SENTENZA N. 52
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e degli artt. 23
e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernenti lo stato giuridico e
l'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali, promossi con
tre ordinanze emesse l'8 luglio 1966 dal Consiglio di Stato - sezione quinta -
sui ricorsi delle Amministrazioni provinciali di Mantova, Vicenza e Brescia
contro il Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 176, 177 e 178 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258
del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione
provinciale di Brescia e del Ministero dell'interno, e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Antonio Amorth, per
l'Amministrazione provinciale di Brescia, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri ed
il Ministero dell'interno.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 20 aprile
Con ordinanza 8 luglio 1966 la
quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto l'eccezione rilevante e non
manifestamente infondata. Nel sollevare la relativa questione il Consiglio
osserva che l'autonomia degli enti territoriali é costituzionalmente assicurata
sia attraverso la configurazione degli organi dell'ente come espressione della
stessa istituzione territoriale sia col demandare all'ente stesso la gestione e
la realizzazione degli interessi locali: sotto il primo profilo si rileva che
Sulla base di tali considerazioni il
Consiglio ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio che con la
predetta autonomia sia inconciliabile una disciplina che demanda alla autorità
statale la scelta e la nomina del segretario generale della provincia, con la
conseguente inserzione nella compagine dell'ente di un organo il quale, pur
essendo investito di funzioni proprie dell'ente stesso, non é espressione della
istituzione territoriale.
Dopo aver osservato che non vale
opporre che il segretario svolge solo compiti preparatori ed esecutivi, giacché
questi costituiscono indivisibili momenti della funzione pubblica affidata
all'ente, il Consiglio conclude rimettendo all'esame della Corte, in
riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, il controllo di
costituzionalità non solo del citato art. 4 della legge n. 851 del 1942, ma
anche dell'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente la nomina a
segretario provinciale generale di prima classe.
2. - Con altra ordinanza - emessa
l'8 luglio 1966 nel procedimento pendente fra l'Amministrazione provinciale di
Vicenza ed il Ministero dell'interno, ed avente ad oggetto la impugnativa della
nota 24 agosto 1962 con la quale il Ministero comunicava di non poter
accogliere la proposta per il conferimento del posto di segretario generale al
vice segretario dott. Milan e del decreto 23 luglio 1962 con il quale lo stesso
Ministero bandiva il relativo concorso - la quinta sezione del Consiglio di
Stato ha sollevato, in termini identici a quelli sopra riassunti, la stessa
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 851 del 1942
e dell'art. 23 della legge n. 604 del 1962.
3. - Con una terza ordinanza -
emessa l'8 luglio 1966 nel procedimento pendente fra l'Amministrazione
provinciale di Brescia ed il Ministero dell'interno ed avente ad oggetto
l'impugnativa del decreto 23 settembre 1962 concernente il bando di concorso al
posto di segretario generale presso quella Amministrazione - la stessa quinta
sezione, con argomentazioni identiche a quelle svolte nelle altre due
ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46
della legge 8 giugno 1962, n. 604, che dispone la riapertura dei termini di
partecipazione ai concorsi banditi e non espletati al momento di entrata in
vigore della legge.
4. - Le tre ordinanze sono state
ritualmente notificate alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicate ai Presidenti delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
Innanzi a questa Corte si é
costituita, relativamente al giudizio che la riguarda, l'Amministrazione
provinciale di Brescia (atto depositato il 1 aprile 1968). In tutti e tre i
giudizi si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza sia
del Presidente del Consiglio che del Ministero dell'interno (atti depositati il
3 novembre 1967).
5. - La difesa dell'Amministrazione
provinciale di Brescia, nel chiedere la dichiarazione di incostituzionalità
della norma denunziata, osserva che l'attuale disciplina dello stato giuridico
ed economico dei segretari provinciali, ancora radicata in una riforma
introdotta dal precedente ordinamento autoritario, é incompatibile con il
riconoscimento delle autonomie locali, enunciate tra i fondamentali principi
della Costituzione: mentre il segretario, posto al vertice della gerarchia dei
dipendenti dell'amministrazione, dovrebbe essere impiegato dell'ente e
destinato al suo fedele e fiduciario servizio, la vigente legislazione gli
attribuisce lo stato giuridico di impiegato statale, lo mantiene in posizione
di estraneità rispetto al corpo impiegatizio provinciale, affievolisce la sua
collaborazione con gli amministratori, ed in tal modo, anche a causa della
circostanza che il trattamento economico del segretario condiziona il
trattamento degli altri impiegati, si incide sull'autonomia dell'ente, che deve
comprendere anche la potestà di costituire il corpo impiegatizio quale
strumento necessario dell'attività amministrativa. Né, ad avviso della difesa,
la legislazione in vigore potrebbe inquadrarsi fra le leggi generali della
Repubblica destinate a determinare le funzioni della provincia ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, dopo
un'ampia esposizione storica delle varie leggi che hanno regolato la materia in
esame, osserva che il legislatore, nell'emanare la legge n. 604 del 1962,
deliberatamente ha evitato di affrontare il problema della figura giuridica dei
segretari provinciali e comunali, sicché, anche se va tenuto nel debito conto che
alcune modifiche hanno ampliato i poteri e le facoltà concessi agli enti
locali, bisogna riconoscere che ci si trova di fronte ad una materia che dovrà
essere regolata in sede di adozione delle norme di adeguamento della nostra
legislazione alle esigenze delle autonomie, così come prescrive
Ad avviso dell'Avvocatura la
questione, peraltro, risulterebbe infondata anche se con i precetti costituzionali
si volesse confrontare l'intera disciplina della materia. La così detta
statizzazione dei segretari, infatti, non é ispirata all'intento di limitare le
autonomie locali, ma trova la sua ragione nella esigenza, sollecitata in ogni
tempo dalle stesse organizzazioni della categoria, di tutelare le passioni
politiche locali, e la stessa dottrina, de iure condendo, elaborò la figura del
segretario comunale dipendente statale, e ciò ben prima dell'avvento del
fascismo.
Soffermandosi poi sugli artt. 5 e
128 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che
6. - In una memoria depositata il 3
febbraio 1969 la difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia mette
anzitutto in evidenza come dalla storia della legislazione risulti che il segretario
provinciale, al pari del segretario comunale, é titolare di un ufficio inerente
alla struttura stessa dell'ente, sicché la sottrazione alla provincia della sua
regolazione ed amministrazione si rivela come una incoerente stortura, divenuta
operante durante l'ordinamento autoritario del fascismo: l'intervento del
legislatore rivolto a garantire un certo stato giuridico al segretario,
attraverso disposizioni che prescrivano le modalità di assunzione in servizio,
i limiti della potestà disciplinare ecc., non può essere confuso con
l'innovazione attuata a mezzo della così detta statizzazione, che realizza una
radicale innovazione rispetto alla legislazione anteriore.
Posta questa premessa, la difesa
passa ad esporre gli argomenti idonei alla ricostruzione del significato
attribuito dalla Costituzione alle autonomie locali, richiamandosi, in primo
luogo, al criterio storico, vale a dire ai provvedimenti legislativi, adottati
prima dell'entrata in vigore della Carta, per restaurare l'ordinamento democratico
locale: a questo l'Assemblea costituente dovette riferirsi nello stabilire il
principio del riconoscimento e promovimento delle autonomie locali, che,
secondo quanto risulta dall'articolo 114 della Costituzione, riguarda i comuni
e le province al pari delle regioni. Ma il concetto di autonomia - così
prosegue la difesa - non può ridursi alla così detta autonomia politica, perché
questa sarebbe sminuita ed ostacolata se non disponesse degli strumenti
normativi ed amministrativi, e fra questi ultimi non può mancare la facoltà di
scelta, nomina ed amministrazione del personale, che é stata sempre
riconosciuta al comune ed alla provincia perfino nella legislazione del 1934 e
che a maggior ragione deve essere garantita in ordine all'ufficio di
segreteria, se si tiene presente che il ritorno alla regolamentazione
democratica del 1915, attuata con leggi del periodo della Costituente, richiama
un momento storico nel quale la nomina, sospensione e revoca del segretario
rientravano nelle attribuzioni del Consiglio locale. A conforto della tesi così
delineata può anche richiamarsi, secondo la difesa, l'art. 117 della
Costituzione, che demanda alla regione l'ordinamento degli uffici da essa
dipendenti: l'affinità di natura fra regione, provincia e comune, consente di individuare
in questa potestà una caratteristica indicativa del contenuto dell'autonomia.
Il sicuro contrasto fra autonomia e
sistema di statizzazione dei segretari, messo in evidenza dalla dottrina più
autorevole, appare alla difesa dell'Amministrazione ulteriormente provato
dall'imbarazzo mostrato dal legislatore: il tentativo di evitare la riconferma
della definizione del segretario come funzionario dello Stato e la
corrispondente amputazione di parte del disegno di legge presentato nel 1960
nulla tolgono all'illegittimità del sistema che la legge del 1962, nonostante
alcune debolissime attenuazioni, ha sostanzialmente lasciato in vigore.
Passando all'esame delle altre
argomentazioni svolte dall'Avvocatura, la difesa esclude la validità della tesi
secondo la quale fra il principio della statizzazione e le norme impugnato non
esisterebbe un nesso di essenziale derivazione, giacché tutti i poteri statali
contemplati dalle disposizioni denunziate si risolvono nella negazione di ogni
potere delle amministrazioni provinciali. Né appare pertinente il richiamo alla
IX disposizione transitoria perché, se anche si vuol ritenere che le norme
restano in vigore fino all'adeguamento della legislazione, ciò non risolve un
caso, come l'attuale, nel quale il Parlamento ha legiferato in materia con
norme appartenenti ad un testo emanato nel 1962. La difesa conclude osservando
che inutile é il richiamo alla sentenza n. 94 del
1965 anche perché in quella occasione l'inoperatività dell'articolo 130
della Costituzione venne affermata in conseguenza della non ancora attuata
instaurazione delle regioni: né sarebbe accettabile il parallelo con le
università, trattandosi di autonomie ben diverse e potendosi affermare,
comunque, che l'istruzione universitaria si configura come attività statale.
7. Nella discussione orale la difesa
dell'Amministrazione provinciale di Brescia e l'Avvocatura generale dello Stato
hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze della quinta
sezione del Consiglio di Stato propongono analoghe questioni di legittimità
costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - L'esame delle disposizioni
impugnate, diretto ad accertare se queste contrastino col principio concernente
le autonomie locali sancito negli artt. 5 e 128 della Costituzione, presuppone
la soluzione di alcune questioni preliminari in ordine agli effetti della IX
disposizione transitoria della Costituzione, al contenuto della sfera di
autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ed al comune, ai
limiti che il legislatore incontra nelle materie che con tale autonomia hanno
attinenza.
Per quanto riguarda il primo punto,
ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato il problema proposto dalle
ordinanze di rimessione - riguardante lo stato giuridico dei segretari
provinciali - deve essere affrontato e risolto dal legislatore in sede di
emanazione delle norme di adeguamento della legislazione alle esigenze delle
autonomie: di conseguenza, finché quelle norme non saranno adottate, la non
perentorietà del termine triennale assegnato dalla IX disposizione transitoria
renderebbe tuttora legittimamente operanti le leggi preesistenti alla
Costituzione.
Tale tesi, che comporterebbe
l'esclusione del sindacato di legittimità costituzionale in ordine a tutte le
leggi che in materia di autonomie locali fossero in vigore al 1 gennaio 1948 e
riconoscerebbe al legislatore il potere di lasciare indefinitamente in vita
istituti e disposizioni eventualmente incompatibili con fondamentali principi
del nuovo ordinamento democratico, non può essere condivisa.
Appare superfluo esaminare se,
nonostante l'appartenenza delle disposizioni impugnate ad un testo legislativo
posteriore alla Costituzione (la legge 8 giugno 1962, n. 604, della quale si
denunziano gli artt. 23 e 46 e che nell'art.
3. - Secondo la difesa dello Stato
due ulteriori ragioni renderebbero superfluo un esame del contenuto delle tre
disposizioni impugnate: si afferma, da un lato, che in mancanza di una
definizione data dalla Costituzione, i limiti minimi delle autonomie
riconosciute nell'art. 5 della Costituzione potrebbero essere individuati nella
legislazione vigente al momento di entrata in vigore della Carta; si osserva,
dall'altro, che quale che sia la definizione dell'autonomia garantita dall'art.
128 della Costituzione e perfino se si accolga il concetto più ampio che la
identifica col potere di determinare l'indirizzo politico amministrativo
dell'ente, in essa non si potrebbe mai far rientrare "la formazione degli
organi meramente burocratici".
Anche queste tesi devono ritenersi
non fondate.
Quanto alla prima,
La seconda tesi muove esplicitamente
dal presupposto che solo un intervento estraneo al corpo elettorale "nella
formazione degli organi che determinano l'indirizzo politico
amministrativo" degli enti locali potrebbe essere ritenuto incompatibile
con l'autonomia di questi. Ma su tale punto esattamente le ordinanze di
rimessione mettono in evidenza che l'emanazione dei provvedimenti
amministrativi demandati alla competenza degli organi rappresentativi del
comune e della provincia si lega con nesso inscindibile all'attività
preparatoria ed a quella esecutiva: e non si può non riconoscere, in verità, che
la sfera di autonomia sarebbe compromessa se agli enti ai quali essa é
riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto la disponibilità degli
strumenti necessari alla sua esplicazione.
4. - Come le tesi fin qui disattese
non sono valide a giustificare, senza bisogno di altra indagine, una decisione
di non fondatezza della questione, del pari all'opposto risultato non si può
giungere per il solo fatto che nel concetto di autonomia rientrano, come da
ultimo si é detto, anche i poteri che sono strumentali rispetto alle funzioni
e, quindi, quelli inerenti alla burocrazia comunale e provinciale. Poiché le
autonomie dei due enti non possono essere considerate avulse dall'ordinamento
generale, al Parlamento é riconosciuta la competenza - art. 128 della Costituzione
- ad intervenire con leggi generali nella disciplina delle loro funzioni, e non
c'e ragione per escludere la legittimità di tale intervento quando si tratti
del rapporto di impiego dei dipendenti locali. La salvaguardia di esigenze
generali che, anche in questo settore, possono richiedere e giustificare
l'emanazione dileggi dello Stato viene in rilievo a maggior ragione a proposito
dello stato giuridico dei segretari, per i quali - in considerazione della
particolare delicatezza dei compiti ad essi attribuiti, fra i quali rientra
anche l'esercizio di alcune attività statali - ancor più evidente é la
necessità che siano dettate norme idonee a garantire che l'ufficio venga
conferito a chi sia in possesso di una adeguata preparazione professionale
(strumento essenziale per quel buon andamento della pubblica amministrazione
che in base all'art. 97 della Costituzione deve essere assicurato dalle leggi),
che la selezione avvenga sul piano nazionale ed attraverso una procedura
concorsuale, che agli interessati sia riconosciuta una stabilità che li ponga
al riparo da possibili arbitri, e così via. Se così é, il problema del rispetto
delle autonomie non riguarda, in via astratta, la legittimità dell'intervento
del legislatore, ma piuttosto i limiti che questo é tenuto ad osservare: si
dovrà, cioé, di volta in volta accertare se le disposizioni legislative si
siano mantenute nell'ambito strettamente necessario a soddisfare quelle
esigenze generali di cui si é fatto cenno ed abbiano lasciato agli enti locali
quel minimo di poteri richiesto da quella autonomia di cui, anche in questo
settore, essi devono godere.
Ciò posto, occorre rilevare che le
ordinanze di rimessione hanno sottoposto al controllo di costituzionalità solo
gli articoli 23 e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e l'art. 4 della legge
27 giugno 1942, n. 851. Precisato così l'oggetto del giudizio, é evidente che
5. - Passando all'esame del
contenuto delle singole disposizioni impugnate,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851,
contenente "modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico
dei segretari comunali e provinciali", e degli artt. 23 e 46 della legge 8
giugno 1962, n. 604, contenente "modificazioni allo stato giuridico ed
all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali",
sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e
128 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.