SENTENZA N. 89
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTT
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante
"Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali", promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1967 dal
pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'E.N.P.A.S. e Ortolani
Ines, iscritta al n. 237 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.
Visti gli atti di costituzione
dell'E.N.P.A.S. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23
aprile 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Carmelo Carbone, per
l'E.N.P.A.S. ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione del 30 maggio
1966,l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
(E.N.P.A.S.) premesso:
che il bambino Roberto Ortolani,
figlio della pensionata dello Stato Ines Ortolani, affetto da linfoadenite
latero-cervicale era stato ricoverato presso l'Ospedale del Bambin Gesù di Roma
e presso la sezione di detto Ospedale in Santa Marinella dal 24 marzo al 19
settembre 1962, a totale carico dell'Istituto attore;
che da tale data (19 settembre
1962), ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, per
raggiungimento del 180 giorni di assistenza, cessava l'obbligo dell'E.N.P.A.S.
di concedere qualsivoglia prestazione alla Ortolani per tutta la durata
dell'anno in corso (1962);
che, quindi, rimaneva a carico
dell'assistita il periodo ulteriore di ricovero dal 20 settembre al 15 novembre
1962, data, quest'ultima, dalla quale subentrava il Consorzio Provinciale
Antitubercolare;
che l'E.N.P.A.S. in via di
eccezionale deroga, su istanza della interessata, che assumeva di non avere la
possibilità economica di pagare il conto di degenza per l'indicato periodo 20
settembre - 15 novembre 1962, ammontante a lire 192.150, con apposita
deliberazione del Consiglio di amministrazione, concedeva - alla Ortolani un
contributo straordinario di lire 120.000;
che tale contributo, accordato per
saldare il conto ospedaliero, avrebbe dovuto essere corrisposto su esibizione
dei "giustificativi" di spesa;
che, invece, proprio per evitare
alla Ortolani di anticipare dette somme, il contributo le fu versato prima del
saldo del conto delle spese di spedalità ed all'unico scopo di estinguere il
debito verso l'Ospedale del Bambin Gesù;
che, viceversa, la beneficiaria incassava
l'assegno senza soddisfare, neanche in minima parte i propri impegni verso
l'Ospedale predetto o, comunque, comprovare all'E.N.P.A.S. l'avvenuto
pagamento;
che le numerose diffide, a tal
riguardo, erano rimaste senza esito;
tutto ciò premesso l'E.N.P.A.S.
conveniva davanti al pretore di Roma la Ortolani, perché si sentisse condannare
alla restituzione della predetta somma di lire 120.000, oltre agli interessi ed
alle spese ed onorari di causa.
Il pretore adito, con ordinanza 3
maggio 1967, sollevava d'ufficio, ritenendola non manifestamente infondata,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma
secondo, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22,
nella parte in cui, con le parole "nei limiti" pone in essere una
previsione di limitazione temporale delle prestazioni previdenziali,
indipendentemente - dal perdurare dello stato di bisogno - dell'assistito e,
sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.
La non manifesta infondatezza veniva
motivata con l'assunto che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione pone in
essere un vero e proprio diritto del lavoratore all'assistenza, a carico della
collettività, senza alcuna limitazione di tempo e non una semplice facoltà
discrezionale più o meno patetica,
La rilevanza veniva, poi, motivata,
testualmente, come segue: "... Ove il limite temporale, previsto dall'art.
2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, venisse ad essere dichiarato illegittimo,
la imposizione di un onere probatorio; diverso da quello previsto per
l'assistenza nell'ambito di 180 giorni, sarebbe inammissibile, anche per le
prestazioni per il periodo successivo a tale termine. Nella fattispecie,
quindi, trattandosi di rimborso di spese ad un istituto convenzionato (il
pagamento effettuato direttamente dall'Ente per le spese relative ai primi 180
giorni fa desumere tale qualifica) nessun onere probatorio é posto a carico
dell'assistito (art. 20 del R.D. 26 luglio 1942, n. 917).
Ne consegue che, venuti meno i
presupposti di fatto (eccezionalità della prestazione e mancata ottemperanza
all'onere di produzione della documentazione) ed essendo inammissibile, quindi,
la condizione proposta, la convenuta non avrebbe alcun onere di produrre la
documentazione richiesta, rientrando il compito di procurarsi tale
documentazione in quelli posti a carico dell'Ente. Tale nuovo assetto normativo
influirebbe in maniera determinante sulla presente decisione, per cui il
giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione".
Dopo le pubblicazioni, notificazioni
e comunicazioni di legge, la questione viene ora alla cognizione di questa
Corte.
Nel relativo giudizio si é
costituito l'E.N.P.A.S. ed é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Con la memoria di costituzione il
patrocinio dell'E.N.P.A.S. ha chiesto che la sollevata questione venga
dichiarata non fondata, deducendo, in sostanza, quanto segue:
Il principio costituzionale, posto
dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, non pone in essere un
precetto che legittimi l'insorgere di una posizione soggettiva di vantaggio del
cittadino, ma stabilisce, invece, una generale direttiva per il legislatore
ordinario, da osservarsi con la discrezionalità che é insita nel potere
legislativo.
La disposizione del citato comma
secondo dell'art. 38 della Costituzione, pertanto, appartiene a quella
ristretta categoria di norme costituzionali, le quali stabiliscono dei principi
direttivi per il legislatore ordinario, che questi é tenuto ad attuare, nei
limiti delle possibilità economiche e sociali del Paese, al fine di attuare la
trasformazione della società nel modo regolato dal costituente.
La direttiva del costituente nella
specie é che tutti abbiamo un'assistenza completa, ma all'attuazione di essa si
potrà giungere quando si avrà una disponibilità di mezzi che la permetta.
La mancata o incompleta attuazione
di quella direttiva, pertanto, non pone in essere una questione di legittimità
costituzionale, ma una questione di responsabilità politica del Parlamento,
della quale unico giudice é il corpo elettorale.
Alla sua volta, l'Avvocatura
generale dello Stato, con l'atto d'intervento nell'interesse della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e con successiva memoria, chiede che la questione,
sollevata con l'ordinanza di rinvio, venga dichiarata non fondata, deducendo
quanto segue:
a) anzitutto non sembra esatta
l'interpretazione dell'art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S. seguita
dall'ordinanza di rinvio:
Dalla lettera e dalla ratio di tale norma
deve desumersi, invece, che con essa non vengono preveduti limiti temporali
alle prestazioni assistenziali, ma soltanto "limiti e modalità" - da
stabilirsi nel regolamento - per la determinazione delle prestazioni
assistenziali nei casi concreti.
Se così é, non vi sarebbe una
questione di legittimità costituzionale della legge, ma una comune questione di
legittimità del regolamento, di competenza del giudice ordinario o
amministrativo;
b) ma, ammesso che l'interpretazione
dell'art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S. seguita dall'ordinanza di rinvio sia
esatta ed ammesso, altresì, che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione
abbia carattere normativo é evidente che quest'ultima norma, in coerenza con il
suo ultimo comma, vada interpretata non in relazione ai singoli settori
previdenziali e assistenziali, ma nel suo complesso, ossia nelle varie forme
assicurative o gratuite che, ai sensi del citato ultimo comma l'assistenza e la
previdenza possono assumere, cosicché, considerato sotto questo profilo il denunziato
art. 2 della legge sull'E.N.P.A.S., la questione di costituzionalità sollevata
con l'ordinanza di rinvio risulta infondata.
Considerato in diritto
In via pregiudiziale si deve
constatare che manifesta risulta la irrilevanza, ai fini della definizione del
giudizio a quo, della questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.
Come si é posto in evidenza in
narrativa, oggetto del giudizio promosso davanti al pretore di Roma, era la
ripetizione di una certa somma che l'E.N.P.A.S., in via di eccezionale deroga,
aveva accordato ad una pensionata presso di esso iscritta, a condizione che
venisse impiegata per il pagamento parziale delle spese di ricovero ospedaliero
di un figlio di detta iscritta, protrattosi oltre il termine di 180 giorni per
il quale l'E.N.P.A.S. aveva provveduto all'assistenza diretta. Con la sollevata
questione di legittimità costituzionale, si mira, in sostanza, a far estendere
l'obbligo dell'assistenza diretta da parte dell'E.N.P.A.S. a tutto il periodo
di degenza senza il limite dei 180 giorni.
Ora ammessa in ipotesi, non soltanto
la illegittimità costituzionale della norma in base alla quale l'obbligo di
assistenza diretta ospedaliera da parte dell'E.N.P.A.S. é limitato a 180 giorni
per anno solare, ma, addirittura la sopravvenienza di una nuova norma che già
avesse sancito l'obbligo a tempo indeterminato di tale assistenza diretta, da
ciò non deriverebbe, certo, anche l'obbligo da parte dell'E.N.P.A.S. di
attribuire all'assistenza una qualsiasi somma da impiegare per il pagamento di
assistenza ospedaliera, anzi, proprio dall'obbligo dell'assistenza diretta da
parte dell'E.N.P.A.S. l'attribuzione per il fine suddetto di tale somma
risulterebbe senza causa.
Pertanto, se, come é pacifico, nella
specie l'E.N.P.A.S. che, in via di deroga eccezionale, ha accordato una certa
somma a condizione che venisse impiegata all'espresso scopo di estinguere un
certo debito di spedalità e l'interessata, come si assume, ha esatto tale somma
senza impiegarla allo scopo di cui sopra e su questo assunto poggia l'azione di
ripetizione della somma stessa, proposta davanti al giudice a quo, é evidente
che nessuna rilevanza avrebbe in quel giudizio la dichiarazione di
illegittimità della norma che limita a 180 giorni per anno l'obbligo
dell'E.N.P.A.S. all'assistenza diretta.
La proposta questione, pertanto,
dev'essere dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22,
recante "Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i dipendenti statali", in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con ordinanza in data 3 maggio
1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
- Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
maggio 1969.