SENTENZA
N. 133
ANNO 1973
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi
OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole
ROCCHETTI
Prof. Enzo
CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo
ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido
ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
341 del codice penale; degli artt. 303, primo comma, 304 bis e 394 del codice
di procedura penale; del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per
assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione), e della relativa legge di ratifica 5 gennaio 1953, n. 32,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1971 dal giudice istruttore
del tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Parrini
Roberto ed altri, iscritta al n. 392 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304
del 1 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dal giudice istruttore
del tribunale di Arezzo nel procedimento penale a
carico di Ferrini Attilio ed altri, iscritta al n. 73
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972;
3) ordinanza emessa il 14 febbraio 1972 dal tribunale di Pisa
nel procedimento penale a carico di Di
Prete Mauro ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;
4) ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal giudice istruttore
del tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Rais Maria Erzegovina ed altri, iscritta
al n. 336 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13
giugno 1973 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 13 maggio 1971, iscritta al n.
392/1971 del R.o. di questa Corte, nel procedimento
penale a carico di numerosi soggetti, imputati di resistenza aggravata a pubblico
ufficiale ed altri reati, in accoglimento di analoga
eccezione della difesa, il giudice istruttore presso il tribunale di Pisa ha
denunziato il contrasto:
a) degli artt. 303, primo comma, e 304 bis c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
nonché:
b) dell'art. 394 dello stesso codice, "nella parte in
cui fa salva la validità (nell'ulteriore corso
dell'istruttoria formale) delle indagini compiute dal p.m.,
fuori dei casi in cui é ammesso il rito sommario, con conseguente violazione
della competenza del giudice istruttore ed in contrasto col principio del
giudice naturale quale é stabilito nell'art. 25 della Costituzione.
In ordine alla prima questione il
giudice istruttore ha osservato che, ammessa la partecipazione del pubblico
ministero all'escussione testimoniale in sede istruttoria formale, non potrebbe
restarne escluso, secondo la dialettica del processo, il difensore
dell'imputato.
In ordine all'impugnazione dell'art.
394 c.p.p., lo stesso giudice ha osservato che la conservazione degli atti di
istruzione sommaria (nella specie gli ordini di cattura e gli interrogatori
degli imputati compiuti dalla Procura generale di Firenze che si é avvalsa del
potere di avocazione), se é giustificata quando la successiva formalizzazione
non denunzia errori iniziali di scelta, non lo sarebbe, invece, quando gli atti
appartengano alla competenza del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 389
c.p.p. (secondo le modificazioni di cui alla legge 7 novembre 1969, n. 780), e
dovrebbero ritenersi nulli, ove siano compiuti dal pubblico ministero.
Identiche questioni sono state anche sollevate:
1) dal giudice istruttore presso il tribunale di Arezzo.
Come risulta dall'ordinanza 8 giugno
1971 (iscritta al n. 73 del R.o. 1972) nel
procedimento penale per interruzione di pubblico servizio, iniziato dalla
Procura generale di Firenze (che aveva avocato la sommaria istruzione) il detto
giudice, dopo aver disposto, su ricorso degli imputati, la normalizzazione
delle indagini, ai sensi dell'art. 389, sesto comma, ha contestato la validità
degli atti precedentemente compiuti col rito sommario, ed in particolare degli
interrogatori dei testimoni svolti, senza l'assistenza dei difensori degli
imputati, a norma degli artt. 303 e 304 bis c.p.p.;
2) dal tribunale di Pisa, con ordinanza 14 febbraio 1972
(iscritta al n. 97 del R.o. 1972) emessa nel processo
penale a carico di più persone, rinviate a giudizio per il delitto di blocco
stradale, previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e oltraggio
a pubblico ufficiale, sulla base di indagini svolte in
sede sommaria dal p.m. e non rinnovate dal giudice istruttore dopo la
formalizzazione del procedimento.
Con la stessa ordinanza il tribunale
di Pisa ha sollevato inoltre questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 341 c.p., concernente
il delitto di oltraggio a pubblico uff1ciale in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione;
b) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sopra
ricordato, nonché della legge di ratifica 5 gennaio
1953, n. 32, circa il delitto di blocco stradale, in riferimento alla
disposizione transitoria XV della Costituzione ed in relazione all'art. 4 del d.l.lgt. 25 giugno 1944, n. 151, in quanto nel
procedimento formativo del citato decreto e prima della promulgazione, sarebbe
stata omessa la "sanzione" da parte del Presidente della Repubblica;
c) dell'art. 1 dello stesso decreto, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, a carico di chi,
al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona
congegni ed altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed
ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo
stesso fine, la strada stessa, commina la pena della reclusione da uno a sei
anni, irragionevolmente elevata ed ingiustamente identica per fattispecie tra
loro diverse; pena da raddoppiarsi, qualora il fatto sia commesso "da più
persone anche non riunite".
Il tribunale ha osservato in proposito che in concreto la
misura della pena può subire sensibile aumento, in
conseguenza del concorso con altro reato o per la ricorrenza di alcune delle
circostanze aggravanti indicate nell'art. 112 del codice penale.
L'applicazione di circostanze attenuanti generiche o di altri strumenti di diminuzione concreta della pena,
d'altra parte, non riguarderebbe (per argomento dell'art. 69 , quarto comma) la
"valutazione astratta della disciplina normativa dei fatti stessi".
Donde il singolare, non ragionevole, rigore di essa;
d) dello stesso art. 1, primo comma, del citato decreto, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, Cost., nella parte in cui rende applicabili le sanzioni previste
per il reato di blocco stradale, senza alcuna attenuante, anche ai "fatti
commessi nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero".
La censura muove dalla considerazione che la legge, nella
genericità del suo precetto, non consentirebbe ai fini della valutazione della
gravità dei fatti, di tener conto dei diversi motivi che abbiano
determinato il comportamento dei soggetti, parificando, al limite, fatti
compiuti preordinatamente ad altri reati con quelli
che si ipotizzano volti a finalità "socialmente apprezzabili" (come
nel caso in esame, in cui gli imputati agirono per richiamare l'attenzione
delle autorità sulla condizione di alcune famiglie di sfrattati, e senza alcun
interesse personale);
e) del terzo comma dello stesso art. 1, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
nella parte in cui prevede come aggravante il fatto che il reato di blocco
stradale sia commesso da più persone, anche non riunite.
Anche sotto quest'ultimo profilo la disposizione impugnata
apparirebbe irrazionale, in quanto configura come circostanza aggravante il
concorso di più persone il quale costituisce "in
pratica" costante modalità del reato.
Le censure di cui alle lettere c, d, e, sono state enunciate
con identica motivazione anche dal giudice istruttore presso il tribunale di
Genova, con ordinanza 12 giugno 1972 (n. 336/1972), nel corso di un analogo
procedimento penale contro più persone, imputate di aver bloccato un incrocio
stradale in Genova Conegliano, al fine di protestare
contro la mancata installazione di un semaforo onde
porre rimedio alla elevata pericolosità del traffico nella zona.
Davanti a questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato,
costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri nella causa promossa con l'ordinanza del tribunale di Pisa, ha
precisato conclusioni di non fondatezza soltanto in merito alle questioni
concernenti il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, avvertendo che della
legittimità delle disposizioni sopra citate del codice di procedura penale e
dell'art. 341 c.p. questa Corte é stata già investita con altre ordinanze di
rimessione.
Sul problema della costituzionalità del ricordato decreto, in riferimento al regime provvisorio di formazione preveduto
dai decreti luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151, e 16 marzo 1946, n. 98,
nonché dalla disposizione transitoria XV della Costituzione, l'Avvocatura
assume che le attribuzioni del Capo provvisorio dello Stato nel periodo
successivo all'entrata in vigore della nuova Costituzione e fino al tempo
dell'effettivo esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento,
non possono comprendere, oltre la "promulgazione", anche la "sanzione"
dei provvedimenti legislativi. Questa ultima é espressione di una funzione non
più conferita dalla nuova Costituzione al Presidente della Repubblica (art.
87), anzi incompatibile con la struttura dei poteri presidenziali, la cui
immediata delimitazione risulta dalla I disposizione
transitoria.
Ogni dubbio, peraltro, circa la legittimità formale del
decreto impugnato dovrebbe ritenersi superato per effetto della ratifica
contenuta nella legge 5 gennaio 1953, n. 32, che ne avrebbe
sanato utiliter
ogni eventuale vizio di produzione, inducendone la irrilevanza rispetto alle
fattispecie (come quella in esame) verificatesi successivamente alla legge
medesima.
In ordine alle censure mosse
dall'ordinanza alle singole disposizioni del decreto, l'Avvocatura deduce che
così la congruenza fra reato e pena, come la proporzionalità delle sanzioni
rispetto alla valutazione sociale dei fatti preveduti, costituiscono materia di
esclusiva competenza del legislatore (sentenza n.
109/1968) sfuggente al sindacato di costituzionalità sotto il profilo del
principio di uguaglianza.
Né contrasterebbe con il principio
di legalità la molteplicità ed ampiezza delle fattispecie prevedute
ai fini della punizione del blocco stradale. L'art. 25, secondo comma, Cost., non vieta, infatti, si osserva, che siano configurati
dalla legge reati a forma libera.
Con riferimento, infine, alla prospettata incidenza sulle
fattispecie considerate del principio della libertà di
manifestazione del pensiero, si deduce che il preteso contrasto della normativa
impugnata con l'art. 21, primo comma, della Costituzione non sussiste,
risolvendosi nel contemperamento della libertà predetta con l'interesse, pur
garantito dall'art. 16 della Costituzione, alla libera circolazione. E ciò in
applicazione del principio per cui l'esercizio del
diritto dell'individuo non può, ritenersi legittimo ove collida con l'esercizio
dei diritti altrui.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze prospettano questioni identiche o
connesse e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale degli art.
303, primo comma, e 304 bis c.p.p., sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai giudici
istruttori presso i tribunali di Pisa ed Arezzo, nonché dal tribunale di Pisa,
in quanto escludono il solo difensore dell'imputato dall'escussione dei
testimoni in sede istruttoria, mentre ammettono che possa assistervi il
pubblico ministero, sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 63 del
13 aprile 1972.
Atteso che non sussistono, né sono stati dedotti argomenti
che possano indurre a soluzione diversa dalla
manifesta infondatezza, la precedente sentenza deve essere integralmente
confermata.
Manifestamente infondata deve dichiararsi altresì la
questione di costituzionalità dell'art. 341 c.p. sollevata dal tribunale di
Pisa, in riferimento agli artt. 1, 3,
54, 97 e 98 della Costituzione.
Anche tale questione é stata già dichiarata
non fondata con le sentenze n. 109 del 1968
e n. 165 del 1972, seguite da ordinanza n. 80/1973 di manifesta
infondatezza.
3.
- Con le ordinanze dei giudici istruttori presso i tribunali di Pisa ed Arezzo,
nonché dello stesso tribunale di Pisa, in riferimento
al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) é denunziato
l'art. 394 c.p.p., in cui si stabilisce che "nel caso preveduto nel primo capoverso
dell'art. 272 e in ogni altro in cui l'istruzione sommaria é trasformata in
istruzione formale rimangono validi gli atti compiuti nel corso della
prima", e non si esclude che conservino validità gli atti che il p.m. ha
compiuto fuori delle ipotesi nelle quali il procedimento sommario é consentito
dall'art. 389 dello stesso codice.
4.
- La questione non é fondata.
Essa,
secondo la prospettazione dei giudici di merito, investe
l'art. 394 non già nei limiti della sua formulazione testuale, ma in quanto, si
assume, il suo contenuto precettivo possa comprendere e disciplinare
ipotesi non espressamente considerate e non riconducibili nell'ambito della
trasformazione d'ufficio dell'istruzione sommaria in formale. E ciò sul presupposto che l'interpretazione di detta norma debba
continuare ad avere correlazione integrale con le disposizioni contenute
nell'art. 389 dello stesso codice, nel testo risultante dalle modificazioni di
cui alla legge 7 novembre 1969, n. 780.
É
noto che il ricordato art. 389 nel testo originario, prevedendo nei primi tre
commi i casi in cui si doveva procedere con istruzione sommaria, riservava, per
quanto concerneva i reati di competenza della Corte d'assise e del tribunale,
anche un margine all'apprezzamento discrezionale del p.m., le cui scelte, non vincolate a criteri obiettivi di
riferimento, rimanevano sottratte al sindacato del giudice. Donde la norma
dell'art. 394 risultava riferibile a soli casi di
trasformazione d'ufficio del procedimento sommario in procedimento formale,
quali tassativamente erano previsti dalla legge.
Ma,
in considerazione della incompatibilità di tali
criteri con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 389, terzo
comma, c.p.p. venne dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte
con la sentenza n. 117 del 1968 in quanto
escludeva la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta
dal p.m. sulla evidenza della prova. Sentenza che poi fu seguita da altra n. 40 del 1971, riferendosi all'originario
secondo comma per analoga insindacabilità della valutazione compiuta dal p.m.
sul punto della confessione dell'imputato e della non necessità di ulteriori atti di istruzione.
Con
la citata legge n. 780 del 7 novembre 1969 si modificò il testo dell'articolo
e, fra l'altro, vennero introdotti un quarto, un
quinto e un sesto comma contenenti la disciplina del controllo, da parte del
giudice istruttore e ad iniziativa dell'imputato, delle condizioni legittimanti
il procedimento con istruzione sommaria nelle ipotesi di cui ai primi tre commi.
Si intese, in tal modo, chiaramente escludere la mera
discrezionalità della iniziativa del p.m., e
demandare al giudice istruttore l'accertamento delle condizioni predette, quale
organo giudiziario istruttorio avente in definitiva competenza in ordine al modus procedendi.
5.
- Sennonché, nel quadro delle accennate modifiche
della disciplina dell'istruzione sommaria, ed in riferimento alle innovazioni
apportate all'art. 389, non é stato mutato il disposto dell'art. 394, la cui
incidenza nel sistema positivo rimane, pertanto, ancorata all'originario
significato, che ne ha fissato i limiti normativi in relazione soltanto alle
ipotesi di trasformazione, disposta d'ufficio e non ad iniziativa
dell'imputato, dell'istruzione sommaria in formale.
Alla
stregua di questa interpretazione, che, a giudizio di
questa Corte, é l'unica consentita dalle accennate vicende legislative e
risulta razionalmente aderente al sistema positivo, deve ritenersi che esuli
dalla previsione dell'art. 394 la conservazione degli atti d'istruzione
sommaria per effetto di una scelta compiuta dal p.m.,
fuori delle ipotesi enunciate nell'art. 389.
Sicché la norma dell'art. 394, non essendo diretta a riconoscere
validità a tali atti, ma a disciplinare la continuità del procedimento
istruttorio, nel caso di sua trasformazione d'ufficio e nei limiti delle
attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno partecipato, non viola il
principio costituzionale del giudice naturale.
Spetterà
ai giudici del merito accertare se e quali norme positive
siano volte a disciplinare la validità o l'invalidità degli atti compiuti dal
p.m. nei singoli casi previsti dai primi tre commi dell'art. 389, e risultino
concretamente applicabili nei rispettivi procedimenti.
6.
- Dallo stesso tribunale di Pisa, con l'ordinanza più volte
ricordata, é denunziato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, e recante norme per
assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione. Se ne assume il contrasto con la
disposizione XV transitoria della Costituzione, in relazione all'art. 4 del
decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in quanto promulgato dal
Presidente della Repubblica senza la previa sanzione.
7.
- La questione non ha fondamento.
Il
citato art. 4 del decreto leg.luog. 25 giugno 1944,
n. 151, contenente, fra l'altro, la disciplina della facoltà "del Governo
di emanare norme giuridiche", provvisoriamente e sino all'entrata in
vigore della nuova Costituzione dello Stato, stabiliva che finché non fosse
entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge,
previa delibera del Consiglio dei ministri, dovevano
essere sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno, con la
formula appositamente indicata.
Tali
disposizioni vennero integrate e modificate dal
decreto leg.luog. 16 marzo 1946, n. 98. Dopo gli
artt. 1 e 2 di esso che prevedevano rispettivamente il
referendum sulla forma istituzionale dello Stato, contemporaneo all'elezione
dell'Assemblea costituente e la nomina, da parte dell'Assemblea, del Capo
provvisorio dello Stato in caso di esito del referendum favorevole alla forma
repubblicana, nell'art. 3 si disponeva, che durante il periodo della
Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova
Costituzione, il potere legislativo restava delegato al Governo, "salva la
materia costituzionale" e "ad eccezione delle leggi elettorali e
delle leggi di approvazione dei trattati internazionali", riservate alla
potestà della Costituente.
L'art.
5 dello stesso decreto precisava, inoltre, che fino all'entrata in vigore della
nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato dovevano essere
regolate "dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili"; l'art.
6, infine, disponeva che i provvedimenti legislativi di cui al precedente art.
3 venissero sottoposti a ratifica del nuovo
Parlamento.
Proclamata
la Repubblica, entrata in funzione l'Assemblea costituente, eletto il Capo
provvisorio dello Stato, i decreti legislativi vennero da lui non solo
promulgati ma anche sanzionati fino a quando non entrò
in vigore la nuova Costituzione il 1 gennaio 1948.
In
forza della disposizione transitoria XV della Costituzione era stato convertito
in legge il decreto leg.luog. 25 giugno 1944, n. 151,
mentre, con la I disposizione transitoria, restava
stabilito che, dalla data suddetta, il Capo provvisorio dello Stato avrebbe
esercitato le attribuzioni di Presidente della Repubblica, assumendone il
titolo.
Dalla
data medesima e fino alla riunione delle Camere, innovandosi nel procedimento,
i decreti legislativi vennero soltanto promulgati e
non anche sanzionati dal Capo dello Stato: fra essi é il decreto legislativo in
esame.
8.
- La Corte ritiene che nell'emanazione del decreto impugnato siano state
rettamente osservate le disposizioni concernenti il
procedimento formativo, quale risultava attuabile successivamente alla data di
entrata in vigore della Costituzione repubblicana fino al giorno
dell'insediamento del nuovo Parlamento.
Non
si dubita che per la validità formale dei decreti anteriori alla data di entrata in vigore della Costituzione, oltre
l'approvazione del Consiglio dei ministri, dovesse richiedersi, come
puntualmente fu fatto, così la sanzione come la promulgazione, giacché la prima
era esplicazione della partecipazione del Capo dello Stato all'esercizio della
funzione legislativa. Ma non può, d'altra parte, non ritenersi fondata la
diversa soluzione, affermatasi nella prassi costituzionale, riguardo ai
provvedimenti legislativi emanati successivamente alla
entrata in vigore della Costituzione e fin quando doveva attendersi che fossero
riunite le nuove Camere, sole legittimate all'esercizio della potestà
legislativa secondo l'ordinamento repubblicano.
E
ciò in base alla sopra ricordata disposizione transitoria XV, che aveva
convertito in legge il decreto del 1944, n. 151, nel chiaro intento di
confermarne il vigore nella fase provvisoria prevista per la prima attuazione
della Costituzione, ma ovviamente con le modificazioni che nella
effettività dell'ordinamento si imponevano, alla stregua della I
disposizione transitoria, la quale, come già ricordato, aveva attribuito al
Capo provvisorio dello Stato non solo il titolo, ma anche le funzioni conferite
dalla Costituzione al Presidente della Repubblica.
Donde il principio che il Presidente, nella nuova posizione al
vertice dello Stato, non potesse fino alla riunione delle nuove Camere
esercitare se non le funzioni a lui riservate dal nuovo ordinamento, fra le
quali é compresa la promulgazione delle leggi e non la sanzione.
Questa interpretazione dette luogo ad un prassi
razionalmente ispirata alla fedele osservanza della Costituzione, cui si volle
dare su questo punto immediata attuazione, escludendosi quindi che potessero
validamente continuare a compiersi atti che la Costituzione non più consentiva.
9.
- Attese le conclusioni di cui sopra, deve negarsi
fondamento alla ulteriore questione, sollevata dallo stesso tribunale, circa la
legittimità della legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la
ratifica del predetto decreto n. 66 del 22 gennaio 1948.
La
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica costituisce, infatti,
puntuale adempimento dei compiti a lui deferiti dalla su
ricordata I disposizione transitoria, in relazione logica con le norme di cui
all'art. 87 della Costituzione, e vale ad eliminare ogni problema sulla
legittimità della ratifica.
10.
- Nel merito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66, il tribunale di Pisa ed il giudice istruttore presso il tribunale
di Genova impugnano anzitutto, in riferimento all'art.
3 Cost., l'intero testo dell'art. 1 della legge, sul rilievo che prevede
severissime sanzioni per fatti che, se avevano particolare gravità al tempo in
cui la legge fu emanata, non più ne hanno attualmente. Impugnano poi il primo
comma dell'art. 1, in riferimento agli artt. 3 e 25
Cost., in quanto esso prevede pari trattamento penale
edittale, per fattispecie che sarebbero, invece, diverse e - si assume - di
diversa rilevanza sociale; fattispecie inoltre in parte affidate per la loro
identificazione all'arbitrario apprezzamento del giudice.
Nelle
ordinanze si chiarisce che la stessa pena della reclusione da uno a sei anni
sarebbe irragionevolmente comminata per tutte le fattispecie previste, a carico
di chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione , depone o abbandona congogni ed
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria, o
comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa (comma
primo) e ciò per fattispecie diverse, suscettibili di più severa punizione in
caso di concorso con altri reati e di circostanze aggravanti, mentre
l'eventuale applicazione alle fattispecie stesse, di circostanze attenuanti
generiche non inciderebbe sulla "valutazione astratta della disciplina
normativa dei fatti stessi".
Il terzo comma del medesimo articolo 1, inoltre, in quanto prevede
che "la pena é raddoppiata" se il fatto é commesso da più persone
anche non riunite, incorrerebbe, secondo le ordinanze di rimessione, per se
stesso nella violazione dei citati artt. 3 e 25 Cost.,
sotto l'aspetto che, non ragionevolmente, darebbe autonomo rilievo di aggravante
ad ipotesi di comune verificazione, presentandosi, invece, come eccezionale
l'ipotesi inversa di autore unico del reato in esame.
11.
- Le questioni non sono fondate.
Le
diverse situazioni, la cui pratica realizzazione può essere opera di uno come di più soggetti, con maggiore gravità in questo
secondo caso, sono invero considerate dal legislatore contestualmente,
nell'ambito della discrezionalità che gli é riservata, al fine della
repressione degli atti considerati delitti dolosi e caratterizzati dal fine di
impedire od ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie
e la libera navigazione. Nella soluzione legislativa adottata é suscettibile di
controllo in sede di legittimità costituzionale, fintanto che non risulti leso, sotto l'aspetto dell'uguaglianza di
trattamento, quel limite di ragionevolezza che le ordinanze, senza congrua
giustificazione, assumono, nella specie in oggetto, essere stato violato.
La
possibilità, d'altra parte, che in concreto possano
incidere sulla gravità dei reati commessi eventuali circostanze aggravanti e
attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito, nei quali
potranno esaminarsi le questioni concernenti l'adeguamento delle sanzioni
all'entità dei reati accertati.
É
appena poi il caso di accennare che non é certo sottratto alla discrezionalità
del legislatore l'abrogare o il modificare una legge ove si ravvisi un
mutamento dei presupposti etico sociali di essa.
Non
meno infondata é la censura riguardante quella parte dell'art. 1, primo comma,
in cui, abbandonata la forma così detta vincolata e con la testuale espressione
"o comunque ostruisce o ingombra", si
demanda al giudice di identificare i comportamenti lesivi dell'interesse alla
libera circolazione. Anche sotto questo riflesso la giurisprudenza di questa
Corte (così nelle sentenze n. 42 del 1972 e n. 168 del 1971) ha affermato che non si viola il principio di legalità e di uguaglianza con la
previsione di reati a forma libera, e cioè quando si ricorre per la
individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e generalmente
compresi dalla collettività in cui il giudice opera.
Il
tribunale di Pisa, infine, ha altresì denunziato lo stesso art. 1 del citato
decreto, per incompatibilità con gli artt. 3 e 21, primo comma, Cost., in quanto non consente alcuna diminuente per essere i
fatti commessi nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.
Ma anche sotto questo profilo la legittimità costituzionale
della norma non può fondatamente contestarsi.
Il
diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 Cost., come questa Corte ha affermato in numerose sue sentenze
(fra le altre quelle n. 1/1956, 120/1957, 121/1957), al pari di ogni altro diritto,
trova limite nei diritti concorrenti (così in quello relativo alla libertà di
circolazione: art. 16 Cost.) e in generale nella esigenza della tutela di
interessi a loro volta protetti dalla Costituzione.
Ed
il fatto che l'esercizio di libertà costituzionalmente garantita non venga considerato dal legislatore neppure al fine della
diminuzione della pena, ricade, secondo quanto sopra enunciato, nella
valutazione discrezionale che é di esclusiva competenza del legislatore, in
quanto concerne la configurazione delle condotte antigiuridiche e la
comminatoria delle relative sanzioni (sent. n. 114/1970).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1)
dichiara la manifesta infondatezza:
a)
della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 303, primo comma, e 304 bis del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe;
b)
della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice
penale, proposta in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del
1972 elencata in epigrafe;
2)
dichiara non fondate:
a)
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 394 del codice di
procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate
in epigrafe;
b)
la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade
ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, proposta, in
riferimento alla disposizione transitoria XV della Costituzione, con la
predetta ordinanza n. 97 del 1972;
c)
la questione di legittimità costituzionale della legge 5 gennaio 1953, n. 32,
nella parte concernente la ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n
66, proposta, in riferimento alla disposizione
transitoria XV della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del 1972, di cui
sopra;
d)
le questioni di legittimità costituzionale dell'intero art. l nonché, in particolare, della normativa di cui ai commi
primo e terzo del detto articolo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66, proposte, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma,
25, primo e secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 97 e
336 del 1972 indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 28 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO –
Giuseppe VERZÌ – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI
- Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE
– Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI -
Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI -
Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 16 luglio 1973.