SENTENZA
N. 5
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 del
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno), promosso con ricorso della Regione degli Abruzzi, notificato il 2
ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 20
del registro ricorsi 1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 2
ottobre 1970, la Giunta regionale d'Abruzzo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 3, 5 e 6 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R.
30 giugno 1967, n. 1523, i quali prevedono la formulazione da parte del
Comitato di ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione
economica dei piani pluriennali di coordinamento, deducendo che, trattandosi
d’interventi che possono riguardare materie di competenza regionale, tali norme
violano gli artt. 5, 115, 118 e 119 della Costituzione.
Precisamente, la lesione della competenza regionale risulterebbe, da un
lato, dal fatto che le norme impugnate disciplinano, senza un effettivo
intervento delle Regioni ed anche con riferimento ad epoca successiva alla loro
istituzione, materie ad esse riservate dall'art. 117 della Costituzione, e,
dall'altro lato, dal fatto che esse attribuiscono ad organi statali il potere
di predisporre ed attuare, con diretti interventi finanziari, i "piani
pluriennali per il coordinamento degli interventi" in materie riservate
alle Regioni (quali l'agricoltura, l'industria, il turismo e l'industria
alberghiera, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, l'approvvigionamento
idrico, l'artigianato, la pesca, ecc.), invadendo la sfera propria della
Regione, sia sotto il profilo della competenza legislativa ed amministrativa,
sia per ciò che concerne l'autonomia finanziaria.
Conseguentemente, sarebbero altresì incostituzionali, per quanto di
ragione, i successivi articoli della parte prima del testo unico che
contemplano gli interventi nelle singole materie di competenza della Regione.
Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale,
nell'atto depositato il 21 ottobre 1970, eccepisce innanzi tutto la tardività
del ricorso per essere stato notificato oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione della legge impugnata e, per negare valore alla prevista
obiezione secondo la quale le Regioni non potevano esercitare il potere di
ricorso prima che i loro organi fossero costituiti, trae argomento dalla II
disposizione transitoria della legge n. 87 del 1953, che spostò il termine per
i ricorsi che avrebbero potuto venir proposti prima che la Corte costituzionale
cominciasse a funzionare, che dimostrerebbe, sulla base del principio ubi lex
voluit dixit, l'infondatezza dell'obiezione stessa.
L'impugnabilità delle leggi ordinarie, in relazione alle quali il
termine decorrente dalla loro pubblicazione sia decorso, sarebbe altresì da
escludere ragionando in base alla VIII e IX disposizione transitoria della
Costituzione, alla stregua dell'interpretazione che ne ha dato la sentenza n. 52 del 1969,
per effetto delle quali la Repubblica deve adeguare le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali entro tre anni dall'istituzione delle Regioni.
Nel merito la difesa dello Stato conclude per l'infondatezza della
questione osservando (con richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4 del 1964)
che la potestà pianificatrice dello Stato trova la sua radice costituzionale
nell'art. 41 della Costituzione, che deve valere tanto per i privati che per
gli enti pubblici.
All'esigenza di coordinare le competenze regionali con quelle statali
negli specifici settori interessati al piano deve farsi fronte, d'altronde,
mediante il "concorso" o l'"intesa" delle Regioni, come
previsto anche dalle disposizioni impugnate.
L'intervento programmatico finanziario dello Stato - il quale non
esclude l'apporto determinante della Regione - funge da volano delle iniziative
delle varie Regioni, allo scopo di eliminare gli squilibri che potrebbero
determinarsi fra Regioni "ricche" e Regioni "povere",
realizzando un’effettiva parità di trattamento nelle condizioni
socio-economiche dei cittadini.
La difesa dello Stato conclude perciò che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o comunque infondato e queste conclusioni riafferma nella memoria
depositata il 28 gennaio 1971, nella quale deduce altresì che, secondo l'art.
2, primo comma, del testo unico impugnato, i piani pluriennali per il
coordinamento degli interventi costituiscono attuazione del programma economico
nazionale, con conseguente loro "statalità" e loro efficacia anche
oltre il termine iniziale dell'attività legislativa ed amministrativa delle
Regioni.
Circa la "statalità" dei piani, l'Avvocatura generale dello
Stato ricorda che la potestà legislativa ed amministrativa attribuita alle
Regioni incontra, oltre che il limite degli interessi nazionali, anche quello
delle riforme economico-sociali della Repubblica, uno dei cardini delle quali
dev'essere considerata la politica meridionalistica, e che d'altra parte tale
"statalità" non é esclusiva, ma prevede l'inserimento responsabile
delle Regioni nella fase procedimentale dell’elaborazione dei piani, mediante
la partecipazione dei Presidenti delle rispettive Giunte (art. 3).
In questo contesto, conclude la difesa dello Stato, trova razionale - e
costituzionale - giustificazione la strutturazione degli organi politici di
pianificazione articolata sul Comitato dei ministri o, secondo le più recenti
deliberazioni, sul Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Considerato
in diritto
1. - Dev'essere respinta l'eccezione d’inammissibilità, sollevata in
via pregiudiziale dall'Avvocatura generale dello Stato, fatta discendere
dall'asserita tardività della proposizione del ricorso della Giunta regionale
d'Abruzzo. Ciò per i motivi svolti nella sentenza n. 39 del 1971,
in base ai quali é da ritenere che il termine per le impugnative promosse dalle
Giunte delle Regioni a statuto ordinario, di nuova costituzione, non può
decorrere da data anteriore a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci
di agire a tutela degli interessi dell'ente.
Così computato, il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 2 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, risulta nella specie rispettato.
2. - Una diversa ragione d’inammissibilità deve invece farsi valere per
quanto riguarda il merito. Infatti le doglianze che si muovono contro gli artt.
2, 3, 5 e 6 del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, per
l'asserita lesione da essi recata alle competenze legislative regionali,
garantite dall'art. 117 della Costituzione, nonché all'autonomia finanziaria
sancita con l'art. 119, non possono essere prese in considerazione, dato che
ancora non si sono realizzati i presupposti richiesti per l'esercizio delle
competenze stesse, quali previsti dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che
rendono necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle
funzioni già esercitate dallo Stato, nonché il passaggio nei ruoli regionali
del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali
adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data d’entrata in vigore
dell'ultima delle leggi richiamate.
Non essendosi ancora realizzati tali presupposti, e permanendo pertanto
temporaneamente nello Stato la potestà di disporre in ordine alle materie di
cui é contestazione, la Regione non ha veste per rivendicarle a sé e
pretenderne l'esercizio, secondo ha già statuito la Corte in analoghi casi con
le sentenze n. 119,120, 121 del 1971.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata l'eccezione d’inammissibilità per tardività
della presentazione del ricorso;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 1l9
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1972