Sentenza n. 122 del 1972

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 SENTENZA N. 122

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento per correzione d’errore materiale di decreto penale contro Romano Anna, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento per correzione d’errore materiale di un decreto penale di condanna emesso (per infrazione alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, e successive modificazioni, sulla panificazione notturna) contro Anna Romano, nata a Napoli il 27 settembre 1918, ivi residente in Piazza Materdei, n. 3, e con negozio in via Rosaroli, n. 179, che doveva essere, invece, qualificata - fermi gli altri dati - col cognome di Romeo, a carico della quale l'Ispettorato del lavoro competente aveva elevato la contravvenzione, il pretore di Napoli, con sua ordinanza 26 ottobre 1970, sollevava d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato venga nominato un difensore officioso, qualora non lo abbia nominato di fiducia, e nella parte in cui non prevede che al difensore sia notificato l'avviso del giorno fissato per la discussione.

Il pretore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, ponendo in rilievo la particolare delicatezza del procedimento di correzione, che postula valutazioni non sempre elementari, sia quando si tratti dei casi specificati dalla legge (artt. 82, 476, 788 e 584 cod. proc. pen.), sia quando si tratti del caso generale di modificazione non essenziale dell'atto (art. 149, primo comma, dello stesso codice).

L'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Non vi é stata costituzione della parte privata né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nelle parti in cui non prevede la nomina d'ufficio di un difensore, ove l'interessato non l'abbia nominato di fiducia, né la notifica al difensore dell'avviso del giorno fissato per la discussione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - É da premettere che l'ammissibilità della procedura di correzione ex art. 149 cod. proc. pen. é ritenuta dal giudice a quo sulla base dell'art. 82 dello stesso codice, implicitamente richiamato dall'art. 476, che prevede, nel n. 1, la rettificazione delle generalità dell'imputato o d’altre persone nella sentenza (e il decreto penale ha carattere sostanziale di sentenza).

Vero é, però, che l'interessata é rimasta estranea, già nella fase cognitiva, al rapporto processuale di specie, sicché mancherebbe il presupposto (richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione) dell’immutabilità della condizione dell'imputato, non esistendo qui una precedente condizione processuale. Problema che, per quanto non rientri nella promossa questione, é tuttavia da tenero presente, perché vi sono casi in cui sarebbe posta in essere una lesione particolarmente vistosa del diritto di difesa, qualora questo non fosse pienamente garantito, nel procedimento disciplinato dal denunziato art. 149, nel duplice aspetto personale e tecnico - professionale.

3. - Per ciò che attiene alla difesa personale, questa Corte si é già pronunziata con sua sentenza n. 83 del 1969, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 149, primo comma, cod. proc. pen., limitatamente all'inciso "se possibile", sotto il profilo dell'art. 24 Cost., per far si che venga garantita - a tutte le parti - la possibilità di opporsi, mediante l'esercizio del diritto di difesa, alla richiesta correzione.

Ma gli é che tale esercizio non sarebbe pieno, se non fosse dato ingresso al difensore: tra l'altro, essendo l'ordinanza, che dispone la correzione, ricorribile in cassazione, il pretore ha esattamente rilevato che, con la esclusione del difensore, "si viene a sottrarre all'imputato il diritto di poter proporre l'impugnazione anche tramite il difensore stesso, ex art. 192, ultimo comma, cod. proc. pen.".

4. - Se si accede alla tesi che il modello di tutti i procedimenti incidentali, compreso quello della correzione dell'errore materiale, sia l'incidente d’esecuzione previsto dagli artt. 628 e seguenti cod. proc. pen., va richiamata la sentenza n. 69 del 1970 di questa Corte, la quale ha deciso che, nell'incidente d’esecuzione, é necessaria la nomina del difensore d'ufficio, quando non ve ne sia già uno di fiducia.

5. - Comunque, si faccia o non si faccia richiamo agli artt. 628 e seguenti cod. proc. pen., l'art. 24 Cost. postula l'esigenza della nomina obbligatoria del difensore (e, nel primo caso, della notificazione dell'estratto dell'ordinanza, a mente dell'art. 631 cod. proc. pen.; nel secondo caso, della notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito, a mente dell'art. 151, terzo comma, dello stesso codice).

6. - La norma denunziata viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa posizione attribuita al pubblico ministero e alle altre parti, dato che, ai sensi dell'art. 76 cod. proc. pen., nel corso d’ogni procedimento penale, il giudice non può, a pena di nullità (art. 185, n. 2, cod. proc. pen.), deliberare, se non sia stato sentito il pubblico ministero, tenuto a proporre richieste motivate e conclusioni specifiche (salvo, s'intende, le eccezioni allorché il procedimento sia di competenza pretoria). Si richiama, all'uopo, la sentenza n. 190 del 1970 di questa Corte (vedasi pure la sentenza n. 62 del 1971).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 149, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato d’ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente, non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1972.