla duplice premessa, per un
verso, della natura di "organo non giurisdizionale" del p.m. (quale
sarebbe confermata dai precetti costituzionali di cui agli artt.
108 e 112, che vietano la concentrazione nel medesimo organo dell'iniziativa
dell'esercizio della azione penale e della potestà di decisione sul giudizio
così iniziato) e, per altro verso, della "natura giurisdizionale, invece,
delle funzioni svolte dal p.m. nel procedimento di istruzione sommaria,
quantomeno al momento in cui l'istruttoria culmina nella richiesta di citazione
a giudizio".
Discenderebbe, appunto, da tali premesse la violazione:
a) dell'art. 102 della Costituzione, in quanto la funzione
giurisdizionale, nella specie, verrebbe, per quanto detto, esercitata da
soggetto che non é giudice;
b) dell'art. 25 della Costituzione, poiché l'assoggettamento
dell'imputato al p.m. comporterebbe la sottrazione dell'imputato stesso al suo
giudice naturale che, nella fase istruttoria del processo, é il giudice
istruttore.
2. - La questione é infondata sotto entrambi i
profili della sua prospettazione.
Il pubblico ministero - anche se non é investito del potere decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso
stretto - é, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione
degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da
Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale
contemplato nell'art. 102, che é il primo dei parametri costituzionali, di cui
é dedotta la violazione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che é peculiare e propria del giudice, ma anche
l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un
rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 della
Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero.
Nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, evidentemente, rientrano
tutte le attività di natura istruttoria che il p.m. svolge, perché necessarie
alla acquisizione di elementi utili per porsi in grado di esercitare l'azione
penale. Tali attività - proprio in quanto costituiscono esercizio di
giurisdizione (in senso lato) da parte di un organo che é, comunque, un
magistrato - risultano pienamente compatibili con il sistema delineato dalla
Costituzione. Pertanto, le norme che le attività stesse contemplano (artt.
3. - Tale ordine di considerazioni vale anche per la richiesta di
emissione del decreto di citazione a giudizio, di cui all'art. 396 cod. proc. pen.
- sulla quale in particolar modo si appuntano i rilievi dell'ordinanza di rimessione - poiché, invero, anche tale atto va ricondotto
alla potestà di iniziativa dell'azione penale da parte del p.m.,
della quale anzi rappresenta un momento tipico. Né può ritenersi sussistere un
contrasto tra l'art. 396 cod. proc. pen. citato e l'art. 102 della
Costituzione sotto il profilo che la richiesta del p.m. travalichi la detta
funzione di iniziativa per sconfinare nel campo dell'attività decisoria riservata al giudice: attesoché,
tale richiesta - se pur evidentemente implica una valutazione in senso logico
delle prove raccolte - non per questo acquista natura decisoria,
essendo diversa dal giudizio in senso tecnico, in quanto non contiene alcuna
decisione sulla notitia criminis.
4. - L'esaminato potere attribuito al p.m., di compiere in casi particolari (e sempre con le garanzie
di legge) atti istruttori, neppure, infine, viola l'art. 25 della Costituzione:
per la medesima ragione innanzi esposta che l'esplicazione di tali atti resta
contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale)
di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti invece di contenuto
decisorio, come il rinvio a giudizio o il
proscioglimento istruttorio (che il p.m. é, appunto, tenuto a richiedere
all'organo giudicante), di fronte ai quali soltanto opera la garanzia
costituzionale della precostituzione del giudice (v.
anche la sentenza di questa Corte n. 148 del
1963).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli
da
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1975.