SENTENZA N. 40
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 389, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli nel procedimento
penale a carico di Brancaccio Luigi ed altro, iscritta al n. 441 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del
7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 16
dicembre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 nel
procedimento penale a carico di Brancaccio Luigi ed altro, il tribunale di
Napoli ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 389, secondo comma, del codice di
procedura penale in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma
impugnata, col disporre che il pubblico ministero debba procedere con
istruttoria sommaria quando l'imputato, nell'interrogatorio, ha confessato e
non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione, consentirebbe, che egli,
operando insindacabilmente la valutazione della esistenza di tali circostanze,
si renda arbitro della scelta del tipo d'istruzione e quindi dell'assegnazione
o meno al giudice istruttore anche di quei processi che per l'art. 295 del
codice di procedura penale apparterrebbero alla sua competenza. Il che
comporterebbe la violazione del principio del giudice naturale sancito
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
Nel presente giudizio non vi é stata
costituzione di parti e perciò la causa viene portata in camera di consiglio
per la decisione, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9; primo comma, delle Norme integrative.
Considerato
in diritto
Il tribunale di Napoli ritiene che
contrasti con il principio della precostituzione del giudice di cui all'art.
25, primo comma, della Costituzione; la disposizione dell'art. 389, secondo
comma, del codice di procedura penale che fa obbligo al pubblico ministero di
procedere con istruttoria sommaria quando l'imputato ha confessato e non
appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione.
Ciò perché se il p.m. può giudicare
insindacabilmente sul punto che esista una confessione e che altri atti
istruttori non occorrano, egli é reso in realtà arbitro di scegliere il tipo di
istruzione e quindi anche di sottrarre al giudice istruttore processi che,
secondo la legge, apparterrebbero alla sua competenza.
L'ordinanza in data 27 ottobre 1969 é stata
emessa dal, tribunale, ovviamente in udienza, e quindi quando l'istruttoria
sommaria era già stata conclusa, ed anteriormente all'entrata in vigore della
legge 7 novembre 1969, n. 780, che ha modificato l'art. 389 del codice di
procedura penale introducendo, sulla scelta dell'istruttoria da parte del
pubblico ministero, un controllo del giudice istruttore da attuarsi su ricorso
che l'imputato ha facoltà di proporre, inizialmente allo stesso pubblico
ministero, entro cinque giorni dalla notifica di un ordine o di ogni altro atto
da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, e
successivamente, in caso di reiezione, al giudice istruttore.
Nella specie, essendo l'istruttoria già
conclusa, ed i termini scaduti, il procedimento previsto dalla nuova legge non
trova applicazione.
La questione va quindi esaminata nei
termini nei quali é stata proposta ed entro tali termini va ritenuta fondata.
Con sentenza n. 117 del
1968 la Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del terzo
comma dello stesso art. 389, il quale dispone che il pubblico ministero debba
procedere con istruttoria sommaria in ogni caso in cui la prova appare
evidente. Le ragioni per le quali la illegittimità venne pronunziata si
riassumono nella inaccettabilità del principio che la scelta del tipo di
istruttoria, con possibile compressione delle competenze del giudice
istruttore, possa essere rimessa al pubblico ministero mediante un suo
giudizio, allora insindacabile, sull'evidenza della prova.
E poiché non é dubbio che le stesse ragioni
ricorrono anche nella ipotesi del giudizio relativo alla esistenza della
confessione e alla superfluità di ulteriori atti istruttori, che,
nell'originario testo dell'art. 389, secondo comma, era egualmente sottratto a
ogni controllo, ne discende che debba essere dichiarata la illegittimità
costituzionale anche di tale disposizione del codice di procedura penale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 389, secondo comma, del codice di procedura penale, nei limiti in
cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969,
n. 780, esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione
compiuta dal pubblico ministero sul punto che l'imputato ha confessato e non
appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.