ORDINANZA N. 223
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralitā), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1970 dal pretore
di Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappalardo Alfonso, iscritta al
n. 35 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio
del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che l'ordinanza del
pretore di Ferrara solleva la questione di legittimitā costituzionale dell'art.
2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - nella parte in cui detto articolo
rende possibile una reiterazione senza limiti dei provvedimenti di rimpatrio
nel luogo di residenza da parte di una stessa autoritā di p.s. nei confronti di
una stessa persona - in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della
Costituzione.
Considerato che la
questione sollevata per l'art. 2 é stata pių volte dichiarata non fondata da
questa Corte anche in riferimento ai richiamati artt. 13 e 16 della
Costituzione (sentenza n. 45 del 1960;
n. 126 del 1962;
n. 68 del 1964;
n. 32 del 1969;
n. 76 del 1970;
ordinanza n. 148
del 1970);
che non sono stati addotti validi
argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza, rientrando
la questione sollevata nello sviluppo logico del potere attribuito dall'art. 2
della legge n. 1423 del 1956 - una volta riconosciutane la costituzionalitā -
all'autoritā di p.s. di reiterare il provvedimento, ove persista nel soggetto
lo stato di pericolositā per la sicurezza pubblica e per la moralitā.
Visti l'art. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitā), sollevata in
riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione con
l'ordinanza 22 settembre 1970 del pretore di Ferrara.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Leonetto
AMADEI
Depositata in cancelleria il 30
dicembre 1972.