SENTENZA
N. 94
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165
e 296 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1964 dal
Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra la ditta "Comm.
Vincenzo Cassaro - cantiere navale" e il Consorzio per il bacino di
carenaggio di La Spezia, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio
1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione della
ditta "Comm. Vincenzo Cassaro - cantiere navale" e del Consorzio per
il bacino di carenaggio di La Spezia;
udita nell'udienza
pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Arturo
Carlo Jemolo, per la ditta Cassaro, l'avv. Antonio Sorrentino, per il
Consorzio, e il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il presente giudizio
di legittimità costituzionale trae origine da una ordinanza emessa il 17
marzo-19 maggio 1964 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile promosso
dalla ditta "Comm. Vincenzo Cassaro - cantiere navale" nei confronti
del Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia al fine di conseguire la
condanna del Consorzio all'adempimento di un contratto, con cui questo aveva
commesso alla menzionata ditta, a trattativa privata, la costruzione di un
bacino galleggiante. Siccome il rifiuto del Consorzio di adempiere il contratto
dipendeva dal diniego del Prefetto di autorizzare la trattativa privata, la
ditta Cassaro aveva sollevato in giudizio la questione circa la legittimità
costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165 e 296 del
Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (nel testo
modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530), per contrasto con gli artt. 5,128
e 130 e con la IX disposizione transitoria e finale della Costituzione. E il
Tribunale, affermata la rilevanza della questione sul presupposto della
applicabilità al Consorzio de quo dell'art. 165 del T.U. com. e prov. (il quale
estende ai consorzi cui partecipino Province o Comuni le disposizioni dettate
dallo stesso T.U. per la vigilanza e tutela governativa nei confronti delle
Province e dei Comuni), e rigettate con diffusa motivazione le argomentazioni
del Consorzio volte a contestare tale rilevanza, ha ritenuto che la questione
stessa non sia manifestamente infondata, e ne ha rimesso l'esame a questa
Corte.
Con le norme
impugnate, rispettivamente, si assoggetta ad autorizzazione prefettizia la
stipulazione di taluni contratti dei Comuni e delle Province a trattativa
privata (artt. 87 e 140); si sottopongono a visto prefettizio i contratti dei
Comuni e delle Province che eccedono i limiti al di là dei quali é richiesta
l'autorizzazione per la trattativa privata, autorizzando il prefetto a negare,
per gravi motivi, l'esecutività anche ai contratti riconosciuti regolari (art.
296); si estendono ai consorzi le disposizioni relative ai controlli sui Comuni
e le Province, e quindi anche le disposizioni degli artt. 87,140 e 296 (art.
165).
L'ordinanza del
Tribunale rileva che dal principio dell'autonomia dei minori enti locali,
affermato negli artt. 5 e 128 della Costituzione, e dallo espresso dettato
dell'art. 130 risulta che il controllo di merito nei confronti di tali enti non
può essere esercitato se non attraverso il meccanismo della "richiesta di
riesame"; e, contestando un'obiezione sollevata in proposito dal
Consorzio, esclude che il secondo comma dell'art. 130, riguardante l'esercizio
del controllo di merito mediante richiesta di riesame, debba rimanere inattuato
fino all'istituzione delle Regioni: infatti il citato articolo considererebbe
le Regioni soltanto nel primo comma, il quale commette ad esse il controllo di
legittimità sui minori enti locali, senza occuparsi del controllo di merito.
Aggiunge, d'altro canto, l'ordinanza, che, se é vero che il termine triennale
assegnato dalla IX disposizione finale della Costituzione per l'adeguamento
delle leggi "alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni" ha carattere meramente ordinatorio -
onde, fin quando tale adeguamento non venga realizzato, non possono
considerarsi abrogate le preesistenti disposizioni in materia di controllo sui
minori enti locali -, ciò non esclude che, anche prima che al prescritto
adeguamento si faccia luogo, quelle disposizioni possano esser riscontrate
illegittime per contrasto con le norme costituzionali alle quali debbono essere
adeguate: ai fini della legittimità delle leggi non é decisiva infatti la
distinzione tra norme costituzionali precettive e programmatiche.
Nel deferire a questa
Corte l'anzidetta questione, l'ordinanza ha soggiunto di ritenere per contro
manifestamente infondata ogni altra questione, sollevata in giudizio,
riflettente gli impugnati artt. 87 e 140 del T.U. comunale e provinciale.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa rispettivamente il 22 e il 25 maggio 1964, e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 maggio. Essa é stata comunicata al
Presidente del Senato il 30 maggio e a quello della Camera dei deputati il 20
giugno successivi. É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 182 del 25
luglio 1964.
Davanti a questa
Corte si sono costituiti il Consorzio, con mandato e deduzioni depositati il 4
agosto 1964, e la ditta Cassaro, con mandato e deduzioni depositati il 10
agosto 1964. Inoltre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 15
luglio 1964.
La ditta Cassaro
sostiene, in appoggio alla tesi della illegittimità delle norme impugnate, che
i controlli di merito intaccano lo stesso principio dell'autonomia e quindi
sono palesemente incompatibili con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Aggiunge che l'art. 130 della Costituzione contiene due distinte e autonome
norme: l'una indica l'autorità qualificata al controllo, l'altra la natura dei
controlli ammessi; e sostiene che l'attuazione di quest'ultima - non
condizionata dall'attuazione della prima - non può esser rinviata senza che le
norme incompatibili con essa assumano carattere di incostituzionalità.
Il Consorzio obietta
all'ordinanza di rimessione che le norme degli artt. 5 e 128 della Costituzione
rimettono al legislatore ordinario la definizione dell'ambito dell'autonomia
dei minori enti locali. Afferma poi che l'art. 130 ha carattere unitario:
entrambi i due commi riguardano competenze regionali, e non se ne può quindi
invocare l'applicazione fin quando non sia attuato l'ordinamento regionale. Ove
così non fosse, dovrebbe giungersi all'assurdo di escludere, attualmente, la
possibilità di qualsiasi controllo statale sugli enti locali.
Analogamente ragiona
l'Avvocatura dello Stato, la quale richiama particolarmente l'attenzione sulla
complessità del problema dell'adeguamento alla Costituzione della preesistente
normazione in materia di autonomie locali e di controlli: complessità che esige
dal legislatore una maturazione con cui appare incompatibile la pretesa della
immediata operatività del secondo comma dell'art. 130 della Costituzione.
In una memoria
depositata il 30 settembre scorso il Consorzio ha richiamato l'attenzione della
Corte sulla importanza e la vastità del problema, unitariamente inteso, della
legittimità costituzionale degli attuali controlli di merito sugli enti locali,
e ha sottolineato l'opportunità di un esame e una soluzione unitaria di esso.
Nondimeno non ha mancato di esprimere talune perplessità circa la rilevanza nel
giudizio a quo della questione relativa alla legittimità dell'art. 296 del T.
U. comunale e provinciale, dato che nel caso sottoposto al giudice a quo non
era stato né chiesto, né negato un visto prefettizio; circa l'inquadrabilità di
tale visto tra i controlli di merito; circa la stessa configurabilità
dell'autorizzazione alla trattativa privata come controllo di merito.
Nella memoria si
sottolinea, ad ogni modo, da un lato, che il controllo mediante approvazione
non fa venir meno l'autonomia; dall'altro che il rifiuto dell'approvazione deve
esser motivato ed é soggetto a sindacato giurisdizionale (e talvolta anche
amministrativo). Si insiste poi sul carattere unitario delle disposizioni del
primo e del secondo comma dell'art. 130 della Costituzione: carattere che
importa che il meccanismo dei controlli previsto da tale articolo non potrà
entrare in funzione, se non una volta instaurate le Regioni. Si aggiunge che
altrimenti bisognerebbe ritenere una cosa palesemente inverosimile, e cioè che
l'Assemblea costituente abbia inteso considerare illegittimi fin dal 1 gennaio
1948, momento di entrata in vigore della Costituzione, i controlli di merito in
vigore, con conseguente mancanza di qualsiasi controllo di merito in tutto il
periodo tra tale data e l'instaurazione delle Regioni. Infine si nota che, ove,
del resto, si volesse pensare che la illegittimità dei controlli in vigore al
momento della emanazione della Costituzione sia sopravvenuta col decorso del
termine di tre anni previsto dalla IX disposizione transitoria e finale della
Costituzione per l'istituzione delle Regioni, si verrebbe inevitabilmente a
urtare contro la giurisprudenza secondo cui i termini contenuti nelle
disposizioni transitorie e finali della Costituzione non hanno carattere
perentorio.
Anche l'Avvocatura ha
depositato una memoria, in data 21 ottobre scorso.
In essa si richiama
l'attenzione sul carattere unitario del nuovo sistema di raccordo tra autonomie
locali e controlli previsto dalla Costituzione, per ricavarne che esso non
potrà entrare in funzione se non con l'istituzione delle Regioni. Si aggiunge
che, avendo l'art. 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilito che fino
alla instaurazione del controllo regionale, nei confronti dei minori enti
locali continueranno a esercitarsi i controlli di merito preesistenti, sarebbe
vano, in mancanza di un'impugnativa di tale articolo, che ha conferito nuovo
titolo alle norme contenute nelle disposizioni impugnate, portare l'esame su
queste ultime. Si insiste nella tesi che il carattere ordinatorio del termine
previsto dalla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione vale a
confermare la legittimità della attuale permanenza delle disposizioni stesse.
Si nota inoltre che
l'autorizzazione alla trattativa privata, lungi dal concretare una forma di
controllo di merito sugli atti degli enti locali, si risolverebbe in una
dispensa dall'osservanza di un divieto legittimamente posto in sede di
determinazione legislativa dell'ambito dell'autonomia di quegli enti.
Nei confronti
dell'art. 296 del T.U. comunale e provinciale l'Avvocatura, mentre rileva
anch'essa l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini
del giudizio civile che ha dato origine alla presente controversia, aggiunge
che l'articolo stesso, per la parte in cui prevede un semplice controllo di
legittimità, sarebbe incontestatamente legittimo, e, per la parte in cui si
possa ritenere che ammetta un controllo di merito, sarebbe da ritenere coperto
dalla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione. Peraltro sarebbe
da escludere che esso preveda un controllo di merito sugli atti degli enti
locali, dovendosi il potere discrezionale accordato al prefetto da
quell'articolo esercitare non per ragioni inerenti alla "sostanza
intrinseca dell'atto", bensì per ragioni "estranee" all'atto,
quali i gravi motivi di interesse dell'ente o altri gravi motivi di interesse
pubblico.
All'udienza i
difensori delle parti hanno insistito nelle tesi sopra esposte.
Considerato
in diritto
1. - Il presente
giudizio riguarda gli artt. 87, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del T. U.
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 - i quali consentono rispettivamente
ai Comuni e alle Province di stipulare, in circostanze eccezionali, contratti a
trattativa privata, ma soltanto se autorizzati dal prefetto -, l'art. 165 dello
stesso T. U. - il quale estende (tra l'altro) le anzidette disposizioni ai
consorzi comunali e provinciali -, l'art. 296 sempre dello stesso T. U. - il
quale al primo comma subordina al visto prefettizio di legittimità
l'operatività dei contratti comunali e provinciali (e quindi, tra l'altro,
consente di negare il visto e non rendere operativi i contratti a trattativa
privata, quando questi non siano stati autorizzati dal prefetto) e al terzo
comma consente altresì al prefetto di negare il visto ai contratti "per
gravi motivi di interesse dell'ente e per altri gravi motivi di interesse
pubblico". Le anzidette disposizioni, attribuendo al prefetto, nei
confronti dell'operato degli enti locali, controlli di merito di un tipo non
ammesso dall'art. 130, secondo comma, della Costituzione - il quale non prevede
altra forma di controllo di merito se non quella della "richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione" -, oltre a violare
quest'ultimo precetto costituzionale, ferirebbe l'autonomia di quegli enti,
garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione. Né varrebbe opporre che la IX
disposizione transitoria e finale della Costituzione, rimettendo alla legge di
adeguare la preesistente normativa della materia "alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni",
consentirebbe al preesistente sistema di sopravvivere fino alla instaurazione
degli ordinamenti regionali nei singoli territori interessati: infatti tale
sopravvivenza non potrebbe esser legittima se non per quella parte del sistema
che non appaia in contrasto con l'uno o con l'altro precetto costituzionale.
2. - All'impugnativa
vengono opposte dallo Stato e dal Consorzio due eccezioni.
La prima si richiama
all'art. 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il
funzionamento degli organi regionali, il quale dispone che, sino a quando non
saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla legge stessa
in attuazione dell'art. 130 della Costituzione, "i controlli sulle Province
e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano,
nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti". Secondo l'eccezione,
la mancanza di una impugnativa di tale disposizione postcostituzionale, che ha
riaffermato la vigenza delle forme di controllo di merito preesistenti,
renderebbe vana l'impugnativa delle anteriori disposizioni, in cui queste
ultime sono contemplate.
Il ragionamento non
può essere condiviso. Il citato art. 72 si é limitato a confermare,
globalmente, la vigenza delle preesistenti disposizioni in materia di
controlli; ed é evidente che, volendo denunciare talune delle disposizioni così
mantenute in vigore, il giudice a quo non poteva non indicare, a tal fine, le
disposizioni stesse. L'intento di denunciare la vigenza attuale - confermata,
del resto, dalla legge del 1953 senza carattere innovativo - risulta poi
dall'ordinanza di rimessione assolutamente chiara, indipendentemente da una
specifica menzione del ricordato art. 72.
3. - L'altra
eccezione argomenta dal fatto che al contratto della cui operatività si
discuteva nel giudizio a quo il prefetto aveva negato il visto per ragioni di
legittimità (mancanza dell'autorizzazione alla trattativa privata) e non per
alcuna delle ragioni di merito considerate dal terzo comma dell'art. 296 del
T.U. comunale e provinciale; e ne ricava la affermazione dell'irrilevanza, ai
fini del decidere, della questione di legittimità relativa a quest'ultimo
comma.
Anche questa
eccezione non può però essere accolta, giacché l'ordinanza di rimessione
risulta motivata in ordine alla rilevanza dell'impugnativa dell'intero art.
296; e, secondo la propria costante giurisprudenza, questa Corte non può -
salvo casi estremi - procedere a una valutazione della attendibilità del
ragionamento fatto dal giudice a quo per motivare la rilevanza.
4. - Passando al
merito, la Corte non ritiene decisivo stabilire se il riscontro della
sussistenza delle "circostanze eccezionali" richieste per la
concessione dell'autorizzazione alla trattativa privata di cui all'art. 87,
ultimo comma, e all'art. 140, ultimo comma, del T. U. comunale e provinciale, e
la verificazione della mancanza di "gravi motivi" che possano
sconsigliare il rilascio del visto contrattuale ai sensi dell'art. 296, ultimo
comma, rappresentino veri e propri "controlli di merito" ai sensi
dell'art. 130, secondo comma, della Costituzione, ovvero -come sostengono
l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Consorzio - valutazioni attinenti
all'esercizio di poteri discrezionali destinati rispettivamente ad ampliare la
normale sfera di autonomia degli enti locali e a proteggere ab externo gli
interessi di questi. Ai fini della decisione della presente controversia é
infatti sufficiente osservare che, tanto per il dimensionamento delle autonomie
locali - regionali, provinciali e comunali - voluto dalla Costituzione (artt.
5, 115-120, 128), quanto per l'instaurazione del nuovo sistema di controlli sui
Comuni e le Province da essa previsto (art. 130), le norme di attuazione,
contemplate dalla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, sono
finora mancate; con la conseguenza del legittimo permanere in vita, per le
autonomie come per i controlli, del sistema preesistente, la cui continuazione
la ricordata disposizione IX previde - all'evidente fine di evitare periodi di
carenza - appunto fino al momento dell'adeguamento di esso "alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni".
É vero che per tale
adeguamento la ripetuta disposizione fissava il termine di tre anni. Ma - come
questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (e, da ultimo, con la sentenza n. 17 del corrente anno) - la mancata osservanza dei termini
assegnati dalla Costituzione al Parlamento per tradurre in legislazione
operante i suoi precetti non immediatamente operativi, come non basta a far
considerare venuta meno, così non basta a invalidare la legislazione non
aggiornata. Onde, se non si può non deprecare, ancora una volta, l'inosservanza
di detti termini e il protrarsi della mancata attuazione - sicché l'ordinamento
in atto si presenta notevolmente alterato rispetto a quello concepito dall'Assemblea
costituente, con conseguenti squilibri e scompensi nei diversi campi della vita
pubblica e privata - deve nondimeno escludersi che l'inadempimento
costituzionale produca, per sé solo, l'illegittimità della legislazione non
ancora assoggettata a revisione.
Fin quando le
autonomie degli enti locali non avranno avuto il maggior respiro voluto dalla
Costituzione, comprendendo nel quadro della riforma - come richiedono naturali
esigenze di unità e di condizionamento reciproco - la revisione del sistema
delle ingerenze degli enti sopraordinati, l'ordine vigente continuerà,
nonostante il suo anacronismo, a vivere non illegittimamente, tanto per ciò che
riguarda le autonomie, quanto per ciò che riguarda i controlli e le altre forme
di vigilanza dello Stato.
Né con riferimento ai
vigenti meccanismi dei controlli di merito sugli enti locali minori può dirsi -
come si assume nell'ordinanza che ha dato occasione al presente giudizio - che,
anche prima del riordinamento di cui si é detto, essi sarebbero diventati
senz'altro illegittimi, pel solo fatto di non corrispondere alla forma del
rinvio con richiesta di riesame, che é la sola previstane dal secondo comma
dell'art. 130 della Costituzione. Tanto dai lavori preparatori della
Costituzione, quanto dal fatto che la disposizione che se ne occupa non é stata
inserita nell'art. 128 riguardante l'autonomia dei Comuni e delle Province, ma
nell'art. 130 riguardante i poteri di controllo delle Regioni, si ricava
infatti chiaramente che la nuova forma del controllo di merito fu concepita dai
costituenti come strettamente e immediatamente connessa col passaggio alle
Regioni della funzione di controllo. A ragionare diversamente - secondo
l'assunto dell'ordinanza di rimessione, in base al quale l'art. 130 solo nel
primo e non anche nel secondo comma riguarderebbe i controlli di competenza
regionale - dovrebbe ritenersi - in contrasto con la chiara volontà dei
costituenti e certamente oltre l'intenzione dei sostenitori della tesi - che il
secondo comma dell'art. 130 autorizzi nei confronti degli enti minori anche
controlli di merito esercitati da soggetti diversi dalla Regione, e quindi
anche controlli di merito statali.
Quanto or ora si é
detto esclude anche la possibilità di appellarsi, nel caso in esame, a quei
precedenti, nei quali la Corte ha affermato che, anche prima dell'attuazione
delle revisioni legislative previste nel tempo dalla Costituzione nei
rispettivi settori, le norme preesistenti riguardanti gli istituti soggetti a
revisione possono essere illegittime per contrasto con singoli precetti
costituzionali. Così, per es., é stato affermato che, anche prima della
emanazione delle norme di revisione delle giurisdizioni speciali previste dalla
VI disposizione transitoria e finale, possono esser dichiarate illegittime
quelle giurisdizioni speciali, ai cui componenti non sia assicurata
l'indipendenza ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione (v.
ancora sentenza n. 17 già citata). L'illegittimità ha potuto esser dichiarata
infatti, in simili casi, con riferimento a precetti costituzionali
immediatamente operanti. Invece, come si é detto, l'art. 130 della
Costituzione, invocato nel caso in esame, presuppone, per poter operare,
l'attuazione dell'ordinamento regionale, che, fuori dei territori delle Regioni
ad autonomia speciale, finora é mancata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla
legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma,
165, 296, ultimo comma, del Testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5,128 e 130
e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.