SENTENZA N. 120
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, da 9 a 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera),
promossi:
1) dalla Regione della Lombardia, con
ricorso notificato il 27 agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre
successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1970;
2) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso
notificato il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed
iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1970.
Visti gli atti di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione
della Lombardia, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - La Regione della Lombardia e quella
degli Abruzzi, con ricorsi notificati al Presidente del Consiglio dei ministri
rispettivamente il 27 agosto 1970 e il 2 ottobre 1970, hanno impugnato la legge
12 febbraio 1968, n. 132, contenente norme sugli enti ospedalieri e
l'assistenza ospedaliera.
In particolare la Regione lombarda ha
denunciato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:
a) art. 1, per violazione dell'art. 118
della Costituzione, perché confisca a beneficio del Ministro della sanità
competenze amministrative nella materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
che l'art. 117 riserva alle Regioni;
b) artt. 9 a 17, perché organizzano
l'amministrazione degli enti ospedalieri, la vigilanza sugli stessi e sugli
istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera, con
disposizioni che tolgono ogni potere regionale di intervento;
c) artt. 26, 27 e 29, perché consentono
allo Stato di procedere ad una programmazione di settore in una materia di
competenza amministrativa e legislativa regionale;
d) art. 33, perché consente la concessione,
da parte del Ministro della sanità, di contributi e sussidi agli enti e
integrazione degli assegni ai medici interni, mentre in base agli artt. 118 e
119 della Costituzione gli interventi predetti dovrebbero essere effettuati
attraverso le Regioni;
e) artt. 51, 52 e 53, perché concernono le
case di cura privata e permettono unicamente all'amministrazione centrale dello
Stato, insieme a quella periferica, ogni iniziativa ed ogni controllo.
La Regione abruzzese ha impugnato invece
gli artt. 1, da 9 a 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53, come lesivi della
competenza legislativa ed amministrativa della Regione ed inoltre della sua
autonomia finanziaria.
Viene rilevato dalle due Regioni che allo
Stato poteva competere di dettare norme direttive, non disposizioni così
analitiche come quelle emanate, che rendono esclusivo l'intervento dello Stato
e negano ogni potere alle Regioni.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto innanzi alla Corte, ha eccepito l'inammissibilità dei
ricorsi, perché notificati entro i trenta giorni dalla data d'insediamento
della prima giunta regionale, ma a distanza di anni dalla data di pubblicazione
della legge impugnata: le ragioni dell'eccezione sono quelle stesse esposte
dalla medesima parte a proposito del ricorso proposto dalla Regione lombarda
avverso la legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, deciso con la sentenza
25 febbraio 1971, n. 39.
Nel merito, il Presidente del Consiglio
rileva che non tutta la materia sanitaria può considerarsi trasferibile alle
Regioni: l'art. 32 della Costituzione affida alla "Repubblica" la
tutela della salute, e la legge suddetta é di natura programmatica ancorché di
settore, cosicché vale per essa ciò che la Corte ha deciso nella sentenza 24 gennaio
1964, n. 4, a proposito della legge sugli acquedotti. L'art. 32 della Costituzione
dovrà necessariamente passare attraverso strumenti e fasi di programmazione a
carattere nazionale, coordinati con le competenze delle Regioni: l'obiettivo di
fondo é l'istituzione del servizio sanitario nazionale, ma la legge impugnata
non sembra ignorare o comprimere, fuori dalle necessità di coordinamento, le
autonomie regionali. L'intervento degli organi statali previsto nell'art. 1 si
spiega alla luce della natura degli istituti ivi considerati di livello
universitario, mentre la disciplina delle case di cura private, riguardando le
iniziative privatistiche nel settore sanitario, esula dalla competenza
regionale e non può non essere riservata allo Stato.
3. - La Regione lombarda e il Presidente
del Consiglio dei ministri hanno presentato memorie.
La Regione lombarda, a proposito
dell'eccezione di intempestività del suo ricorso, oppone le medesime
argomentazioni da essa prospettate nella causa decisa con la predetta sentenza
25 febbraio 1971, n. 39. Nel merito
ribadisce che la legge impugnata non può ritenersi di programma, dato che
contiene minuziose disposizioni che non lasciano margine alcuno alle competenze
regionali e addirittura le confisca.
La Presidenza del Consiglio fa presente
che, per evitare vuoti legislativi, l'intervento dello Stato non poteva essere
che completo e minuto. Allorquando le Regioni saranno poste in grado di
esercitare la potestà legislativa che loro spetta nella materia, si porrà il
problema della coesistenza della legge con quelle regionali: una corretta
dialettica del rapporto fra la potestà statale e quella regionale potrà
consentire la discriminazione fra norme e principi, mentre oggi la Regione non
può pretendere che l'ordinamento si tenga sgombro da una disciplina in atto
necessitata.
4. - All'udienza del 13 gennaio 1971 le
parti hanno oralmente svolto e illustrato le rispettive tesi difensive.
Considerato
in diritto
Le questioni da decidere sono
sostanzialmente eguali a quelle sulle quali questa Corte si é pronunciata con sentenza in pari
data n. 119.
Anche i ricorsi in esame devono ritenersi
tempestivamente notificati, poiché, come già statuito nella sentenza 25
febbraio 1971, n. 39, i termini per la proposizione dei ricorsi per le
Regioni di nuova istituzione debbono computarsi a far data dal giorno della
formazione delle rispettive giunte.
Tuttavia tali ricorsi sono inammissibili
per altro verso. Nella citata sentenza n. 119
la Corte ha precisato che alle Regioni é impedito di sollevare questioni
d'invasione della sfera di loro competenza finché non siano maturati i
presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè
fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle
Regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente
dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in
vigore della predetta legge.
Nella specie tali presupposti non si sono
ancora verificati e pertanto solo quando sarà stato rimosso l'impedimento
costituzionale che ne deriva potranno porsi in concreto questioni di
menomazione delle competenze regionali. Rimosso tale impedimento, la legge
impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale e in essa
si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale
esercizio, ex art. 117 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme
sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta dalla Regione
della Lombardia e da quella degli Abruzzi, con ricorsi rispettivamente del 27
agosto e 2 ottobre 1970,in riferimento agli artt.5, 115, 117, 118, 119, 23, 125
e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.